Sentenza del 22/06/2016 n. 3722 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI - Monitoraggio fiscale - Omessa compilazione Quadro RW - Scudo fiscale - Inapplicabilità degli effetti premiali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la sanzione derivante dall’omessa indicazione nel quadro RW delle attività estere, sostenendo che il successivo rimpatrio delle attività mediante scudo fiscale dovesse escludere o neutralizzare la violazione. La controversia riguardava il fatto che, al momento della presentazione della dichiarazione riservata, la violazione era già stata contestata oppure erano già iniziate attività di accesso, ispezione, verifica o accertamento, formalmente conosciute dal contribuente.
La decisione
La pretesa del contribuente non è stata accolta. Il rimpatrio delle attività oggetto di scudo fiscale non produce effetti premiali se, prima della presentazione della dichiarazione riservata, la violazione era già stata contestata oppure erano già iniziate attività di controllo formalmente conosciute dall’interessato. In tale situazione, lo scudo fiscale non può sanare l’omessa compilazione del quadro RW né impedire l’applicazione delle relative sanzioni.
Norme richiamate
Disciplina dello scudo fiscale e dichiarazione riservata
Gli effetti premiali del rimpatrio o della regolarizzazione delle attività estere operano solo entro i limiti previsti dalla legge e non si applicano alle violazioni già contestate o già oggetto di attività di controllo formalmente conosciute dal contribuente.
Obblighi di monitoraggio fiscale e quadro RW
L’omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero costituisce una violazione sanzionabile. Il successivo rimpatrio mediante scudo fiscale non elimina la violazione quando ricorre una causa ostativa prevista dalla disciplina premiale.
Massime di principio
- I meccanismi di definizione o regolarizzazione fiscale con effetti premiali devono essere attivati prima che la violazione sia contestata o che inizino controlli formalmente conosciuti dal contribuente.
- Il successivo adempimento volontario o il rimpatrio di attività estere non sana automaticamente una violazione già sottoposta a controllo.
- Per valutare l’applicabilità di uno scudo o di una procedura premiale occorre verificare la data della dichiarazione riservata rispetto alla data di contestazione e alla conoscenza formale di accessi, ispezioni, verifiche o altri accertamenti.
- La presenza di un’attività di controllo già conosciuta dal contribuente può impedire l’effetto estintivo o premiale anche se l’atto definitivo di accertamento non è ancora stato emesso.
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