Regolamento (UE) 2026/591
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/591 della Commissione, del 12 marzo 2026, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli elenchi UE dei paesi terzi e delle zone autorizzate all’ingresso di specifiche categorie di prodotti avicoli e selvaggina da penna, alla luce di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Per alcune zone viene sospeso l’ingresso nell’Unione, mentre per altre, dopo valutazione delle informazioni epidemiologiche e delle misure adottate, viene ripristinata l’autorizzazione. Le modifiche sono immediatamente operative dal giorno successivo alla pubblicazione per evitare perturbazioni degli scambi e tutelare lo stato sanitario dell’Unione.
Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per aggiornare le autorizzazioni all’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da talune zone di Canada, Regno Unito e Stati Uniti interessate da influenza aviaria ad alta patogenicità.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nell’importazione nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti dal Canada, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti. L’intervento riguarda esclusivamente le zone elencate negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, come modificate dal presente regolamento; restano escluse le zone non elencate o non interessate dalle misure di sospensione/riammissione. Le modifiche sono adottate in ragione di nuovi e precedenti focolai di HPAI e operano con effetto dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica degli elenchi UE di zone autorizzate per prodotti avicoli a seguito di focolai di HPAI
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/591 della Commissione aggiorna gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contengono gli elenchi dei paesi terzi, territori e zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. La modifica è adottata in applicazione del quadro della normativa UE in materia di sanità animale, in particolare del regolamento (UE) 2016/429, per reagire alla comparsa e alla gestione di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Canada, Regno Unito e Stati Uniti.
Contesto normativo
Il regolamento richiama il principio secondo cui l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori è consentito solo se tali paesi, territori o zone figurano negli elenchi adottati ai sensi dell’articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429. Richiama inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/692, che stabilisce le prescrizioni sanitarie cui devono conformarsi le partite provenienti da paesi terzi o zone terze, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi operativi applicabili.
Ambito materiale delle modifiche
Le modifiche riguardano due categorie di prodotti disciplinate dagli allegati del regolamento 2021/404:
- nell’allegato V: partite di pollame e materiale germinale di pollame;
- nell’allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
L’intervento è circoscritto alle voci relative a Canada, Regno Unito e Stati Uniti e alle specifiche zone elencate negli allegati. Non si tratta quindi di una disciplina generale delle importazioni avicole, ma di un aggiornamento puntuale delle aree geografiche autorizzate o sospese in ragione della situazione epidemiologica.
Focolai notificati e valutazione della Commissione
La Commissione motiva la modifica con una serie di notifiche di nuovi focolai di HPAI:
- Canada: due focolai nella Columbia Britannica, confermati il 23 e 24 febbraio 2026;
- Regno Unito: un focolaio nello Yorkshire, confermato il 3 marzo 2026;
- Stati Uniti: 28 nuovi focolai in diversi Stati, confermati tra il 23 gennaio 2026 e il 5 marzo 2026.
Le autorità veterinarie dei tre paesi hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti colpiti e hanno applicato una politica di abbattimento totale. La Commissione ha valutato le informazioni epidemiologiche e le misure adottate, ritenendo opportuno sospendere l’ingresso nell’Unione dalle zone interessate dai nuovi focolai, anche per evitare perturbazioni inutili degli scambi.
Ripristino dell’ingresso per precedenti focolai del Canada e del Regno Unito
Il regolamento non si limita a sospensioni: per alcuni precedenti focolai, Canada e Regno Unito hanno trasmesso informazioni aggiornate e la Commissione ha ritenuto che le garanzie fornite fossero sufficienti a ritenere cessata la minaccia per la sanità animale e pubblica nell’Unione. In particolare, i due paesi hanno indicato di aver completato le operazioni di pulizia e disinfezione successive all’abbattimento totale negli stabilimenti infetti.
Di conseguenza, per le zone interessate da quei precedenti focolai viene nuovamente autorizzato l’ingresso nell’Unione delle partite contemplate dagli allegati V e XIV.
