Regolamento (UE) 2026/524
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/524 della Commissione, dell'11 marzo 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori del pollame e delle uova, nonché per l’ovoalbumina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio primo arrivato, primo servito e che abroga il regolamento (CE) n. 1484/95
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento razionalizza il quadro normativo in materia di prezzi rappresentativi e dazi addizionali all’importazione per pollame, uova e ovoalbumina, trasferendo le regole sostanziali dal regolamento (CE) n. 1484/95 al regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834. Introduce un nuovo capo dedicato, con criteri di calcolo dei dazi, obblighi documentali dell’importatore, garanzia e recupero dei diritti, nonché un elenco aggiornato di codici NC e prezzi limite. Inoltre, chiarisce la definizione di "prodotto B" per due contingenti bovini nel regolamento (UE) 2020/1988 e abroga definitivamente il regolamento (CE) n. 1484/95.
Modifica le norme UE sui prezzi rappresentativi e sui dazi addizionali all’importazione per pollame, uova e ovoalbumina, chiarisce la nozione di "prodotto B" per taluni contingenti di carni bovine congelate e abroga il regolamento (CE) n. 1484/95.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti del settore del pollame e delle uova, nonché dell’ovoalbumina, per i quali siano fissati prezzi rappresentativi e prezzi limite nell’allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834, con conseguente possibile applicazione di dazi addizionali. Interviene inoltre sulla gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio "primo arrivato, primo servito" del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988, limitatamente alla definizione di "prodotto B" nei contingenti 09.0163 e 09.0164 relativi a talune carni bovine trasformate. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/524 della Commissione
Il regolamento interviene sul regime dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all’importazione per il settore del pollame, delle uova e dell’ovoalbumina, con l’obiettivo dichiarato di razionalizzare e rendere più coerente e accessibile la normativa UE. La Commissione integra nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 le disposizioni già contenute nel regolamento (CE) n. 1484/95, aggiornando al contempo il coordinamento con il regolamento (UE) n. 2020/1988 sui contingenti tariffari "primo arrivato, primo servito".
Finalità e contesto normativo
Nei considerando si evidenzia che l’abrogando regolamento (CE) n. 1484/95 disciplinava le modalità di applicazione dei dazi addizionali all’importazione nei settori del pollame e delle uova, nonché dell’ovoalbumina, e il metodo di fissazione dei prezzi rappresentativi. La Commissione ritiene opportuno integrare tali regole in un quadro orizzontale più coerente, riducendo il numero di atti vigenti e preservando continuità e certezza del diritto.
Modifiche al regolamento (UE) 2023/2834: nuovo capo 4 bis
Il regolamento modifica il titolo del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 per includervi espressamente le importazioni nel settore del pollame e delle uova, e dell’ovoalbumina. Inserisce poi un nuovo capo 4 bis, dedicato ai dazi addizionali all’importazione per tali prodotti.
L’articolo -43 bis prevede che i dazi addizionali di cui all’articolo 182 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 510/2014 si applichino ai prodotti indicati nell’allegato XVII, purché siano fissati prezzi rappresentativi a norma dell’articolo -43 ter. Lo stesso articolo stabilisce anche i corrispondenti prezzi limite.
Prova del prezzo cif, garanzia e recupero dei dazi
L’articolo -43 quater disciplina il funzionamento operativo del sistema. Il dazio addizionale si determina sul prezzo cif all’importazione della spedizione. Se il prezzo cif per 100 kg è superiore al prezzo cif rappresentativo, l’importatore deve presentare alle autorità competenti dello Stato membro di importazione almeno:
- il contratto di acquisto o documento equivalente;
- il contratto di assicurazione;
- il nome dello speditore;
- il certificato di origine, se del caso;
- il contratto di trasporto;
- in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico.
Nello stesso caso, l’importatore deve costituire una garanzia ai sensi degli articoli 89, 90 e 195 del regolamento (UE) n. 952/2013, per un importo pari alla differenza tra il dazio addizionale calcolato sul prezzo rappresentativo e quello calcolato sul prezzo cif della spedizione. L’importatore dispone di due mesi dalla vendita dei prodotti, entro il termine di nove mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, per dimostrare che la spedizione è stata smaltita in condizioni conformi ai prezzi dichiarati. Il termine di nove mesi può essere prorogato dalle autorità competenti di non oltre tre mesi su richiesta motivata. Se i termini non sono rispettati, la garanzia è incamerata; se invece sono fornite prove adeguate, essa è svincolata.
In caso di controllo successivo, se emerge il mancato rispetto delle disposizioni, le autorità riscuotono i dazi dovuti secondo l’articolo 105 del regolamento (UE) n. 952/2013, maggiorati degli interessi dalla data di immissione in libera pratica alla riscossione, applicando il tasso previsto dal diritto nazionale per il recupero degli importi dovuti.
