Regolamento (UE) 2026/543
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/543 della Commissione, del 12 marzo 2026, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda moduli standard, modelli e procedure per la notifica di modifiche sostanziali delle informazioni fornite per la registrazione in qualità di verificatore esterno
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i moduli standard, i modelli e le procedure che i verificatori esterni devono usare per comunicare all’ESMA le modifiche sostanziali delle informazioni fornite per la loro registrazione. Impone requisiti di formato leggibile meccanicamente, identificazione univoca dei documenti e attestazione della completezza ed esattezza delle informazioni da parte di un membro dell’alta dirigenza. Prevede inoltre regole di conservazione dei dati personali, in coordinamento con la disciplina UE sulla protezione dei dati, e si applica direttamente negli Stati membri.
Norme tecniche di attuazione per la notifica all’ESMA delle modifiche sostanziali delle informazioni fornite ai fini della registrazione o del riconoscimento in qualità di verificatore esterno per le obbligazioni verdi europee.
Ambito di applicazione
Si applica ai verificatori esterni nell’ambito del regolamento (UE) 2023/2631 sulle obbligazioni verdi europee e sull’informativa volontaria per obbligazioni commercializzate come ecosostenibili o legate alla sostenibilità, con riguardo alla notifica all’ESMA delle modifiche sostanziali delle informazioni già fornite in fase di registrazione. Riguarda l’interazione con l’ESMA, la compilazione dei moduli standard e modelli allegati, nonché la conservazione dei dati personali connessi alle notifiche. È applicabile in tutti gli Stati membri ed è testo rilevante ai fini del SEE; non disciplina la procedura iniziale di registrazione, ma solo la notifica delle modifiche sostanziali successive.
Norme tecniche per la notifica delle modifiche sostanziali delle informazioni dei verificatori esterni
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/543 della Commissione attua l’articolo 24, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) 2023/2631 in materia di obbligazioni verdi europee. Esso definisce il contenuto tecnico e procedurale della notifica all’ESMA delle modifiche sostanziali delle informazioni fornite dai verificatori esterni in sede di registrazione o riconoscimento.
Finalità e contesto
Dai considerando emerge l’esigenza di garantire sicurezza, tracciabilità, gestione efficiente e utilizzabilità dei dati. La Commissione richiede che i moduli e i modelli siano leggibili meccanicamente e conservati su supporto durevole, così da agevolare l’ESMA nella valutazione delle notifiche e nella ricerca dei documenti. È inoltre prevista un’attestazione di responsabilità da parte dell’alta dirigenza del verificatore esterno, a tutela dell’affidabilità delle informazioni trasmesse.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda esclusivamente la procedura di notifica delle modifiche sostanziali delle informazioni già fornite per la registrazione in qualità di verificatore esterno ai sensi del regolamento (UE) 2023/2631. Non disciplina la domanda iniziale di registrazione, ma integra il quadro normativo tecnico già previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/2179 e dal regolamento delegato (UE) 2026/544, che sono richiamati nei moduli e nei riferimenti documentali.
Moduli, modello e requisiti formali della notifica
L’articolo 1 impone l’uso dei moduli standard e dei modelli contenuti negli allegati del regolamento. Le informazioni devono essere trasmesse in un formato leggibile meccanicamente che:
- mantenga l’accessibilità dei dati per 45 giorni lavorativi presso l’ESMA;
- consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate.
Nel presentare la notifica, i verificatori esterni devono inoltre:
- indicare con chiarezza quali informazioni sono contenute in ciascun documento;
- attribuire un numero di riferimento unico a ogni documento;
- specificare il collegamento tra le informazioni trasmesse e la corrispondente prescrizione del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2179 o del regolamento delegato (UE) 2026/544, indicando il documento in cui le informazioni sono riportate.
Se una determinata disposizione del regolamento (UE) 2023/2631 non è applicabile alla notifica, tale circostanza deve essere espressamente segnalata nel modulo standard, con spiegazione.
Attestazione dell’alta dirigenza
La notifica deve essere accompagnata da una lettera firmata da un membro dell’alta dirigenza del verificatore esterno, con cui si attesta che le informazioni riportate nel modulo standard sono esatte e complete, per quanto a sua conoscenza, alla data di presentazione. La previsione rafforza il profilo di responsabilità interna del soggetto notificante.
Conservazione dei dati personali e protezione dei dati
Il regolamento contiene una disciplina specifica sulla conservazione dei dati personali relativi alle notifiche. L’ESMA conserva tali dati per il tempo necessario alla valutazione della notifica e, in ogni caso, non oltre cinque anni dopo che il verificatore esterno ha cessato di svolgere le sue funzioni. I verificatori esterni devono attenersi a un limite analogo, conservando i dati solo per il tempo necessario e comunque non oltre cinque anni.
Sul piano della protezione dei dati, il testo richiama espressamente:
- il regolamento (UE) 2018/1725 per i trattamenti effettuati dall’ESMA;
- il regolamento (UE) 2016/679 e le pertinenti norme nazionali per i trattamenti effettuati dai verificatori esterni.
Allegati e contenuto operativo
Gli allegati contengono gli strumenti operativi della procedura:
- l’allegato I disciplina i riferimenti dei documenti, includendo il numero di riferimento unico, il titolo del documento, l’obbligo specifico del regolamento (UE) 2023/2631 richiamato e l’indicazione della parte del documento in cui l’informazione è riportata, oppure il motivo della sua assenza;
- l’allegato II contiene il modulo standard per la notifica delle modifiche sostanziali, con campi relativi al nome del verificatore esterno, alla data di registrazione o riconoscimento presso l’ESMA, alla specificazione dei riferimenti giuridici pertinenti, alla descrizione delle modifiche e all’indicazione degli allegati da ripresentare.
Il modulo prevede inoltre la possibilità di segnalare, con risposta sì/no, la ripresentazione di specifici allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2179 o del regolamento delegato (UE) 2026/544, inclusi, per i verificatori esterni riconosciuti, gli allegati pertinenti a tale riconoscimento.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. In quanto regolamento di esecuzione, opera come norma tecnica vincolante di dettaglio per la corretta gestione delle notifiche di modifiche sostanziali da parte dei verificatori esterni.
Disposizioni principali
Moduli standard e formato della notifica
I verificatori esterni devono utilizzare i moduli standard e i modelli dell’allegato per notificare all’ESMA una modifica sostanziale ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2631. Le informazioni devono essere fornite in formato leggibile meccanicamente, tale da restare accessibile all’ESMA per 45 giorni lavorativi e da consentirne la riproduzione inalterata.
Identificazione dei documenti e riferimenti normativi
Nella presentazione dei moduli e dei documenti, il verificatore esterno deve indicare chiaramente le informazioni contenute in ciascun documento, assegnare a ogni documento un numero di riferimento unico e specificare a quale prescrizione del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2179 o del regolamento delegato (UE) 2026/544 si riferiscano le informazioni, indicando anche in quale documento esse sono contenute. Se un obbligo del regolamento (UE) 2023/2631 non si applica alla notifica, ciò deve essere espressamente indicato nel modulo con relativa spiegazione.
Lettera di attestazione dell’alta dirigenza
La notifica deve essere accompagnata da una lettera firmata da un membro dell’alta dirigenza del verificatore esterno, che attesti che le informazioni contenute nel modulo standard sono esatte e complete, per quanto a sua conoscenza, alla data di presentazione.
Conservazione dei dati personali
L’ESMA conserva i dati personali relativi alle notifiche per il tempo necessario alla valutazione e comunque non oltre cinque anni dopo la cessazione delle funzioni del verificatore esterno. Anche i verificatori esterni devono conservare tali dati per il tempo necessario e comunque per non più di cinque anni.
Protezione dei dati e riferimenti normativi collegati
Il regolamento richiama il rispetto della Carta dei diritti fondamentali, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati da parte dell’ESMA deve avvenire secondo il regolamento (UE) 2018/1725, mentre quello dei verificatori esterni deve rispettare il regolamento (UE) 2016/679 e le norme nazionali applicabili.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 12 mar 2026Regolamento (UE) 2026/542
- Regolamento · 12 mar 2026Regolamento (UE) 2026/544
- Regolamento · 12 mar 2026Regolamento (UE) 2026/547
- Regolamento · 12 mar 2026Regolamento (UE) 2026/591
- Regolamento · 11 mar 2026Regolamento (UE) 2026/524
- Regolamento · 11 mar 2026Regolamento (UE) 2026/525
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →