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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/544

Regolamento delegato (UE) 2026/544 della Commissione, del 12 marzo 2026, che integra il regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per valutare l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia dei sistemi, delle risorse e delle procedure dei verificatori esterni, la loro funzione di controllo della conformità, le politiche e le procedure interne, le metodologie di valutazione e le informazioni utilizzate per le verifiche, nonché le informazioni, la forma e il contenuto delle domande di riconoscimento dei verificatori esterni di paesi terzi

Normativa europea32026R0544

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento detta criteri tecnici dettagliati per verificare se i verificatori esterni abbiano assetti organizzativi, risorse e procedure adeguati a svolgere le loro funzioni nel quadro del regolamento (UE) 2023/2631. Definisce inoltre criteri su qualità e affidabilità delle informazioni impiegate nelle revisioni, nonché sulle fonti informative da privilegiare. Per i verificatori esterni di paesi terzi disciplina il contenuto e il formato della domanda di riconoscimento all’ESMA, compresi requisiti documentali, dichiarazioni di completezza e limiti di conservazione dei dati personali.

Norme tecniche di regolamentazione sui requisiti organizzativi, di controllo interno, metodologici e documentali dei verificatori esterni ai sensi del regolamento (UE) 2023/2631, nonché sul formato e contenuto delle domande di riconoscimento dei verificatori esterni di paesi terzi.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai verificatori esterni operanti nell’ambito del regolamento (UE) 2023/2631 sulle obbligazioni verdi europee e sull’informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità. Disciplina, da un lato, i criteri per valutare idoneità, adeguatezza ed efficacia dei sistemi, delle risorse e delle procedure dei verificatori esterni, la funzione di controllo della conformità, le politiche e procedure interne, le metodologie di valutazione e le fonti informative utilizzate nelle verifiche; dall’altro, stabilisce forma, contenuto e modalità di presentazione delle domande di riconoscimento dei verificatori esterni di paesi terzi all’ESMA. Si applica nell’Unione ed è rilevante anche ai fini SEE; per i dati personali richiama il GDPR e il regolamento (UE) 2018/1725. Sono previste regole specifiche per la conservazione dei dati personali con limite massimo di cinque anni in alcuni casi.

Norme tecniche di regolamentazione sui verificatori esterni ai sensi del regolamento (UE) 2023/2631

Il regolamento delegato (UE) 2026/544 integra il quadro delle obbligazioni verdi europee disciplinato dal regolamento (UE) 2023/2631, precisando i criteri tecnici con cui valutare l’assetto organizzativo e operativo dei verificatori esterni. Le norme rispondono all’esigenza, evidenziata nei considerando, di garantire verifiche affidabili, indipendenti e basate su informazioni di qualità sufficiente, nonché di assicurare un trattamento ordinato delle domande di riconoscimento dei verificatori esterni di paesi terzi.

Ambito di applicazione e finalità

Il regolamento si applica ai verificatori esterni che operano nell’ambito del regolamento (UE) 2023/2631 e alle domande di riconoscimento presentate da verificatori esterni di paesi terzi all’ESMA. La disciplina riguarda, in particolare, i sistemi interni, le risorse, le procedure di controllo, i criteri metodologici di valutazione, la qualità delle informazioni impiegate nelle revisioni e il formato documentale delle domande di riconoscimento. Le disposizioni in materia di dati personali richiamano il regolamento (UE) 2018/1725 per l’ESMA e il regolamento (UE) 2016/679 per i richiedenti.

Sistemi, risorse e procedure dei verificatori esterni

L’articolo 1 definisce i criteri per verificare che i sistemi e le procedure del verificatore esterno siano idonei, adeguati ed efficaci. Devono essere garantite la sicurezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni, oltre alla continuità e regolarità delle verifiche. Le risorse umane, tecniche e materiali devono essere sufficienti a individuare, gestire, monitorare e segnalare i rischi a cui il verificatore è esposto o che può generare verso terzi. Le procedure devono inoltre assicurare un’applicazione oggettiva e coerente delle metodologie di valutazione, con processi di raccolta dati, gestione delle carenze, correzione degli errori e test periodici delle attività di valutazione, delle ipotesi e dei dati di misurazione.

Monitoraggio, correzione delle carenze e controllo interno

L’articolo 2 richiede che il monitoraggio e la valutazione dell’adeguatezza ed efficacia siano affidati a una funzione indipendente dalle linee di business. Le carenze individuate devono essere registrate elettronicamente, attribuite a un responsabile, oggetto di misure correttive e oggetto di comunicazione all’alta dirigenza, all’organismo di sorveglianza o all’organo di gestione. Quest’ultimo deve vigilare sull’attuazione tempestiva delle azioni correttive. Più in generale, l’articolo 7 impone un sistema organico di controllo interno, adeguato alla natura e complessità dell’attività, supportato da gestione dei rischi, controlli preventivi e investigativi, flussi informativi affidabili e monitoraggio continuo.

Funzione di controllo della conformità

Gli articoli 3, 4 e 5 disciplinano la funzione di controllo della conformità. Essa deve essere sorretta da politiche approvate dall’organo di gestione che le consentano di operare in modo obiettivo e senza indebite influenze, valutando il rispetto di leggi, regolamenti, politiche e procedure interne. Almeno un membro deve avere anzianità sufficiente per interagire direttamente con i responsabili e partecipare alle strutture incaricate della supervisione dei rischi e della conformità. La funzione deve inoltre disporre di personale numericamente adeguato e dotato, nel complesso, di competenze in gestione dei rischi, audit, diritto o compliance, nonché di sistemi che le consentano di monitorare, indagare, registrare e segnalare gli esiti del controllo. Deve avere accesso fisico e digitale a tutte le informazioni rilevanti, inclusi registri aziendali, verbali degli organi sociali, audit, segnalazioni di whistleblowing, reclami dei clienti, informazioni sulle esternalizzazioni e sulle altre unità operative, oltre che ai locali del verificatore esterno.

Procedure amministrative, contabili e gestione dei rischi TIC

L’articolo 6 richiede che le registrazioni consentano di ricostruire chiaramente tutti gli eventi rilevanti e che il sistema contabile rappresenti in modo equo e preciso la situazione finanziaria del verificatore esterno, nel rispetto dei principi contabili applicabili. L’articolo 8 disciplina il controllo delle informazioni e dei rischi TIC, imponendo una struttura adeguata alla complessità del soggetto, una gestione prudente dei rischi informatici, valutazioni di sicurezza almeno ogni 24 mesi, manutenzione e test di capacità TIC ridondanti per la continuità operativa e, se necessario, valutazioni dei rischi connessi all’integrazione di TIC di fornitori terzi.

Metodologie di valutazione, qualità delle informazioni e affidabilità delle fonti

Gli articoli 9 e 10 fissano criteri sostanziali per le informazioni impiegate nelle verifiche. Le informazioni devono essere complete, offrire una rappresentazione esaustiva del progetto finanziato dall’obbligazione, essere direttamente collegate alle caratteristiche dell’obbligazione, essere aggiornate al momento della verifica e basarsi su assunzioni ragionevoli; ove rilevanti, devono includere dati storici. Le fonti devono essere oggettivamente suffragate da prove, credibili e documentate quanto a raccolta, trattamento, revisione storica e limiti. Il regolamento privilegia le informazioni soggette a obblighi legali di informativa, audit, attestazione o certificazione indipendente e, in mancanza, quelle conformi a standard e migliori pratiche internazionali riconosciute.

