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Sentenza

Sentenza n. 281/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento - del tacito diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata in data 11/8/2025 al Comando Provinciale Carabinieri di Ascoli Piceno; - del provvedimento 17/11/2025 n. 3.44 con cui la Commissione per l’accesso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dichiarava irricevibile il ricorso amministrativo ad essa presentato dal ricorrente il relazione all’istanza di accesso di cui sopra, e per la condanna del Comando Provinciale Carabinieri di Ascoli Piceno a consentire l'accesso mediante visione e o consultazione ed eventuale estrazione di copie degli atti richiesti.

Giustizia amministrativa202500868

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto asseritamente formatosi sull'istanza di accesso e provvedimento della Commissione per l'accesso che ha dichiarato irricevibile il ricorso amministrativo

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione detentrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva di avere presentato l'11 agosto 2025 un'istanza di accesso agli atti al Comando Provinciale Carabinieri di Ascoli Piceno e che, decorso il termine di trenta giorni, si fosse formato il silenzio-rigetto. Ha quindi proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro l'inerzia dell'amministrazione e, dopo l'intervento del provvedimento della Commissione per l'accesso del 17 novembre 2025, lo ha impugnato con motivi aggiunti. Le censure si fondavano principalmente sulla mancata ricezione del diniego e sulla persistente convinzione che il Comando fosse rimasto inerte; non risultano invece formalmente contestate le ragioni sostanziali del diniego espresso del 12 agosto 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo perché rivolto contro un provvedimento inesistente: dagli atti risultava infatti che il Comando aveva adottato il 12 agosto 2025 un diniego espresso ai sensi dell'art. 1049 d.P.R. 90/2010, prima della proposizione del ricorso. La mancata ricezione dedotta dal ricorrente non ha escluso l'esistenza del provvedimento, poiché l'amministrazione lo aveva tempestivamente inviato all'indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato nell'istanza, non risultando che il ricorrente avesse dichiarato di possedere una PEC. Il diniego è stato comunque portato a conoscenza del ricorrente mediante il deposito in giudizio del 14 gennaio 2026, senza che fosse successivamente ritualmente impugnato. Il ricorso per motivi aggiunti è stato respinto: la Commissione per l'accesso aveva correttamente escluso l'ingiustificata inerzia, accertando l'esistenza e la trasmissione del diniego. Le censure aggiunte riguardavano soltanto la mancata ricezione e non contestavano formalmente le ragioni sostanziali del diniego. Spese compensate per ragioni equitative.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Le azioni contro il silenzio presuppongono l'inesistenza di un provvedimento espresso; non sono ammissibili quando, prima della proposizione del ricorso, l'amministrazione abbia concluso il procedimento con un diniego formale.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.

    Il principio di collaborazione e buona fede rileva nella valutazione delle modalità di comunicazione tra amministrazione e interessato; l'amministrazione può utilizzare l'indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato dall'interessato nell'istanza, quando non risulti che egli abbia indicato o dichiarato di possedere una PEC.

  • art. 1049 d.P.R. 90/2010

    È richiamato quale base normativa del diniego espresso di accesso adottato dal Comando il 12 agosto 2025.

Massime di principio

  • L'azione avverso il silenzio è inammissibile quando, prima della sua proposizione, l'amministrazione abbia adottato un provvedimento espresso sulla domanda, anche se il richiedente deduce di non averlo ricevuto.
  • La mancata ricezione soggettivamente percepita di un diniego non trasforma in silenzio l'attività amministrativa espressa, quando dagli atti risulti che il provvedimento è stato tempestivamente trasmesso all'indirizzo e-mail ordinario indicato dall'interessato nell'istanza e non risulti l'indicazione di un indirizzo PEC.
  • Il deposito in giudizio del provvedimento espresso porta comunque il suo contenuto a conoscenza della parte; se essa non propone una rituale impugnazione del diniego, non può ottenere l'esame giudiziale delle ragioni sostanziali dell'accesso mediante censure rivolte contro il silenzio o contro un atto che abbia accertato l'assenza di inerzia.
  • Nel giudizio contro il silenzio, la contestazione della mancata comunicazione del provvedimento non sostituisce l'onere di impugnare specificamente il diniego espresso e di contestarne le ragioni, qualora il provvedimento sia conosciuto nel corso del processo.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleGiurisdizione e riparto
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneBuona fede e correttezza della PALegittimazione e interesse a ricorrere

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