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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1111

Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (rifusione)

Normativa europea32019R1111

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rifuso aggiorna e sostituisce il precedente regolamento Bruxelles II bis, fissando regole uniformi di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale. Introduce un quadro più dettagliato per la sottrazione internazionale di minori, rafforza il diritto del minore a essere ascoltato e semplifica la circolazione di decisioni, atti pubblici e accordi tra Stati membri. Prevede inoltre una cooperazione strutturata tra autorità centrali e autorità giurisdizionali, con certificati standardizzati e abolizione, in via generale, della dichiarazione di esecutività.

Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, nonché disciplina integrativa per la sottrazione internazionale di minori.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica, negli Stati membri vincolati, alle materie civili relative al divorzio, alla separazione personale e all’annullamento del matrimonio, nonché alle controversie sulla responsabilità genitoriale su minori con elemento internazionale. Copre anche il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni, atti pubblici e taluni accordi in tali materie, oltre ai casi di trasferimento illecito o mancato ritorno del minore tra Stati membri, in integrazione della convenzione dell’Aia del 1980. Sono esclusi, tra gli altri, filiazione, adozione, nomi e cognomi, emancipazione, obbligazioni alimentari, trust e successioni, nonché i provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi da minori.

Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio

Il regolamento rifonde il precedente quadro Bruxelles II bis e disciplina in modo uniforme la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, con una disciplina specifica e più rapida per la sottrazione internazionale di minori. La ratio dichiarata è rafforzare la certezza del diritto, la fiducia reciproca tra autorità giudiziarie, la tutela dell’interesse superiore del minore e l’efficienza dei procedimenti transfrontalieri.

Ambito di applicazione e esclusioni

Il regolamento si applica alle materie civili relative a:

  • divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio;
  • attribuzione, esercizio, delega e revoca della responsabilità genitoriale.

Per la responsabilità genitoriale, rientrano espressamente il diritto di affidamento, il diritto di visita, la tutela/curatela e istituti analoghi, la designazione di persone o enti responsabili della persona o dei beni del minore, il collocamento in affidamento presso famiglia o istituto e le misure di protezione dei beni del minore. Il regolamento si estende anche ai casi di trasferimento illecito o mancato ritorno del minore tra Stati membri, in integrazione della convenzione dell’Aia del 1980.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione, tra gli altri:

  • filiazione;
  • adozione e misure preparatorie o di revoca;
  • nomi e cognomi;
  • emancipazione;
  • obbligazioni alimentari;
  • trust e successioni;
  • provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi da minori.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 chiarisce nozioni centrali per l’operatività del testo, tra cui decisione, autorità giurisdizionale, atto pubblico, accordo registrato, Stato membro di origine, Stato membro dell’esecuzione, minore, responsabilità genitoriale, diritto di affidamento, diritto di visita e trasferimento illecito o mancato ritorno del minore. Per Irlanda e Regno Unito, ai fini di alcune disposizioni, il riferimento alla cittadinanza è sostituito da quello al domicile.

Competenza in materia matrimoniale

Per divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio, la competenza è attribuita alle autorità giurisdizionali dello Stato membro collegato alla residenza abituale dei coniugi, all’ultima residenza abituale comune se uno vi risiede ancora, alla residenza abituale del convenuto, alla residenza abituale di uno dei coniugi nelle domande congiunte, oppure alla residenza abituale dell’attore se vi ha risieduto per almeno un anno, o per almeno sei mesi se cittadino di quello Stato membro. In alternativa, è competente lo Stato membro di cui entrambi i coniugi sono cittadini.

Il regolamento disciplina inoltre:

  • la domanda riconvenzionale;
  • la conversione della separazione personale in divorzio, se prevista dal diritto dello Stato che ha pronunciato la separazione;
  • la competenza residua rimessa al diritto nazionale quando non opera alcuno dei criteri del regolamento.

Competenza in materia di responsabilità genitoriale

La regola generale è la competenza del giudice dello Stato membro in cui il minore ha la residenza abituale al momento dell’adizione. Questa regola è completata da più meccanismi speciali, sempre orientati al criterio di prossimità e all’interesse superiore del minore.

In particolare:

  • in caso di trasferimento legittimo della residenza del minore, la competenza dello Stato di precedente residenza può permanere per tre mesi per modificare una decisione sul diritto di visita già resa, se il titolare del diritto di visita continua a risiedere in quello Stato;
  • in caso di trasferimento illecito o mancato ritorno, la competenza resta allo Stato della precedente residenza abituale finché il minore non abbia acquisito nuova residenza abituale in altro Stato membro e non ricorrano le condizioni tassative dell’articolo 9;
  • è ammessa la scelta del foro se il minore ha un legame sostanziale con lo Stato membro scelto, le parti e gli altri titolari della responsabilità genitoriale hanno liberamente convenuto o espressamente accettato la competenza e ciò risponde all’interesse superiore del minore;
  • se non è possibile determinare né la residenza abituale né una valida scelta del foro, è competente il giudice dello Stato membro in cui il minore si trova;
  • in circostanze eccezionali è possibile il trasferimento di competenza verso un altro Stato membro con cui il minore abbia un legame particolare, entro termini stretti di sei e sette settimane;
  • in casi urgenti, il giudice di uno Stato membro può adottare provvedimenti provvisori o cautelari su minore o beni situati nel territorio, anche se non è competente sul merito.

Il regolamento consente anche la trattazione di questioni incidentali e di atti giuridici relativi al minore nell’ambito di procedimenti diversi da quelli di responsabilità genitoriale, purché la decisione produca effetti solo nel procedimento in cui è resa.

Adizione del giudice, contumacia e litispendenza

Il momento dell’adizione è definito autonomamente dall’articolo 17, in base al deposito della domanda, al suo ricevimento dall’autorità competente per la notificazione o, nei procedimenti d’ufficio, alla decisione di avvio o alla registrazione della causa.

Sono previsti controlli di procedibilità in caso di convenuto contumace residente in altro Stato, con applicazione coordinata del regolamento sulle notifiche transfrontaliere e, in via sussidiaria, della convenzione dell’Aia del 1965.

Le regole di litispendenza e connessione impongono la sospensione del procedimento successivamente adito finché non sia accertata la competenza del giudice preventivamente adito. Ciò vale sia per le controversie matrimoniali sia per quelle di responsabilità genitoriale, con regole ulteriori quando la competenza deriva da accordo/accettazione ex articolo 10.

Diritto del minore di essere ascoltato

L’articolo 21 impone che il minore capace di discernimento abbia la possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione. Il giudice deve poi tenerla debitamente in considerazione in funzione di età e maturità. Le modalità concrete dell’audizione restano rimesse al diritto e alle procedure nazionali.

Questa garanzia si riflette anche nel regime di riconoscimento ed esecuzione, poiché la mancata possibilità di esprimersi può incidere sul riconoscimento di talune decisioni, salvo eccezioni specificamente previste dal regolamento.

Sottrazione internazionale di minori

Per i procedimenti di ritorno ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980, il regolamento introduce un regime accelerato e integrativo. Le domande sono trattate rapidamente dalle autorità centrali; il giudice di primo grado deve decidere, salvo circostanze eccezionali, entro sei settimane dall’adizione, e la stessa scansione temporale vale per il grado di impugnazione.

Il regolamento incoraggia la mediazione e altri metodi ADR, purché non compromettano l’interesse superiore del minore e non ritardino indebitamente il procedimento. Nei procedimenti di ritorno il minore capace di discernimento deve essere sentito secondo l’articolo 21.

Se il giudice dello Stato di rifugio rifiuta il ritorno del minore sulla base dell’articolo 13, primo comma, lettera b), o dell’articolo 13, secondo comma, della convenzione dell’Aia del 1980, deve rilasciare d’ufficio un certificato standard e, se del caso, trasmettere entro un mese gli atti rilevanti al giudice dello Stato di originaria residenza abituale. Se entro tre mesi viene promosso un procedimento di merito sul diritto di affidamento nello Stato di originaria residenza, la decisione che eventualmente ordini il ritorno potrà beneficiare del regime privilegiato di circolazione previsto dal capo IV.

Riconoscimento delle decisioni

Le decisioni rese in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza bisogno di un procedimento particolare. Nel caso delle decisioni matrimoniali, il riconoscimento ope legis consente anche l’aggiornamento dei registri di stato civile quando la decisione non è più impugnabile nello Stato d’origine.

L’elenco dei motivi di diniego è tassativo. Per le decisioni matrimoniali i motivi comprendono ordine pubblico, contumacia senza regolare notifica, incompatibilità con decisioni rese tra le stesse parti nello Stato richiesto o con decisioni anteriori riconoscibili. Per le decisioni di responsabilità genitoriale, oltre a ordine pubblico e contumacia, rilevano la lesione della responsabilità genitoriale della parte non sentita, l’incompatibilità con decisioni successive e la mancata osservanza della procedura sull’ascolto del minore.

Esecuzione delle decisioni

Per le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, l’esecuzione negli altri Stati membri avviene senza dichiarazione di esecutività. Il medesimo principio vale, in via rafforzata, per le decisioni “privilegiate” che accordano il diritto di visita o che comportano il ritorno del minore ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 6.

Il regolamento disciplina:

  • i documenti necessari per l’esecuzione;
  • i certificati standard;
  • la traduzione o traslitterazione, ove necessaria;
  • l’esecuzione parziale;
  • la notificazione o comunicazione del certificato prima della prima misura esecutiva;
  • la sospensione dell’esecuzione in caso di impugnazione nello Stato d’origine, mancanza di esecutività o grave rischio per il minore;
  • il possibile diniego dell’esecuzione in casi eccezionali, se il grave rischio ha carattere permanente.

Sono inoltre previsti rimedi contro il diniego dell’esecuzione e regole per evitare ostacoli indebiti alla circolazione delle decisioni, pur nel rispetto dei diritti di difesa.

Certificati standard e allegati

Il regolamento utilizza certificati uniformi per:

  • decisioni matrimoniali;
  • decisioni di responsabilità genitoriale;
  • decisioni di ritorno del minore;
  • decisioni privilegiate su diritto di visita e su merito che comporta il ritorno;
  • attestazioni di non esecutività o limitazione dell’esecutività;
  • atti pubblici e accordi in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale.

I certificati sono rilasciati su istanza di parte, nella lingua della decisione, con facoltà di rilascio in un’altra lingua ufficiale UE richiesta dalla parte. Il regolamento prevede anche la rettifica e la revoca dei certificati in caso di errore materiale o rilascio erroneo.

Atti pubblici e accordi

Gli atti pubblici e gli accordi in materia matrimoniale o di responsabilità genitoriale prodotti nello Stato membro di origine sono riconosciuti, e se esecutivi anche eseguiti, negli altri Stati membri secondo un regime analogo a quello delle decisioni, sempre che siano soddisfatte le condizioni del regolamento e sia rilasciato il certificato appropriato.

Per la responsabilità genitoriale, il certificato non deve essere rilasciato se vi sono indicazioni che il contenuto dell’atto o dell’accordo sia contrario all’interesse superiore del minore. Il riconoscimento o l’esecuzione possono essere negati, oltre che per ordine pubblico e incompatibilità, anche se l’atto o l’accordo è stato formato senza coinvolgere la persona la cui responsabilità genitoriale risulta lesa, o se non è stata data al minore capace di discernimento la possibilità di esprimere la propria opinione.

Cooperazione tra autorità centrali e autorità giurisdizionali

Il capo V istituisce un sistema di cooperazione strutturata tra autorità centrali designate dagli Stati membri. Tali autorità devono assistere nell’applicazione del regolamento, scambiare informazioni, localizzare il minore, agevolare l’esecuzione e il riconoscimento, favorire la mediazione e gestire la consultazione preventiva per il collocamento del minore in un altro Stato membro.

Le richieste devono di regola transitare attraverso l’autorità centrale, salvo i casi urgenti e la cooperazione diretta consentita tra autorità giurisdizionali. Le informazioni richieste devono essere fornite, di regola, entro tre mesi, con regole specifiche sulle traduzioni e sulle lingue accettate. L’assistenza delle autorità centrali è gratuita.

Protezione dei dati, riservatezza e comunicazioni dirette

Il regolamento si coordina con il GDPR: la notifica all’interessato può essere differita quando potrebbe compromettere il soddisfacimento della richiesta. Le autorità centrali, le autorità giurisdizionali e le autorità competenti possono non divulgare informazioni se ciò metterebbe a rischio la salute, l’incolumità o la libertà del minore o di un’altra persona, specie in contesti di violenza domestica. Restano comunque possibili la raccolta e la trasmissione delle informazioni nella misura necessaria per eseguire gli obblighi del regolamento.

Rapporti con altri strumenti e con l’ordinamento italiano

Il regolamento sostituisce, nei rapporti tra Stati membri, le convenzioni vigenti tra due o più Stati membri nelle materie disciplinate, salva la disciplina specifica per i Paesi nordici e per gli accordi con la Santa Sede. In particolare, l’articolo 99 preserva i concordati con la Santa Sede, compreso il Concordato lateranense tra Italia e Santa Sede, con effetti sul riconoscimento delle decisioni di invalidità matrimoniale secondo le regole del capo IV.

Per la sottrazione internazionale di minori, la convenzione dell’Aia del 1980 continua ad applicarsi, ma integrata dal capo III e dalle norme di riconoscimento ed esecuzione del regolamento. La legge applicabile in materia di responsabilità genitoriale resta invece ancorata alla convenzione dell’Aia del 1996, con adattamenti di coordinamento.

Entrata in vigore, applicazione e transitorio

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, ma si applica dal 1° agosto 2022. Gli articoli 92, 93 e 103 si applicano dal 22 luglio 2019.

Sul piano transitorio:

  • il nuovo regolamento si applica solo ad azioni proposte, atti pubblici formalmente redatti o registrati e accordi registrati dal 1° agosto 2022;
  • il regolamento (CE) n. 2201/2003 continua ad applicarsi ai procedimenti e agli atti anteriori che rientrano nel suo campo di applicazione;
  • l’abrogazione del regolamento precedente decorre dal 1° agosto 2022.

La Commissione deve presentare una relazione di valutazione entro il 2 agosto 2032 e gli Stati membri devono fornire dati statistici, su richiesta, a partire dal 2 agosto 2025.

Disposizioni principali

Ambito di applicazione ed esclusioni

L’articolo 1 delimita il campo alle controversie civili su divorzio, separazione personale, annullamento del matrimonio e responsabilità genitoriale, includendo affidamento, visita, tutela/curatela, designazione di soggetti responsabili del minore o dei suoi beni, collocamento in affidamento e misure di protezione dei beni del minore. Si applica anche ai casi di sottrazione internazionale di minori tra Stati membri, in coordinamento con la convenzione dell’Aia del 1980. Restano esclusi filiazione, adozione, nomi, emancipazione, alimenti, trust, successioni e illeciti penali commessi da minori.

Definizioni chiave

L’articolo 2 definisce, tra l’altro, decisione, autorità giurisdizionale, atto pubblico, accordo registrato, Stato membro di origine, Stato membro dell’esecuzione, minore, responsabilità genitoriale, diritto di affidamento, diritto di visita e trasferimento illecito o mancato ritorno del minore. Per Irlanda e Regno Unito, ai fini di alcuni articoli, il regolamento sostituisce il riferimento alla cittadinanza con quello al domicile secondo il rispettivo ordinamento.

Competenza in materia matrimoniale

Gli articoli 3-6 stabiliscono i criteri di giurisdizione per divorzio, separazione personale e annullamento: residenza abituale dei coniugi, ultima residenza abituale se uno vi risiede ancora, residenza del convenuto, residenza dell’attore con durata minima, oppure cittadinanza comune; sono previste competenza sulla domanda riconvenzionale, conversione della separazione in divorzio e una competenza residua rimessa alla legge nazionale quando nessun giudice di uno Stato membro è competente ai sensi del regolamento.

Competenza in materia di responsabilità genitoriale

Gli articoli 7-15 fondano la competenza, in via generale, sulla residenza abituale del minore al momento in cui il giudice è adito. Sono previste norme speciali per il mantenimento temporaneo della competenza in materia di diritto di visita dopo un trasferimento lec ito (articolo 8), per il trasferimento illecito o mancato ritorno del minore (articolo 9), per la scelta del foro con legame sostanziale e accordo/accettazione delle parti (articolo 10), per la competenza fondata sulla presenza del minore quando la residenza abituale non è determinabile (articolo 11), per il trasferimento eccezionale di competenza tra Stati membri (articoli 12 e 13), per la competenza residua (articolo 14) e per i provvedimenti provvisori e cautelari urgenti su minore o suoi beni presenti nello Stato membro (articolo 15).