Domande di riconoscimento dei verificatori esterni di paesi terzi

L’articolo 11 disciplina in modo dettagliato il contenuto e il formato delle domande di riconoscimento. I richiedenti di paesi terzi devono trasmettere all’ESMA le informazioni richieste dagli allegati nel formato previsto, in modo leggibile meccanicamente e su supporto durevole. Ogni documento deve avere un numero di riferimento unico e la domanda deve indicare con chiarezza a quale requisito del regolamento (UE) 2023/2631 si riferiscano le informazioni e in quale documento esse siano contenute. Se un requisito è ritenuto non applicabile, il richiedente deve dichiararlo espressamente e motivarlo. La domanda deve inoltre essere accompagnata da una lettera firmata da un membro dell’alta dirigenza che attesti l’esattezza e completezza delle informazioni, per quanto a sua conoscenza.

Dati personali e conservazione

Il regolamento contiene specifiche garanzie in materia di protezione dei dati. I dati personali relativi ai richiedenti devono essere conservati solo per il tempo necessario alla valutazione della domanda iniziale e comunque non oltre cinque anni dalla cessazione delle funzioni del richiedente. In caso di rifiuto del riconoscimento o di ritiro della domanda, l’ESMA può conservarli per non più di cinque anni dalla decisione di rifiuto o dal ritiro. I considerando richiamano espressamente il rispetto della disciplina UE in materia di protezione dei dati personali.

Allegati e documentazione richiesta

Gli allegati I-VIII definiscono il set documentale che accompagna la domanda: tabella di raccordo tra documenti e obblighi normativi; informazioni generali del richiedente; assetto proprietario; dati sull’alta dirigenza e sul consiglio di amministrazione con curriculum, prova dell’assenza di precedenti penali e dichiarazioni di professionalità/onorarietà e conflitti di interesse; risorse analitiche, espresso anche in equivalenti a tempo pieno; politiche e procedure su formazione, continuità operativa, riservatezza, contabilità, controllo interno, whistleblowing, remunerazione, pubblicazione delle verifiche, governance, conflitti di interessi ed esternalizzazioni; altre attività svolte dal richiedente; dati del rappresentante legale stabilito nell’Unione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Criteri per sistemi, risorse e procedure dei verificatori esterni

L’articolo 1 individua i criteri per valutare l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia dei sistemi, delle risorse e delle procedure: sicurezza, integrità e riservatezza delle informazioni; continuità e regolarità delle verifiche; sufficienza delle risorse umane, tecniche e materiali per gestire e monitorare i rischi; presenza di procedure oggettive e coerenti per l’applicazione delle metodologie di valutazione, incluse raccolta dati, gestione delle carenze, correzione degli errori e test periodici.

Monitoraggio e correzione delle carenze

L’articolo 2 richiede che il monitoraggio e la valutazione dell’adeguatezza ed efficacia siano svolti da una funzione indipendente dalle linee di business. Le carenze devono essere registrate su supporto elettronico, correttamente assegnate a un responsabile, corrette e comunicate all’alta dirigenza, all’organismo di sorveglianza o all’organo di gestione, che deve supervisionare le azioni correttive.

Funzione di controllo della conformità: autorità e indipendenza

L’articolo 3 impone politiche approvate dall’organo di gestione che consentano alla funzione di compliance di valutare il rispetto di leggi, regolamenti, politiche e procedure interne in modo obiettivo e senza indebite influenze. Almeno un membro della funzione deve avere anzianità sufficiente per interagire direttamente con i responsabili e partecipare alle strutture di supervisione di rischi e conformità.

Funzione di controllo della conformità: risorse, competenze e accesso alle informazioni

Gli articoli 4 e 5 stabiliscono che il personale della funzione di compliance debba essere numericamente adeguato alla natura, portata e complessità dell’attività e possedere collettivamente competenze in gestione dei rischi, audit, diritto o conformità. La funzione deve inoltre avere accesso fisico e digitale a tutte le informazioni rilevanti, incluse banche dati, registri, verbali degli organi sociali, audit, segnalazioni di whistleblowing, reclami, informazioni sulle funzioni esternalizzate e sulle altre unità operative, nonché accesso ai locali aziendali.

