Regolamento (UE) 2026/542
Regolamento delegato (UE) 2026/542 della Commissione, del 12 marzo 2026, che modifica l’allegato del regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna l’allegato del regolamento (UE) 2019/287 per inserire l’Accordo di associazione UE-Ucraina e le clausole specifiche che consentono la sospensione temporanea delle preferenze tariffarie. L’intervento è motivato dal fatto che tali clausole, contenute in particolare nell’allegato I-E dell’accordo, rientrano nell’ambito dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2019/287 e devono quindi essere espressamente richiamate. Il regolamento non introduce nuovi regimi sostanziali di preferenza, ma rende operativa la loro gestione nel quadro dell’atto del 2019. L’entrata in vigore è fissata al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica l’allegato del regolamento (UE) 2019/287 per includervi l’Accordo di associazione UE-Ucraina e le sue specifiche clausole di revoca temporanea delle preferenze.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito dell’attuazione, da parte dell’Unione, dei meccanismi di salvaguardia bilaterali e di revoca temporanea delle preferenze previsti da alcuni accordi commerciali con paesi terzi. In concreto, il regolamento integra l’allegato del regolamento (UE) 2019/287 per ricomprendervi l’Accordo di associazione tra l’UE, la CEEA, gli Stati membri e l’Ucraina, nella versione modificata dalla decisione n. 3/2025 del comitato di associazione UE-Ucraina riunito in formazione commercio. Rilevano in particolare i meccanismi previsti dall’allegato I-E dell’accordo, relativi sia all’allineamento legislativo dell’Ucraina entro il 31 dicembre 2028 sia alle misure di salvaguardia in caso di gravi difficoltà economiche, sociali o ambientali; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica dell’allegato del regolamento (UE) 2019/287 per l’Accordo UE-Ucraina
Il regolamento delegato (UE) 2026/542 interviene in modo puntuale sul regolamento (UE) 2019/287, che disciplina l’attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali e degli altri meccanismi che consentono la revoca temporanea di preferenze tariffarie o di altri trattamenti preferenziali previsti in taluni accordi commerciali dell’Unione con paesi terzi. La finalità è includere nell’allegato del regolamento del 2019 l’Accordo di associazione UE-Ucraina, nella versione modificata dalla decisione n. 3/2025 del comitato di associazione UE-Ucraina riunito in formazione commercio, poiché l’accordo contiene disposizioni specifiche non pienamente coincidenti con il quadro generale del regolamento (UE) 2019/287.
Contesto normativo e motivo della modifica
Il regolamento richiama l’articolo 15 del regolamento (UE) 2019/287 come base giuridica della modifica dell’allegato. Nei considerando si precisa che il regolamento del 2019 si applica fatte salve le eventuali disposizioni specifiche contenute negli accordi commerciali elencati nel suo allegato, ove tali disposizioni non siano conformi al regolamento medesimo. Poiché l’Accordo UE-Ucraina contiene meccanismi specifici di revoca temporanea delle preferenze, è necessario aggiungerlo all’elenco degli accordi rilevanti.
Meccanismi specifici previsti dall’Accordo UE-Ucraina
L’accordo, in base all’articolo 29, paragrafo 4, ha esteso la soppressione dei dazi doganali negli scambi bilaterali e prevede, nell’allegato I-E, due meccanismi principali. Il primo riguarda le norme di produzione: l’Ucraina deve allineare la propria legislazione agli atti giuridici dell’Unione indicati nell’appendice C entro il 31 dicembre 2028. Se la Commissione non può concludere che tale obbligo sia stato rispettato, l’Unione può sospendere in tutto o in parte le preferenze concesse a norma dell’articolo 1 per i prodotti interessati.
Su richiesta dell’Ucraina e sulla base di nuove informazioni, la Commissione deve riesaminare la conformità entro un termine massimo di quattro settimane, eventualmente con consultazioni tra le Parti. Se il riesame è positivo, l’Unione deve reintrodurre la parte sospesa delle preferenze entro due mesi.
Misure di salvaguardia
Il secondo meccanismo concerne le misure di salvaguardia. Se in una o nell’altra Parte, e per l’Unione anche in uno o più Stati membri, insorgono o rischiano di persistere gravi difficoltà economiche, sociali o ambientali di carattere settoriale o regionale a seguito delle importazioni di un prodotto oggetto dell’ulteriore liberalizzazione, la Parte interessata può adottare misure di salvaguardia sulle preferenze. La Parte che intende agire deve notificare senza indugio l’altra Parte e fornire tutte le informazioni pertinenti; le Parti devono avviare immediatamente consultazioni per cercare una soluzione reciprocamente accettabile.
Di regola, le misure non possono essere applicate prima che sia trascorso un mese dalla notifica, salvo che le consultazioni si concludano prima. In presenza di circostanze eccezionali che richiedano un intervento immediato e impediscano un esame preliminare, la Parte interessata può applicare immediatamente le misure strettamente necessarie per porre rimedio alla situazione.
Effetti pratici per l’operatore giuridico ed economico
Dal punto di vista operativo, il regolamento non introduce nuovi obblighi sostanziali per imprese o amministrazioni diverse da quelli già discendenti dal regolamento (UE) 2019/287 e dall’accordo UE-Ucraina, ma completa il quadro di riferimento rendendo esplicita la riconducibilità dell’accordo ai meccanismi di revoca temporanea delle preferenze. Per gli operatori del commercio internazionale ciò rileva soprattutto in termini di prevedibilità delle condizioni di sospensione o ripristino delle preferenze tariffarie sui prodotti interessati.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato del regolamento (UE) 2019/287
L’articolo 1 dispone che il testo dell’allegato del presente regolamento sia aggiunto all’allegato del regolamento (UE) 2019/287, inserendo così il riferimento all’Accordo di associazione UE-Ucraina e alle relative disposizioni applicabili.
Inquadramento dei meccanismi specifici dell’Accordo UE-Ucraina
Il considerando richiama l’articolo 29, paragrafo 4, dell’accordo e segnala che l’allegato I-E contiene meccanismi specifici per la revoca temporanea delle preferenze: l’obbligo dell’Ucraina di allineare la propria legislazione agli atti giuridici dell’Unione entro il 31 dicembre 2028 e la possibilità per l’Unione di sospendere in tutto o in parte le preferenze se tale obbligo non è rispettato.
Misure di salvaguardia per difficoltà economiche, sociali o ambientali
L’articolo 3 dell’allegato prevede che, se in una delle Parti e, per l’Unione, anche in uno o più Stati membri, insorgono o rischiano di persistere gravi difficoltà economiche, sociali o ambientali di carattere settoriale o regionale a seguito delle importazioni di un prodotto oggetto dell’ulteriore liberalizzazione, la Parte interessata può adottare misure di salvaguardia sulle preferenze.
Procedura di notifica, consultazione e tempi di applicazione
Per la sospensione delle preferenze dovuta al mancato allineamento normativo, la Commissione deve notificare all’Ucraina l’intenzione di sospendere le preferenze e la sospensione non può applicarsi prima di 30 giorni dalla notifica; su richiesta dell’Ucraina, la Commissione riesamina la conformità entro quattro settimane e, se l’esito è positivo, l’Unione reintroduce la parte sospesa entro due mesi. Per le misure di salvaguardia, la Parte interessata deve notificare senza indugio l’altra Parte e avviare consultazioni immediate; di regola le misure non possono essere adottate prima di un mese dalla notifica, salvo conclusione anticipata delle consultazioni o circostanze eccezionali che richiedano un intervento immediato.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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