Regolamento (UE) 2026/525
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/525 della Commissione, dell'11 marzo 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori del pollame e delle uova, nonché per l’ovoalbumina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la disciplina della fissazione dei prezzi rappresentativi per pollame, uova e ovoalbumina, spostando l’attenzione dalla pubblicazione in allegato a un sistema di pubblicazione elettronica tramite TARIC. La Commissione conserva il potere di calcolo e di adeguamento dei prezzi, ma deve applicare una metodologia espressamente codificata e può modificare i valori solo al superamento di determinate soglie. L’obiettivo è aumentare trasparenza, rapidità di diffusione delle informazioni e ridurre gli oneri amministrativi.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 per disciplinare la fissazione e la pubblicazione elettronica dei prezzi rappresentativi nel settore del pollame e delle uova, nonché per l’ovoalbumina.
Ambito di applicazione
Si applica ai prezzi rappresentativi utilizzati ai fini dei dazi addizionali all’importazione nei settori del pollame, delle uova e dell’ovoalbumina, nell’ambito dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014. Riguarda la Commissione europea, che determina i prezzi secondo la metodologia stabilita, e gli operatori economici e le autorità nazionali che li consultano tramite TARIC e la pagina dedicata del sito della Commissione. Non introduce un regime autonomo di scambi, ma modifica le modalità di determinazione e pubblicazione già previste nel quadro esistente; si applica direttamente in tutti gli Stati membri dalla sua entrata in vigore.
Fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori del pollame e delle uova, nonché per l’ovoalbumina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/525 interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 per aggiornare la disciplina dei prezzi rappresentativi impiegati nel quadro dei dazi addizionali all’importazione per alcuni prodotti agricoli. La finalità dichiarata è modernizzare la pubblicazione di tali prezzi, garantendo maggiore trasparenza, tempestività di accesso alle informazioni e minori oneri amministrativi per le istituzioni dell’Unione.
Contesto normativo
Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento (UE) n. 510/2014, richiamati come basi giuridiche per la disciplina dei prezzi rappresentativi e del regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli. I considerando evidenziano che il precedente sistema, basato sulla pubblicazione in allegato del regolamento di esecuzione (CE) n. 1484/95, comportava frequenti modifiche normative e quindi un rilevante onere amministrativo.
Ambito materiale e soggetti interessati
La disciplina riguarda i prezzi rappresentativi relativi ai settori del pollame e delle uova, nonché all’ovoalbumina. Il meccanismo incide sulla Commissione europea, che conserva la competenza a calcolare i prezzi secondo metodologia e frequenza stabilite, e sugli operatori economici e sulle autorità nazionali che utilizzano tali valori per finalità tariffarie e di controllo delle importazioni.
Fissazione dei prezzi rappresentativi
Il nuovo articolo -43 ter prevede che i prezzi rappresentativi siano determinati regolarmente sulla base dei dati raccolti nell’ambito del sistema di sorveglianza di cui all’articolo 55 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Il prezzo rappresentativo è definito, per prodotto identificato mediante codice NC e per origine, come il prezzo medio all’importazione dell’ultimo mese, ma soltanto se il volume minimo di importazioni raggiunge 20 tonnellate.
La disposizione subordina tale determinazione a due condizioni cumulative:
- almeno tre mesi consecutivi con un volume minimo di 20 tonnellate di importazioni negli ultimi sei mesi;
- assenza di periodi di oltre due mesi consecutivi al di sotto della soglia di 20 tonnellate nel periodo rilevante.
Poteri di adeguamento della Commissione
Il regolamento conferma che la Commissione può adeguare i prezzi rappresentativi per pollame, uova e ovoalbumina, sia su richiesta di uno Stato membro sia di propria iniziativa, qualora ciò sia necessario. Tuttavia, l’intervento correttivo è ammesso solo se il nuovo valore differisce di almeno il 5 % rispetto ai prezzi già stabiliti, introducendo così una soglia minima di variazione per evitare aggiornamenti eccessivamente frequenti.
Pubblicazione e trasparenza
Una delle innovazioni centrali riguarda il modo di pubblicazione: i prezzi rappresentativi sono resi disponibili dalla Commissione tramite la banca dati TARIC e tramite una pagina dedicata sul sito istituzionale. Il regolamento sostituisce così il tradizionale sistema di pubblicazione in allegato cartaceo o nella Gazzetta ufficiale, con l’obiettivo di assicurare un accesso immediato, chiaro e più trasparente ai dati rilevanti.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Integrazione della disciplina nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834
L’articolo 1 inserisce nel capo 4 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 l’articolo -43 ter, dedicato alla fissazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti interessati.
Base dati e metodologia di determinazione
I prezzi rappresentativi di cui all’articolo 182, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 510/2014 sono determinati regolarmente sulla base dei dati raccolti nel sistema di sorveglianza di cui all’articolo 55 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Criteri per il prezzo rappresentativo
Il prezzo rappresentativo, per prodotto (codice NC) e per origine, è il prezzo medio all’importazione dell’ultimo mese con un volume minimo di 20 tonnellate di importazioni, purché ricorrano entrambe le condizioni: almeno tre mesi consecutivi con un volume minimo di 20 tonnellate negli ultimi sei mesi e assenza di periodi di oltre due mesi consecutivi al di sotto di tale soglia dal periodo precedente.
Adeguamento dei prezzi da parte della Commissione
La Commissione può, se necessario, adeguare i prezzi rappresentativi per pollame, uova e ovoalbumina, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa; tuttavia può modificarli solo se variano almeno del 5 % rispetto ai prezzi stabiliti.
Pubblicazione elettronica in TARIC
I prezzi rappresentativi sono pubblicati dalla Commissione tramite la banca dati TARIC e sulla pagina dedicata del sito web della Commissione, superando il precedente modello di pubblicazione in allegato con aggiornamenti frequenti.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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