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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/547

Regolamento delegato (UE) 2026/547 della Commissione, del 12 marzo 2026, che modifica l'allegato del regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32026R0547

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna l’allegato del regolamento (UE) 2019/287 per ricomprendervi l’accordo di associazione UE-Moldova, nella versione modificata nel 2025, e le clausole specifiche che consentono la sospensione temporanea delle preferenze commerciali. La modifica è necessaria perché tali meccanismi non erano ancora indicati nell’elenco degli accordi allegato al regolamento quadro. L’intervento non introduce nuovi regimi sostanziali, ma rende operativi, ai fini del regolamento (UE) 2019/287, i meccanismi già previsti nell’accordo con la Moldova. Il testo precisa inoltre data di applicazione dell’accordo e termini procedurali per sospensione, riesame e adozione di misure di salvaguardia.

Modifica l’allegato del regolamento (UE) 2019/287 per includervi l’accordo UE-Moldova e le sue specifiche clausole di revoca temporanea delle preferenze tariffarie.

Ambito di applicazione

Si applica all’attuazione, da parte dell’Unione, dei meccanismi di salvaguardia bilaterale e di revoca temporanea delle preferenze previsti nell’accordo di associazione UE-CEA-EURATOM/Moldova, nella versione modificata dalla decisione n. 1/2025 del comitato di associazione UE-Moldova riunito in formazione "Commercio". Riguarda in particolare i prodotti oggetto dell’ulteriore liberalizzazione prevista dall’articolo 1 dell’allegato XV-E dell’accordo e le ipotesi di mancato allineamento normativo della Moldova o di gravi difficoltà economiche, sociali o ambientali. Il regolamento integra l’allegato del regolamento (UE) 2019/287; si applica nell’Unione e negli Stati membri, con effetto dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Modifica dell’allegato del regolamento (UE) 2019/287 per l’accordo UE-Moldova

Il regolamento delegato (UE) 2026/547 interviene sul quadro europeo che disciplina l’attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali e degli altri meccanismi di sospensione temporanea delle preferenze commerciali previsti negli accordi conclusi dall’Unione con paesi terzi. La modifica è resa necessaria dall’esistenza, nell’accordo di associazione con la Moldova, di meccanismi specifici non ancora ricompresi nell’allegato del regolamento (UE) 2019/287.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento (UE) 2019/287 stabilisce le regole di attuazione per la revoca temporanea di preferenze tariffarie o di altri trattamenti preferenziali quando gli accordi commerciali contengono clausole di salvaguardia o meccanismi equivalenti. Il nuovo regolamento delegato non modifica tali regole di fondo, ma aggiorna l’elenco degli accordi rilevanti, così da includervi l’accordo di associazione UE-CEA-EURATOM/Moldova, nella versione modificata dalla decisione n. 1/2025 del comitato di associazione UE-Moldova in formazione "Commercio".

Ambito materiale dell’accordo richiamato

L’accordo con la Moldova, applicabile dal 4 ottobre 2025, prevede un’estensione della soppressione dei dazi doganali sugli scambi bilaterali e, per alcuni prodotti, meccanismi speciali di tutela. Il regolamento richiama in particolare l’allegato XV-E dell’accordo, che contiene due categorie di misure rilevanti:

  • l’obbligo per la Moldova di allineare la propria normativa a quella dell’Unione entro il 31 dicembre 2027, con conseguente possibilità per l’Unione di sospendere le preferenze se l’obbligo non è rispettato;
  • la possibilità di adottare misure di salvaguardia se importazioni di prodotti oggetto di ulteriore liberalizzazione provocano o minacciano di provocare gravi difficoltà economiche, sociali o ambientali.

Sospensione delle preferenze per mancato allineamento normativo

L’articolo 2 dell’allegato XV-E prevede che la Moldova adegui la propria legislazione alla normativa dell’Unione indicata nell’appendice B entro il 31 dicembre 2027. Se la Commissione non può accertare la conformità, l’Unione può sospendere in tutto o in parte le preferenze concesse per i prodotti interessati. La sospensione richiede una notifica senza indugio alla Moldova e non può produrre effetti prima di 30 giorni dalla notifica.

