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Sentenza

Sentenza del 22/06/2016 n. 470 - Corte di Giustizia CEE

Rinvio pregiudiziale - Sesta direttiva 77/388/CEE - IVA - Articolo 2, punto 1 -Prestazioni di servizi a titolo oneroso - Nozione -Radiodiffusione pubblica - Finanziamento mediante Canone radiofonico obbligatorio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'assoggettamento all'IVA del canone radiofonico obbligatorio riscosso da Český rozhlas. L'emittente sosteneva che il canone, dovuto per il semplice possesso o detenzione di un apparecchio radio e non per l'effettivo utilizzo dei suoi programmi, non costituisse il corrispettivo di un servizio e dovesse quindi essere escluso dal calcolo delle operazioni rilevanti ai fini IVA. L'amministrazione finanziaria sosteneva invece che l'attività fosse una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, eventualmente esente ai sensi della normativa IVA.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che l'attività di radiodiffusione pubblica finanziata mediante un canone legale obbligatorio non costituisce una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388/CEE. Manca infatti un rapporto contrattuale o un altro negozio giuridico liberamente instaurato tra emittente e pagatori, nonché un nesso diretto tra il pagamento e il servizio ricevuto. Il canone è dovuto per il possesso o la detenzione del ricevitore, anche se non viene utilizzato per ascoltare l'emittente pubblica, e l'accesso ai programmi è libero e non subordinato al pagamento. L'attività non rientra pertanto nell'ambito di applicazione dell'IVA; non si applica nemmeno l'esenzione prevista per le attività non commerciali degli enti pubblici di radiotelevisione, che presuppone comunque un'operazione già soggetta all'IVA. La causa è stata rimessa al giudice nazionale per le spese.

Norme richiamate

  • Articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388/CEE

    Sono soggette all'[IVA] le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all'interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.

    Una prestazione è imponibile solo se effettuata a titolo oneroso, cioè nell'ambito di un rapporto giuridico caratterizzato da uno scambio di prestazioni reciproche e da un nesso diretto tra servizio e corrispettivo. Il canone legale obbligatorio, non collegato direttamente all'utilizzo del servizio radiofonico, non soddisfa tali requisiti.

  • Articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera q), della sesta direttiva 77/388/CEE

    Gli Stati membri esonerano le attività degli enti pubblici di radiotelevisione diverse da quelle aventi carattere commerciale.

    L'esenzione opera soltanto per attività che rientrano preliminarmente nell'ambito dell'IVA. Non può essere utilizzata per ampliare l'ambito di applicazione della direttiva a operazioni che non costituiscono prestazioni a titolo oneroso.

  • Legge ceca n. 484/1991 relativa a Český rozhlas

    Istituisce l'emittente pubblica e prevede, tra le sue fonti di finanziamento, il canone radiofonico riscosso in base alla legge.

  • Legge ceca n. 348/2005 sui canoni radiofonico e televisivo

    Collega l'obbligo di pagamento al possesso, alla detenzione o all'utilizzo di un apparecchio idoneo a ricevere trasmissioni radiofoniche, indipendentemente dall'effettiva fruizione dei programmi dell'emittente pubblica.

Massime di principio

  • Ai fini IVA, un pagamento costituisce corrispettivo di un servizio solo quando esiste un nesso diretto e individualizzabile tra il servizio ricevuto e la somma versata.
  • Un prelievo imposto direttamente dalla legge per finanziare un servizio pubblico non è, di per sé, il prezzo di una prestazione imponibile: occorre verificare l'esistenza di un rapporto giuridico e di uno scambio di prestazioni reciproche.
  • Quando il pagamento dipende dal possesso di un bene o da una condizione oggettiva, e non dall'effettiva fruizione del servizio, ciò depone contro la qualificazione come corrispettivo IVA.
  • L'accesso libero e non subordinato al pagamento rafforza la conclusione che il finanziamento non remuneri direttamente il servizio.
  • Le esenzioni IVA si applicano solo dopo aver accertato che l'operazione rientri già nell'ambito oggettivo dell'imposta; non possono trasformare un'attività non economica in un'operazione imponibile esente.

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