Sentenza del 22/06/2016 n. 3720 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Accertamento sintetico - diritto di difesa - contraddittorio preventivo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la legittimità di un accertamento sintetico relativo ad annualità anteriori al 2009, fondato sulla non congruità dei redditi dichiarati per un biennio. Il contribuente ha contestato l’accertamento sostenendo che, se una delle due annualità del biennio non è più accertabile per intervenuta decadenza dell’Amministrazione, l’Ufficio non può riesaminare quella dichiarazione né utilizzarla per fondare l’accertamento sull’altra annualità. Un simile riesame comprometterebbe il diritto di difesa e il contraddittorio preventivo, poiché il contribuente non sarebbe più nella condizione di contestare efficacemente dati e circostanze riferiti all’annualità ormai non accertabile.
La decisione
È stato affermato che l’accertamento sintetico per annualità anteriori al 2009 non è esperibile quando uno dei due anni necessari per dimostrare la non congruità reddituale sia ormai decaduto. L’Amministrazione finanziaria, non potendo più esercitare il potere accertativo su quell’annualità, non può entrare nel merito dei redditi ivi dichiarati e utilizzarli per sostenere l’accertamento relativo all’altra annualità. L’accertamento risulta quindi illegittimo per lesione del diritto di difesa e del contraddittorio preventivo.
Massime di principio
- Nel caso di accertamento sintetico fondato sulla non congruità dei redditi per un biennio, entrambe le annualità devono essere ancora legittimamente accertabili; se una è decaduta, l’Ufficio non può utilizzarla come presupposto dell’accertamento.
- La decadenza dal potere di accertamento impedisce all’Amministrazione di riesaminare nel merito la dichiarazione relativa all’annualità prescritta o decaduta, anche se tale esame viene svolto indirettamente nell’ambito di un’altra annualità.
- Il contribuente deve poter esercitare concretamente il proprio diritto di difesa e partecipare al contraddittorio su tutti gli elementi utilizzati dall’Ufficio; non è sufficiente un contraddittorio formalmente instaurato se uno dei presupposti non è più contestabile.
- In situazioni analoghe occorre verificare preliminarmente i termini di decadenza di ciascuna annualità che concorre alla ricostruzione sintetica del reddito: la scadenza di una sola annualità può impedire l’intero accertamento basato sul biennio.
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