Sentenza n. 269/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento -dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Margherita di Savoia in ordine alle diffide – da ultimo quella del 04.06.2024 inviata a mezzo pec in data 19.07.2024 - con cui il sig. Ruggiero Distaso ha invitato e diffidato il Comune di Margherita di Savoia a provvedere alla stipula della convenzione in relazione ai suoli a lui assegnati con determinazione dirigenziale n. 724 del 06.09.2012 e al rilascio del permesso di costruire; e per l’accertamento e la declaratoria -dell’obbligo del Comune di Margherita di Savoia di provvedere in merito alla predetta diffida con ordine al Comune di Margherita di Savoia, in persona del legale rappresentante p.t., di provvedere alla stipula della convenzione in relazione ai suoli a lui assegnati con determinazione dirigenziale n. 724 del 06.09.2012 ed al rilascio del permesso di costruire e con istanza di nomina del Commissario ad acta che provveda in via sostitutiva in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione intimata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio serbato dal Comune sulle diffide relative alla stipula della convenzione per l'assegnazione di strutture sul lungomare e al rilascio del permesso di costruire
Esito
Favorevole al ricorrente (assegnatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già risultato vincitore di una procedura pubblica e destinatario della determinazione gestionale n. 724 del 6 settembre 2012, con la quale gli erano state assegnate in via definitiva le strutture richieste per la durata di vent'anni, ha dedotto l'inerzia del Comune rispetto alla stipula della convenzione di assegnazione e al rilascio del permesso di costruire richiesto nel 2013. Ha sostenuto che la diffida del 4 giugno 2024, trasmessa via PEC il 19 luglio 2024, costituisse riproposizione dell'istanza di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.p.a., rendendo ammissibile l'azione avverso il silenzio. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'azione ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.p.a., poiché la diffida doveva essere qualificata come riproposizione dell'istanza di avvio del procedimento e l'inadempimento amministrativo era ancora perdurante. Il Collegio ha accertato l'illegittimità dell'inerzia comunale, rilevando che l'amministrazione non aveva dato seguito agli obblighi conseguenti alla determinazione del 6 settembre 2012 né aveva riscontrato le reiterate diffide, in violazione dell'art. 2 l. n. 241/1990. Il Comune è stato ordinato di provvedere sulla diffida entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. La nomina del commissario ad acta è stata rinviata a separato provvedimento, da adottarsi su richiesta di parte in caso di ulteriore inadempimento dopo la scadenza del termine. Il Comune è stato condannato alle spese processuali, liquidate in € 1.500, oltre contributo unificato e accessori.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, c.p.a.
Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti alla legge, chi vi ha interesse può chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere. L’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
La diffida può valere come riproposizione dell'istanza di avvio del procedimento; in presenza dei relativi presupposti, l'azione avverso il silenzio è ammissibile finché perdura l'inadempimento.
art. 2 l. n. 241/1990
L'amministrazione ha l'obbligo di concludere il procedimento e di provvedere sulle istanze; la mancata risposta alle diffide e alle messe in mora integra illegittima inerzia.
art. 64, comma 2, c.p.a.
La mancata costituzione dell'amministrazione, che non abbia fornito alcun contributo conoscitivo, comporta la non contestazione dei fatti e delle circostanze dedotti dal ricorrente.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.p.a., l'azione avverso il silenzio è ammissibile quando l'inadempimento dell'amministrazione perdura e una successiva diffida possa essere qualificata, in presenza dei relativi presupposti, come riproposizione dell'istanza di avvio del procedimento.
- La reiterata mancata risposta dell'amministrazione a un'istanza e alle successive diffide integra violazione dell'obbligo di provvedere previsto dall'art. 2 l. n. 241/1990 e legittima l'ordine giudiziale di provvedere entro un termine assegnato.
- Nel giudizio avverso il silenzio, l'ordine del giudice deve normalmente imporre all'amministrazione di provvedere sull'istanza, senza sostituirsi ad essa; la nomina del commissario ad acta può essere disposta successivamente, su richiesta di parte, in caso di persistente inerzia dopo la scadenza del termine giudiziale.
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