Sentenza del 22/06/2016 n. 3712 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
CESSIONE RAMO D'AZIENDA - AVVIAMENTO - Valore dell'avviamento - Determinazione - Generico richiamo a medie di settore - Illegittimità dell'accertamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento è stato ritenuto illegittimo, poiché la quantificazione dell'avviamento non può basarsi esclusivamente su dati medi riferiti ad attività similari e non meglio individuate. È necessario svolgere una valutazione individualizzata, fondata sulle caratteristiche concrete dell'azienda ceduta e sul suo effettivo funzionamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la determinazione del valore dell'avviamento di un ramo d'azienda ceduto. L'accertamento era fondato su un generico richiamo a medie o attività similari presenti sul territorio, alle quali era stato applicato un coefficiente moltiplicativo, senza considerare in modo concreto le specifiche caratteristiche del ramo d'azienda, la sua organizzazione, la clientela, la redditività e le modalità effettive di funzionamento.
Massime di principio
- Nella determinazione fiscale dell'avviamento, l'Amministrazione deve motivare l'accertamento con riferimento alle caratteristiche specifiche dell'azienda o del ramo ceduto.
- Il ricorso a medie di settore, dati statistici o coefficienti moltiplicativi può costituire al più un elemento indicativo, ma non è sufficiente se utilizzato in modo generico e astratto.
- Un accertamento fondato su comparazioni con attività similari deve indicare quali siano le attività considerate comparabili e spiegare perché il confronto sia attendibile.
- Il contribuente può contestare la pretesa fiscale dimostrando che la redditività, l'organizzazione, la clientela, la posizione commerciale o le modalità operative del ramo ceduto differiscono significativamente dai parametri medi utilizzati.
- La valutazione dell'avviamento deve riflettere il valore economico concreto della capacità dell'azienda di produrre reddito, non una semplice applicazione automatica di formule o coefficienti.
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