Sentenza del 22/06/2016 n. 220 - Comm. Trib. Prov. Como
IRPEF - Locazione di immobile ad uso commerciale - Risoluzione non registrata - Canoni non percepiti - Concorso alla formazione della base imponibile - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che i canoni di locazione non dovessero concorrere alla formazione del reddito imponibile, poiché il contratto era stato risolto e i canoni non erano stati percepiti. Tuttavia, la risoluzione non risultava registrata né assistita da data certa. La controversia riguardava quindi l'applicabilità dell'art. 26 del d.P.R. 917/1986 e dell'eccezione prevista dall'art. 8 della legge n. 431/1998.
La decisione
La pretesa fiscale è stata confermata. In assenza di una risoluzione registrata o comunque dotata di data certa, il contratto di locazione commerciale continua a rilevare fiscalmente e i relativi redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito imponibile indipendentemente dall'effettiva percezione dei canoni. L'eccezione per i canoni non percepiti prevista dall'art. 8 della legge n. 431/1998 non è applicabile, poiché riguarda esclusivamente gli immobili ad uso abitativo e, comunque, presuppone la conclusione del procedimento giudiziario di convalida dello sfratto.
Norme richiamate
Art. 26 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale.
Per le locazioni immobiliari, inclusi gli immobili ad uso commerciale, i canoni concorrono alla formazione del reddito imponibile in base alla titolarità del reddito fondiario e non alla loro effettiva riscossione, salvo specifiche deroghe.
Art. 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431
I canoni non percepiti non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità.
La deroga riguarda esclusivamente le locazioni di immobili ad uso abitativo e non si estende alle locazioni commerciali. Inoltre, anche nel settore abitativo, la non imponibilità dei canoni non percepiti opera solo dopo la conclusione del procedimento giudiziario di convalida dello sfratto.
Cassazione civile, sentenze n. 19166/2003 e n. 651/2012
La giurisprudenza conferma che, in assenza di una risoluzione del contratto opponibile al Fisco mediante registrazione o data certa, i canoni da locazione concorrono alla formazione del reddito anche se non sono stati materialmente percepiti.
Massime di principio
- Per una locazione commerciale, la mancata percezione dei canoni non esclude normalmente la loro imposizione IRPEF: il reddito fondiario è determinato in base alla titolarità dell'immobile e al contratto vigente.
- La risoluzione del contratto deve essere formalizzata con registrazione o con altro documento avente data certa; in caso contrario può non essere opponibile all'Amministrazione finanziaria.
- La mera morosità del conduttore non basta, di regola, a eliminare i canoni dalla base imponibile per gli immobili commerciali.
- La disciplina agevolativa sui canoni non percepiti prevista dalla legge n. 431/1998 non è generalizzabile a tutte le locazioni: è limitata agli immobili abitativi e richiede, secondo la pronuncia, la conclusione della procedura giudiziaria di sfratto.
- Per ridurre il rischio fiscale, la cessazione o risoluzione della locazione dovrebbe essere tempestivamente documentata e registrata, conservando la prova della data e degli adempimenti eseguiti.
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