Il meccanismo è inoltre temperato da una procedura di riesame: su richiesta della Moldova e dopo la trasmissione di nuove informazioni, la Commissione deve rivalutare la conformità entro quattro settimane, con possibilità di consultazioni tra le parti. Se la conformità viene accertata, l’Unione deve reintrodurre la parte sospesa delle preferenze entro due mesi.

Misure di salvaguardia per difficoltà settoriali o regionali

L’articolo 3 dell’allegato XV-E disciplina le misure di salvaguardia connesse alle importazioni dei prodotti liberalizzati. Qualora, nell’Unione o in Moldova, si verifichino o possano insorgere gravi difficoltà economiche, sociali o ambientali di carattere settoriale o regionale destinate a persistere a seguito di tali importazioni, la parte interessata può adottare misure appropriate sulle preferenze.

La procedura richiede:

  • notifica senza indugio all’altra parte dell’intenzione di adottare misure di salvaguardia;
  • trasmissione di tutte le informazioni pertinenti;
  • avvio immediato di consultazioni per una soluzione reciprocamente accettabile.

Di regola, le misure non possono essere adottate prima di un mese dalla notifica, salvo che le consultazioni si concludano prima. In presenza di circostanze eccezionali che impongano un intervento immediato, possono essere applicate subito le misure strettamente necessarie per rimediare alla situazione.

Effetti del regolamento delegato e decorrenza

Il regolamento delegato si limita a inserire nell’allegato del regolamento (UE) 2019/287 il riferimento all’accordo UE-Moldova e alle sue disposizioni rilevanti, così da ricondurre tali clausole nell’ambito applicativo del regolamento quadro sulle revoche temporanee delle preferenze. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Integrazione dell’allegato del regolamento (UE) 2019/287

L’articolo 1 aggiunge all’allegato del regolamento (UE) 2019/287 il riferimento all’accordo di associazione UE-CEA-EURATOM/Moldova e alle relative disposizioni sui meccanismi di revoca temporanea delle preferenze.

Applicabilità dell’accordo e data di applicazione

Nell’allegato aggiunto è indicata la data di applicazione dell’accordo: 4 ottobre 2025.

Allineamento legislativo della Moldova e sospensione delle preferenze

Ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato XV-E dell’accordo, la Moldova deve allineare la propria legislazione a quella dell’Unione di cui all’appendice B entro il 31 dicembre 2027. Se la Commissione non può concludere che tale obbligo sia stato rispettato, l’Unione può sospendere in tutto o in parte le preferenze per i prodotti interessati; la Moldova deve ricevere una notifica senza indugio e la sospensione non può operare prima di 30 giorni dalla notifica.

Riesame su richiesta della Moldova e reintroduzione delle preferenze

Su richiesta della Moldova e in presenza di nuove informazioni, la Commissione riesamina la conformità al termine di quattro settimane, con eventuali consultazioni tra le parti. Se la Moldova risulta conforme, l’Unione reintroduce la parte sospesa delle preferenze entro due mesi.

Misure di salvaguardia per difficoltà economiche, sociali o ambientali

L’articolo 3 dell’allegato XV-E consente, in caso di gravi difficoltà settoriali o regionali nell’Unione o in Moldova (nell’Unione anche in uno o più Stati membri) derivanti dalle importazioni di prodotti oggetto dell’ulteriore liberalizzazione, l’adozione di misure di salvaguardia sulle preferenze. La parte interessata deve notificare senza indugio l’intenzione di adottarle e avviare consultazioni immediate; di regola le misure non possono essere adottate prima di un mese dalla notifica, salvo conclusione anticipata delle consultazioni. In circostanze eccezionali che richiedano un intervento immediato, possono essere applicate subito misure strettamente necessarie.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialeaccordi internazionalidazi doganalimisure di salvaguardiarelazioni esterne

Testo integrale

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