Affidabilità delle procedure amministrative, contabili e di controllo interno

L’articolo 6 richiede registrazioni che consentano di ricostruire chiaramente gli eventi rilevanti e un sistema contabile capace di rappresentare in modo equo e preciso la situazione finanziaria del verificatore esterno, in conformità alle norme e ai principi contabili applicabili. L’articolo 7 esige un quadro di controllo interno adeguato, indipendente dalle linee di business, supportato da gestione dei rischi, controlli preventivi e investigativi, procedure di comunicazione e monitoraggio continuo.

Controllo dei rischi TIC e continuità operativa

L’articolo 8 disciplina l’efficacia delle salvaguardie per i sistemi di trattamento delle informazioni: è richiesta una struttura di controllo adeguata alla complessità del verificatore esterno, una gestione prudente dei rischi TIC, valutazioni di sicurezza almeno ogni 24 mesi, test e manutenzione di capacità TIC ridondanti per la continuità operativa e, se del caso, valutazioni dei rischi derivanti dall’integrazione di TIC di fornitori terzi.

Qualità sufficiente delle informazioni e affidabilità delle fonti

Gli articoli 9 e 10 fissano i criteri per le informazioni usate nelle revisioni: esse devono essere complete, direttamente correlate alle caratteristiche dell’obbligazione, rappresentare accuratamente il progetto finanziato, essere aggiornate e basarsi su assunzioni ragionevoli. Le fonti devono essere oggettivamente suffragate da prove, credibili e documentate quanto a raccolta, trattamento, revisione dei dati storici e limiti della fonte; va data preferenza a informazioni soggette a obblighi legali di informativa, audit, attestazione o certificazione indipendente e, in mancanza, a standard internazionali riconosciuti.

Domanda di riconoscimento dei verificatori esterni di paesi terzi

L’articolo 11 disciplina il formato della domanda di riconoscimento per i verificatori esterni di paesi terzi: le informazioni degli allegati devono essere presentate nel formato previsto, in forma leggibile meccanicamente e su supporto durevole. Ogni documento deve avere un numero di riferimento unico; la domanda deve indicare chiaramente a quali requisiti dell’articolo 23, paragrafo 2, e dell’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2631 si riferiscono le informazioni e includere la tabella dell’allegato I. Se un obbligo non si applica, il richiedente deve dichiararlo e motivarlo. La domanda deve essere accompagnata da una lettera firmata da un membro dell’alta dirigenza che attesti l’esattezza e completezza delle informazioni.

Trattamento e conservazione dei dati personali

L’articolo 11, paragrafi 6 e 7, prevede che i dati personali dei richiedenti siano conservati solo per il tempo necessario alla valutazione della domanda iniziale e, in ogni caso, non oltre cinque anni dalla cessazione delle funzioni del richiedente. Se l’ESMA rifiuta il riconoscimento o il richiedente ritira la domanda, la conservazione da parte dell’ESMA non può superare cinque anni dal rifiuto o dal ritiro. Il considerando richiama la conformità al regolamento (UE) 2018/1725 per l’ESMA e al regolamento (UE) 2016/679 per i soggetti privati.

Allegati: contenuto documentale della domanda

Gli allegati I-VIII specificano il corredo informativo richiesto: riferimenti ai documenti e corrispondenza con gli obblighi del regolamento (UE) 2023/2631; informazioni generali del richiedente; assetto proprietario; dati su alta dirigenza e consiglio di amministrazione con CV, casellario o autocertificazione e dichiarazioni di onorabilità/professionalità; risorse analitiche e ETP; politiche e procedure su formazione, continuità operativa, riservatezza, procedure contabili, controlli interni, whistleblowing, remunerazione, pubblicazione delle verifiche, governance, conflitti di interessi ed esternalizzazioni; altre attività del richiedente; rappresentante legale stabilito nell’Unione.

Entrata in vigore

L’articolo 12 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziariobbligazioni verdigovernance e controlli interniprotezione dei dativigilanza e riconoscimento di soggetti terzi

Testo integrale

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