Calcolo del dazio addizionale
L’articolo -43 quinquies introduce un meccanismo progressivo di determinazione del dazio addizionale, basato sulla differenza tra prezzo limite e prezzo cif:
- fino al 10%: dazio pari a zero;
- oltre il 10% e fino al 40%: 30% della parte eccedente il 10%;
- oltre il 40% e fino al 60%: 50% della parte eccedente il 40%, più il dazio già maturato;
- oltre il 60% e fino al 75%: 70% della parte eccedente il 60%, più i dazi precedenti;
- oltre il 75%: 90% della parte eccedente il 75%, più i dazi precedenti.
Esenzioni
L’articolo -43 sexies esclude l’applicazione dei dazi addizionali per le importazioni effettuate nell’ambito dei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988, ossia nei regimi speciali di gestione dei contingenti tariffari disciplinati da tali atti.
Allegato XVII
L’allegato XVII, inserito nel regolamento (UE) 2023/2834, contiene l’elenco dei prodotti interessati e i relativi prezzi limite in EUR/100 kg. L’elenco opera come base tecnica per stabilire quando il dazio addizionale è dovuto e per applicarne il calcolo secondo le soglie previste dal nuovo capo 4 bis.
Modifica del regolamento (UE) 2020/1988
All’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 viene precisata la definizione di "prodotto B" per i contingenti tariffari con numeri d’ordine 09.0163 e 09.0164. Oltre ai prodotti già contemplati, è incluso anche il prodotto trasformato del codice NC 0210 20 90 che sia stato essiccato o affumicato in modo da perdere completamente il colore e la consistenza della carne fresca e presenti un rapporto acqua/proteine non superiore a 3,2:1.
Abrogazione e entrata in vigore
Il regolamento (CE) n. 1484/95 è abrogato perché le relative regole sono ora assorbite nel nuovo quadro normativo. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Inserimento del capo 4 bis nel regolamento (UE) 2023/2834
Viene aggiunto un nuovo capo 4 bis dedicato a pollame e uova, e ovoalbumina, con regole specifiche sui dazi addizionali all’importazione e sui prezzi limite. Il nuovo capo collega l’applicazione dei dazi addizionali ai prodotti elencati nell’allegato XVII, per i quali sono fissati prezzi rappresentativi ai sensi dell’articolo -43 ter, e stabilisce i corrispondenti prezzi limite.
Dazi addizionali, prova del prezzo cif e garanzie
Il dazio addizionale per pollame, uova e ovoalbumina è calcolato in base al prezzo cif all’importazione della spedizione. Se il prezzo cif supera il prezzo rappresentativo, l’importatore deve produrre documenti giustificativi specifici, costituire una garanzia pari alla differenza tra dazio calcolato sul prezzo rappresentativo e dazio calcolato sul prezzo cif, e dimostrare entro i termini previsti la corretta commercializzazione della spedizione; in difetto, la garanzia è incamerata.
Calcolo progressivo del dazio addizionale
L’articolo -43 quinquies introduce una scala progressiva: nessun dazio se lo scarto tra prezzo limite e prezzo cif è pari o inferiore al 10%; 30% della parte eccedente il 10% se lo scarto è oltre il 10% e fino al 40%; 50% della parte eccedente il 40% se lo scarto è oltre il 40% e fino al 60%; 70% della parte eccedente il 60% se lo scarto è oltre il 60% e fino al 75%; 90% della parte eccedente il 75% se lo scarto supera il 75%.
Esenzioni dai dazi addizionali
I dazi addizionali non si applicano alle importazioni effettuate nell’ambito dei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988, cioè nei regimi di gestione dei contingenti tariffari disciplinati da tali atti.
Allegato XVII con codici NC e prezzi limite
È aggiunto un nuovo allegato XVII che elenca i prodotti interessati e i relativi prezzi limite espressi in EUR/100 kg. L’elenco copre diversi codici NC del settore pollame, uova e ovoalbumina, ed è il riferimento operativo per l’applicazione dell’articolo -43 bis.
Chiarimento della definizione di prodotto B nel regolamento (UE) 2020/1988
All’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 viene sostituita la definizione di "prodotto B" per i contingenti tariffari 09.0163 e 09.0164. È chiarito che rientra nel prodotto B anche un prodotto del codice NC 0210 20 90 essiccato o affumicato fino a perdere completamente il colore e la consistenza della carne fresca e con rapporto acqua/proteine non superiore a 3,2:1.
Abrogazione del regolamento (CE) n. 1484/95
Il regolamento (CE) n. 1484/95 è abrogato, in quanto le sue disposizioni sulle modalità applicative dei dazi addizionali e sulla fissazione dei prezzi rappresentativi sono integrate nel nuovo quadro normativo del regolamento (UE) 2023/2834.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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