Modifiche all’allegato V: pollame e materiale germinale di pollame
Nell’allegato V, parte 1, sezione B, vengono sostituite o aggiunte le righe relative a zone specifiche:
- Canada: CA-2.281, CA-2.295, CA-2.317, CA-2.326 sono aggiornate; viene inserita la nuova zona CA-2.329;
- Regno Unito: CA-2.441, GB-2.456, GB-2.457, GB-2.460, GB-2.462, GB-2.463 sono aggiornate e viene aggiunta GB-2.464;
- Stati Uniti: dopo US-2.1280 sono aggiunte le zone US-2.1281 fino a US-2.1308.
Nella parte 2 dell’allegato V sono fornite le descrizioni geografiche di dettaglio delle nuove o aggiornate zone, con indicazione di province, contee, località e coordinate, spesso in forma di zona circolare di raggio 10 km. Per il Canada, ad esempio, la nuova zona CA-2.329 riguarda aree in Columbia Britannica; per il Regno Unito, la zona GB-2.466 è definita nell’area di Yorkshire; per gli Stati Uniti vengono elencate numerose zone in vari Stati federati con coordinate GPS specifiche.
Modifiche all’allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna
L’allegato XIV, parte 1, sezione B, viene aggiornato in parallelo per le stesse zone e con la medesima logica sanitaria. Le voci relative a Canada e Regno Unito sono sostituite o integrate, e dopo US-2.1280 sono aggiunte le zone US-2.1281 fino a US-2.1308.
Qui le categorie indicate sono POU e RAT, con le corrispondenti menzioni di materiale germinale (GBM) per le zone del Regno Unito e del Canada. Anche in questo caso le tabelle richiamano le date di inizio e fine delle restrizioni o delle autorizzazioni, che coincidono con le date di conferma dei focolai e con quelle delle misure di contenimento.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione sottolinea l’urgenza delle modifiche, giustificata dalla necessità di reagire ai nuovi focolai di HPAI senza creare perturbazioni non necessarie degli scambi internazionali.
Disposizioni principali
Oggetto della modifica
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 conformemente all’allegato del regolamento, incidendo sulle voci relative a Canada, Regno Unito e Stati Uniti.
Base normativa e finalità sanitaria
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429, in particolare sugli articoli 230, paragrafo 1, e 232, paragrafi 1, lettera b), e 3, lettera b). La finalità è proteggere lo stato sanitario degli animali nell’Unione, adeguando gli elenchi di zone autorizzate in funzione della situazione epidemiologica dell’HPAI.
Sospensione dell’ingresso da nuove zone colpite da HPAI
A seguito dei nuovi focolai notificati da Canada, Regno Unito e Stati Uniti, vengono aggiornate le tabelle degli allegati V e XIV per sospendere o limitare l’ingresso da talune zone interessate, tenendo conto delle date di conferma dei focolai e delle zone soggette a restrizioni di almeno 10 km istituite dalle autorità veterinarie nazionali.
Ripristino dell’autorizzazione per alcune zone del Canada e del Regno Unito
Dopo la valutazione delle informazioni epidemiologiche e delle misure adottate, la Commissione ritiene adeguate le garanzie fornite da Canada e Regno Unito per precedenti focolai di HPAI. Per tali zone viene quindi nuovamente autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Aggiornamento dettagliato degli allegati V e XIV
Nell’allegato V, parte 1, sezione B, e parte 2, sono sostituite o aggiunte diverse righe per le zone CA-2.281, CA-2.295, CA-2.317, CA-2.326, CA-2.329, GB-2.441, GB-2.456, GB-2.457, GB-2.460, GB-2.462, GB-2.463, GB-2.464 e US-2.1281 a US-2.1308, con descrizioni geografiche puntuali. Nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, sono effettuate modifiche corrispondenti per le zone relative a pollame e ratiti, nonché a materiale germinale di pollame.
Zone e riferimenti geografici
Per il Canada viene aggiunta la zona CA-2.329 (aree FV10 e FV11 della Columbia Britannica). Per il Regno Unito viene aggiunta la zona GB-2.466 nell’area di Pickering, Thirsk e Malton, Yorkshire, con raggio di 10 km. Per gli Stati Uniti sono aggiunte numerose zone in Indiana, Pennsylvania, South Carolina, Kansas, South Dakota, Illinois, Delaware, Maryland, New York, Wisconsin, North Carolina, Colorado, Florida e altre, tutte descritte come zone circolari di 10 km con coordinate GPS.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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