Sentenza n. 279/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determina del dirigente dell'area dipartimentale acquisti e logistica dell’AST Ancona n. 62 del 30 dicembre 2025 nelle parti di cui in esposizione con riguardo all’accesso agli atti e cioè laddove l’AST Ancona, dando atto della richiesta di oscuramento ricevuta dalla controinteressata, ritiene di accoglierla (doc. 1); - della Comunicazione di aggiudicazione del 7 gennaio 2026 laddove dà atto di avere accolto la richiesta di oscuramento dell’offerta tecnica della controinteressata (doc. 2); - ove occorrer possa, del Disciplinare e della lex specialis nelle parti di cui in esposizione in punto di disciplina dell’accesso agli atti (docc. 3, 4 e 5); nonché per l’accertamento - del diritto di Roche all’accesso integrale all’offerta tecnica del RTI Abbott – Belli – DiaSorin; e per la condanna - dell’AST Ancona all’ostensione integrale dell’offerta tecnica del RTI Abbott – Belli – DiaSorin; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16 febbraio 2026: - della Determina del dirigente dell'area dipartimentale acquisti e logistica della AST Ancona n. 3 del 6 febbraio 2026, comunicata in data 9 febbraio 2026, con cui è stata rettificata in parte qua la Determina del dirigente dell'area dipartimentale acquisti e logistica della AST Ancona n. 62 del 30 dicembre 2025 gravata con il ricorso introduttivo in merito alle decisioni assunte sulla richiesta di oscuramento della controinteressata; - ove occorrer possa, di tutti gli atti istruttori sottesi a tale Determina nelle parti in cui hanno condotto alla decisione di rigetto solo parziale, e non integrale, dell’istanza di oscuramento formulata dal RTI Abbott; - ove occorrer possa, del Disciplinare e della lex specialis nelle parti di cui in esposizione in punto di disciplina dell’accesso agli atti, nonché per l’accertamento del diritto di Roche all’accesso integrale all’offerta tecnica del RTI Abbott, Belli, DiaSorin e per la condanna della AST Ancona all’ostensione integrale dell’offerta tecnica del RTI Abbott, Belli, DiaSorin;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazioni dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona che avevano disposto l'oscuramento parziale dell'offerta tecnica del raggruppamento aggiudicatario, nonché la relativa comunicazione di aggiudicazione; con motivi aggiunti, la successiva rettifica della decisione sull'oscuramento
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato le determinazioni della stazione appaltante nella parte in cui avevano accolto, dapprima, la richiesta di oscuramento dell'offerta tecnica del raggruppamento controinteressato e, successivamente, disposto soltanto un parziale rigetto di tale richiesta. Ha chiesto l'accertamento del diritto di accesso integrale all'offerta tecnica e la condanna della stazione appaltante all'ostensione completa, deducendo la violazione della disciplina dell'accesso agli atti di gara contenuta nel disciplinare e nella lex specialis. Nel corso del giudizio, la ricorrente e il raggruppamento controinteressato hanno concordato di autorizzare reciprocamente l'accesso integrale alle rispettive offerte.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Dopo la proposizione del ricorso, la ricorrente e il raggruppamento controinteressato hanno autorizzato reciprocamente l'accesso integrale alle rispettive offerte; conseguentemente, il 19 febbraio 2026 l'AST Ancona ha messo a disposizione di entrambe le parti tutta la documentazione presentata in gara. Poiché la ricorrente ha dichiarato venuto meno l'interesse alla decisione, il giudice ha ritenuto cessata la concreta utilità della pronuncia richiesta. Le spese sono state compensate, anche in considerazione della richiesta della ricorrente e dell'accordo manifestato dalle parti in udienza.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della decisione camerale sul ricorso in materia di accesso.
Massime di principio
- La sopravvenuta integrale soddisfazione dell'interesse sostanziale perseguito mediante un'azione di accesso determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, quando il ricorrente dichiari che non residua alcuna utilità concreta dalla prosecuzione del giudizio.
- Quando, nel corso di un giudizio sull'accesso agli atti di gara, la stazione appaltante rende integralmente disponibili i documenti richiesti, viene meno l'interesse attuale alla decisione sull'impugnazione del diniego o dell'oscuramento, anche se l'ostensione deriva da un accordo tra il richiedente e il controinteressato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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