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Sentenza

Sentenza n. 282/2026 - Ancona, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 76/2024 del Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, nella parte in cui reca condanna dell'ente resistente al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese processuali.

Giustizia amministrativa202500543

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 76/2024 del TAR Marche nella parte relativa al pagamento delle spese processuali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 76/2024, che aveva condannato l'ente resistente al pagamento delle spese processuali. Il TAR aveva già disposto un'istruttoria, adempiuta solo parzialmente: la Corte d'Appello di Ancona non ha fornito riscontro, mentre il Ministero della Giustizia ha dichiarato di essersi assunto l'onere del pagamento, precisando che con separata determinazione avrebbe richiesto al ricorrente i dati necessari per procedere. Il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, chiedendo anche l'eventuale nomina di un commissario ad acta e la fissazione di un'astreinte. In camera di consiglio il difensore dell'amministrazione non ha saputo fornire aggiornamenti sullo stato della procedura di pagamento. Il Collegio ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi, poiché il pagamento è stato assunto da un'amministrazione diversa da quella direttamente evocata in giudizio. Ha inoltre richiamato gli obblighi di collaborazione e buona fede gravanti sia sul ricorrente sia sull'amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza né ha ancora deciso sulla nomina del commissario ad acta o sulla richiesta di astreinte. Ha disposto un ulteriore incombente istruttorio, ordinando ai responsabili del procedimento presso la Corte d'Appello di Ancona e presso il Ministero della Giustizia di depositare, entro 90 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, una sintetica relazione aggiornata sullo stato della procedura di pagamento, secondo le modalità del processo amministrativo telematico. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 24 giugno 2026. Il giudice ha precisato che anche il ricorrente deve collaborare attivamente per facilitare il pagamento e che l'amministrazione non può ritardarlo ingiustificatamente invocando genericamente la compatibilità con le disponibilità finanziarie e i pregressi impegni di spesa.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    oneri di collaborazione e buona fede

    Nel corso dell'esecuzione del giudicato, il ricorrente deve collaborare per facilitare il pagamento; parallelamente, l'amministrazione deve agire diligentemente e non può ritardare ingiustificatamente l'adempimento mediante un generico richiamo alle disponibilità finanziarie e agli impegni di spesa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando dagli atti risulta che l'obbligo di pagamento è stato assunto da un'amministrazione diversa da quella direttamente evocata in giudizio, il giudice può disporre ulteriori acquisizioni istruttorie nei confronti di entrambe le amministrazioni prima di adottare le misure esecutive richieste.
  • L'esecuzione del giudicato è governata da obblighi reciproci di collaborazione e buona fede: il creditore deve fornire le informazioni necessarie a rendere possibile il pagamento, mentre l'amministrazione deve attivarsi diligentemente e non può giustificare un ritardo indeterminato con il mero richiamo alle disponibilità finanziarie o ai pregressi impegni di spesa.
  • La nomina del commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora possono essere valutate dal giudice dell'ottemperanza dopo l'acquisizione di dati aggiornati sullo stato della procedura esecutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaBuona fede e correttezza della PAOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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