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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1666

Regolamento delegato (UE) 2019/… della Commissione del 24 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di controllo del trasporto e dell’arrivo di partite di talune merci dal posto di controllo frontaliero di arrivo fino allo stabilimento nel luogo di destinazione nell’Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019R1666

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato completa il regolamento (UE) 2017/625 disciplinando il controllo del trasporto e dell’arrivo di determinate partite dal posto di controllo frontaliero di primo ingresso allo stabilimento di destinazione nell’Unione. Prevede che il trasporto sia autorizzato solo dopo esito favorevole dei controlli ufficiali, che la merce sia sigillata e trasportata direttamente senza scarico o frazionamento, e che l’arrivo sia notificato tramite IMSOC e verificato dall’autorità competente. In caso di mancato arrivo entro 15 giorni, sono previste ulteriori indagini e, se necessario, azioni esecutive nei confronti dell’operatore responsabile.

Norme sui controlli del trasporto e dell’arrivo nell’Unione di talune partite soggette a controllo dal posto di controllo frontaliero fino allo stabilimento di destinazione.

Ambito di applicazione

Si applica alle partite dei prodotti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625 destinate all’immissione in commercio nell’Unione, quando la legislazione dell’Unione richiede che il trasporto dal posto di controllo frontaliero di arrivo allo stabilimento nel luogo di destinazione e l’arrivo a tale stabilimento siano soggetti a controlli ufficiali. Riguarda quindi, in particolare, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti compositi, nei casi in cui sia previsto il controllo del tragitto fino alla destinazione. Le disposizioni si applicano dal 14 dicembre 2019 e lasciano impregiudicate le norme doganali del regolamento (UE) n. 952/2013.

Norme per il controllo del trasporto e dell’arrivo di talune partite nell’Unione

Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2017/625 per disciplinare il controllo successivo all’ingresso nell’Unione di alcune partite soggette a vigilanza al posto di controllo frontaliero. La finalità è garantire che, nei casi in cui la normativa unionale imponga controlli anche sul tragitto verso la destinazione, il trasferimento avvenga in condizioni tracciabili e sotto controllo ufficiale, a tutela della salute pubblica e della salute animale.

Ambito di applicazione

Le regole riguardano le partite dei prodotti elencati all’articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, destinate all’immissione in commercio nell’Unione. Dalla motivazione emerge che rientrano, tra gli altri, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti compositi, ma solo quando la legislazione dell’Unione preveda controlli sul trasporto dal posto di controllo frontaliero di arrivo allo stabilimento nel luogo di destinazione e sull’arrivo a tale stabilimento. Il regolamento si applica dal 14 dicembre 2019 ed è senza pregiudizio delle norme doganali del regolamento (UE) n. 952/2013.

Autorizzazione al trasporto

L’autorità competente del posto di controllo frontaliero può autorizzare il trasporto verso lo stabilimento indicato nel documento sanitario comune di entrata (DSCE) soltanto se i controlli ufficiali eseguiti all’arrivo hanno avuto esito favorevole. Una volta autorizzata, la partita deve essere sigillata dall’autorità competente, trasportata senza scarico o frazionamento e consegnata direttamente allo stabilimento di destinazione indicato nel DSCE.

Flusso informativo tra autorità competenti

Dopo il rilascio dell’autorizzazione, l’autorità del posto di controllo frontaliero deve notificare immediatamente, tramite il sistema IMSOC di cui all’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625, all’autorità competente dello stabilimento di destinazione che la partita è stata autorizzata al trasporto. A sua volta, l’operatore responsabile dello stabilimento di destinazione deve informare l’autorità competente entro un giorno dall’arrivo della partita.

Controllo dell’arrivo nello stabilimento di destinazione

Ricevuta l’informazione dell’operatore, l’autorità competente dello stabilimento di destinazione ne dà notifica all’autorità del posto di controllo frontaliero tramite IMSOC, compilando la parte III del DSCE. La stessa autorità effettua poi i controlli ufficiali necessari per verificare che la partita sia effettivamente giunta a destinazione, in particolare attraverso il controllo dei registri di entrata dello stabilimento.

Mancato arrivo e misure conseguenti

Se entro 15 giorni dalla data in cui il trasporto è stato autorizzato non è pervenuta la notifica di arrivo, le autorità competenti devono svolgere ulteriori indagini per localizzare la partita. Qualora tali indagini confermino che la partita non è arrivata allo stabilimento di destinazione, le autorità interessate adottano nei confronti dell’operatore responsabile le misure esecutive ritenute appropriate ai sensi degli articoli 138 e 139 del regolamento (UE) 2017/625.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Disposizioni principali

Oggetto e ambito di applicazione

Il regolamento stabilisce le norme per il controllo del trasporto e dell’arrivo delle partite dei prodotti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, destinate all’immissione in commercio nell’Unione, quando il loro trasferimento dal posto di controllo frontaliero di arrivo allo stabilimento di destinazione deve essere sottoposto a controlli conformemente alla legislazione dell’Unione.

Autorizzazione al trasporto e condizioni materiali

L’autorità competente del posto di controllo frontaliero autorizza il trasporto verso lo stabilimento indicato nel DSCE solo se l’esito dei controlli ufficiali è favorevole. La partita autorizzata deve essere sigillata dall’autorità competente, trasportata senza essere scaricata o frazionata e diretta senza deviazioni allo stabilimento di destinazione indicato nel DSCE.

Notifica tra autorità tramite IMSOC

Subito dopo il rilascio dell’autorizzazione, l’autorità competente del posto di controllo frontaliero notifica, tramite IMSOC ai sensi dell’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625, all’autorità competente dello stabilimento di destinazione che il trasporto della partita è stato autorizzato.

Obbligo di informazione dell’operatore e verifica dell’arrivo

L’operatore responsabile dello stabilimento di destinazione deve informare, entro un giorno dall’arrivo, l’autorità competente locale. Quest’ultima notifica il ricevimento dell’informazione all’autorità del posto di controllo frontaliero tramite IMSOC, compilando la parte III del DSCE, ed effettua controlli ufficiali presso lo stabilimento, anche mediante verifica dei registri di entrata, per accertare l’effettivo arrivo della partita.

Mancato arrivo e azioni successive

Se entro 15 giorni dalla data di autorizzazione del trasporto non risulta notificato l’arrivo della partita, le autorità competenti effettuano ulteriori indagini per determinare l’ubicazione effettiva della partita. Se le indagini confermano il mancato arrivo allo stabilimento di destinazione, l’autorità del posto di controllo frontaliero e quella competente nello stabilimento adottano le azioni esecutive appropriate nei confronti dell’operatore responsabile, ai sensi degli articoli 138 e 139 del regolamento (UE) 2017/625.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 14 dicembre 2019.

Come è indicizzato

Materiecontrolli ufficialisicurezza alimentaresanità animalesottoprodotti di origine animaleunione doganale

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