Sentenza del 22/06/2016 n. 466 - Corte di Giustizia CEE
IVA - Imposta versata a monte - Detrazione- Cessione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune aveva fatto costruire due edifici a uso multiplo, detraendo quasi integralmente l'IVA assolta sui costi di costruzione, e li aveva successivamente venduti alla Stichting Gebouwen Beheer Woerden a un prezzo pari a circa il 10% del costo di costruzione, applicando l'IVA sulla vendita. L'amministrazione fiscale riteneva invece che l'operazione fosse sostanzialmente una locazione esente e contestava la detrazione. In subordine, era stato sostenuto che il Comune potesse detrarre soltanto la quota di IVA riferibile alle parti degli edifici utilizzate dall'acquirente per attività economiche imponibili, poiché altre porzioni erano state concesse gratuitamente a istituti scolastici.
La decisione
La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che il Comune aveva diritto alla detrazione integrale dell'IVA assolta per la costruzione degli edifici. La vendita a titolo oneroso costituiva un'operazione economica soggetta a IVA e il diritto alla detrazione del venditore dipende dall'impiego dei beni per una propria operazione imponibile, non dall'uso successivo che l'acquirente ne faccia. È irrilevante che il prezzo di vendita fosse inferiore ai costi di costruzione, salvo che fosse meramente simbolico, così come è irrilevante la successiva concessione gratuita di parte degli immobili da parte dell'acquirente. La causa è stata quindi decisa in senso favorevole al Comune, con rinvio al giudice nazionale per le spese.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE, articolo 2, paragrafo 1, lettera a)
Sono soggette all'IVA le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.
La cessione onerosa dell'immobile effettuata dal Comune, qualificato come soggetto passivo, costituisce un'operazione soggetta a IVA.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 9, paragrafo 1
Si considera "soggetto passivo" chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.
La qualifica di soggetto passivo dipende dall'esercizio di un'attività economica e non dal fatto che l'operazione produca un utile.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 13, paragrafo 1
Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità.
L'esclusione degli enti pubblici opera solo quando agiscono in veste di pubblica autorità; nel caso concreto il Comune ha agito mediante una cessione onerosa rientrante in un'attività economica.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 168, lettera a)
Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto [...] di detrarre l'IVA dovuta o assolta per i beni e i servizi che gli sono ceduti o resi.
Il soggetto passivo può detrarre integralmente l'IVA a monte quando i beni acquistati sono utilizzati per una propria operazione imponibile, senza che rilevi l'utilizzo successivo da parte dell'acquirente.
Direttiva 2006/112/CE, articoli 167 e seguenti
Il diritto a detrazione costituisce parte integrante del meccanismo dell'IVA e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni.
La detrazione deve essere riconosciuta immediatamente e per l'intero importo dell'IVA collegata alle operazioni imponibili, nel rispetto delle condizioni sostanziali previste dalla direttiva.
Direttiva 2006/112/CE, articoli 72 e 80
Le norme consentono, in determinate ipotesi di collegamento tra le parti e di rischio di evasione o elusione, di determinare la base imponibile in base al valore normale. Tuttavia, nel caso deciso, tali disposizioni non hanno impedito la detrazione integrale e il prezzo ridotto non è stato considerato meramente simbolico.
Massime di principio
- Il diritto alla detrazione dell'IVA a monte va valutato principalmente in base all'operazione effettuata dal soggetto passivo e al suo collegamento con una propria operazione imponibile, non in base all'uso successivo del bene da parte dell'acquirente.
- La vendita di un bene a un prezzo inferiore ai costi di acquisto o di costruzione non limita automaticamente la detrazione dell'IVA. La perdita economica è irrilevante se l'operazione è reale, onerosa e soggetta a IVA; il risultato può essere diverso in presenza di un prezzo puramente simbolico o di un'operazione artificiosa.
- L'acquirente che utilizza successivamente il bene per attività esenti o lo concede gratuitamente a terzi non determina, di per sé, una riduzione della detrazione spettante al venditore.
- Per gli enti pubblici occorre distinguere tra attività svolta in veste di pubblica autorità, normalmente fuori campo IVA, e attività economica esercitata mediante operazioni onerose in condizioni assimilabili a quelle di un operatore privato.
- Eventuali limitazioni alla detrazione devono fondarsi su una specifica previsione normativa o sull'accertamento di abuso, frode, prezzo meramente simbolico o operazione non effettivamente imponibile; non possono derivare soltanto dalla bassa redditività dell'operazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 giu 2016Sentenza del 22/06/2016 n. 220 - Comm. Trib. Prov. Como
- Sentenza · 22 giu 2016Sentenza del 22/06/2016 n. 470 - Corte di Giustizia CEE
- Sentenza · 22 giu 2016Sentenza del 22/06/2016 n. 3700 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 22 giu 2016Sentenza del 22/06/2016 n. 3712 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 22 giu 2016Sentenza del 22/06/2016 n. 3720 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 22 giu 2016Sentenza del 22/06/2016 n. 3722 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →