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Sentenza

Sentenza del 22/06/2016 n. 3700 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - Notifica - Posta Elettronica Certificata - Inesistenza della notifica.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l’avviso di accertamento TARSU relativo agli anni 2010, 2011 e 2012, per complessivi € 193.703,42, eccependo innanzitutto l’inesistenza della notifica effettuata tramite PEC. La comunicazione consisteva in una semplice e-mail con l’avviso allegato, priva di relata, avviso di notifica, firma digitale e identificazione di un funzionario. La società ha inoltre contestato la motivazione dell’atto, l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, la tassazione delle aree produttive e dei magazzini e l’applicazione della tariffa TARSU relativa alla lavorazione della plastica.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello e riformato la sentenza della CTP di Como. Ha ritenuto inesistente, e non semplicemente nulla, la notifica dell’avviso di accertamento, poiché la trasmissione via PEC non era allora prevista dalla legge come modalità idonea per notificare avvisi di accertamento e mancavano anche gli elementi essenziali dell’attività notificatoria. L’inesistenza è stata ritenuta insanabile, anche perché il ricorso era stato proposto proprio per contestare tale vizio. L’avviso è stato quindi privato di efficacia per difetto di valida notificazione. Le spese di lite sono state integralmente compensate, considerata la novità della questione.

Norme richiamate

  • Art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973

    Norma applicabile solo alle cartelle esattoriali e non agli altri provvedimenti tributari.

    La disposizione è stata interpretata restrittivamente: la notificazione tramite PEC prevista da tale norma non poteva essere estesa, all’epoca dei fatti, agli avvisi di accertamento o ad altri atti impositivi.

  • Art. 35, d.lgs. n. 546/1992

    La controversia è stata decisa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 546/1992.

    La norma costituisce il riferimento processuale per la decisione della controversia tributaria da parte del collegio giudicante.

  • Art. 92 c.p.c.

    Spese di lite compensate.

    La particolarità e novità della questione hanno giustificato la compensazione integrale delle spese tra le parti.

Massime di principio

  • La validità della notifica di un atto tributario dipende dalla previsione legislativa della specifica modalità utilizzata: non è sufficiente che il mezzo sia tecnicamente idoneo alla trasmissione del documento.
  • La PEC può non integrare una notificazione giuridicamente valida quando viene utilizzata fuori dai casi previsti dalla legge o quando mancano elementi essenziali quali relata, attestazione di notifica, firma digitale e identificazione del notificante.
  • Deve essere distinta la nullità dall’inesistenza della notifica: la nullità può talvolta essere sanata dal raggiungimento dello scopo, mentre l’inesistenza, in presenza di una trasmissione completamente estranea allo schema legale, è radicale e non sanabile secondo il ragionamento della sentenza.
  • La proposizione del ricorso non sana necessariamente il vizio quando il contribuente impugna specificamente l’inesistenza della notifica e deduce tale vizio prima di svolgere difese sul merito.
  • Per valutare casi analoghi occorre verificare la data della notifica e la normativa allora vigente, poiché la disciplina della notificazione telematica degli atti tributari è stata successivamente modificata e ampliata.

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