Questioni incidentali, adizione e litispendenza

Gli articoli 16-20 disciplinano le questioni incidentali, il momento in cui un’autorità giurisdizionale si considera adita, la verifica d’ufficio della competenza, l’esame della procedibilità in caso di contumacia, nonché la litispendenza e la connessione tra procedimenti paralleli. Il regolamento mira a prevenire decisioni incompatibili e prevede meccanismi di sospensione e declinatoria, compresa la priorità del giudice preventivamente adito e regole specifiche quando la competenza esclusiva deriva da accordo o accettazione ex articolo 10.

Diritto del minore di esprimere la propria opinione

L’articolo 21 impone alle autorità giurisdizionali, nell’esercizio della competenza in materia di responsabilità genitoriale, di dare al minore capace di discernimento una possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione, direttamente o tramite rappresentante/organismo appropriato, e di tenerne debitamente conto in funzione di età e maturità.

Sottrazione internazionale di minori

Gli articoli 22-29 integrano la convenzione dell’Aia del 1980 nei rapporti tra Stati membri: prevedono trattamento rapido delle domande da parte delle autorità centrali, termini di sei settimane per le decisioni di primo grado e di impugnazione, invito alla mediazione, possibilità di ascolto del minore anche nei procedimenti di ritorno, regole specifiche sul rifiuto del ritorno per grave rischio ex articolo 13 della convenzione, misure provvisorie a tutela del minore, esecutività provvisoria delle decisioni di ritorno e una procedura successiva al diniego del ritorno fondata su certificati standardizzati e su un eventuale successivo procedimento di merito nello Stato di originaria residenza abituale.

Riconoscimento e certificazione delle decisioni

Gli articoli 30-41 prevedono il riconoscimento automatico delle decisioni negli altri Stati membri senza procedure particolari, con possibilità di ottenere una decisione attestante l’assenza di motivi di diniego. Sono fissati i documenti da produrre, la possibilità di sospendere il procedimento, il rilascio di certificati standard, e i motivi tassativi di diniego del riconoscimento e dell’esecuzione per le decisioni matrimoniali e di responsabilità genitoriale, inclusi ordine pubblico, contumacia, incompatibilità con decisioni precedenti o successive, mancata audizione del titolare della responsabilità genitoriale e, per le decisioni di responsabilità genitoriale, mancata osservanza della procedura sull’ascolto del minore.

Decisioni privilegiate: diritto di visita e ritorno del minore

Gli articoli 42-50 introducono un regime rafforzato per determinate decisioni certificate: quelle che accordano un diritto di visita e quelle che, in esito al procedimento di cui all’articolo 29, comportano il ritorno del minore. Per tali decisioni il riconoscimento è automatico e l’esecuzione avviene senza dichiarazione di esecutività, con certificati specifici, condizioni rigorose per il rilascio (ascolto delle parti, ascolto del minore, contumacia notificata o accettata, e per il ritorno del minore considerazione della precedente decisione di diniego) e un motivo specifico di diniego legato all’incompatibilità con decisioni successive.

Esecuzione transfrontaliera e rimedi

Gli articoli 51-63 disciplinano il procedimento di esecuzione nello Stato membro richiesto, affidato alle autorità competenti secondo il diritto nazionale. Sono previste regole su esecuzione parziale, modalità pratiche per l’esercizio del diritto di visita, notificazione del certificato prima dell’esecuzione, traduzioni, sospensione in caso di impugnazione o mancata definitività nello Stato di origine, diniego dell’esecuzione per i motivi di cui agli articoli 41, 50 e 56 e ulteriori motivi nazionali non incompatibili. È prevista la possibilità di contestare la decisione sul diniego e ulteriori impugnazioni solo se consentite dal diritto nazionale e comunicate alla Commissione.

Atti pubblici e accordi

Gli articoli 64-68 estendono il regime di circolazione agli atti pubblici e agli accordi in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, purché abbiano effetti vincolanti o esecutivi nello Stato di origine e siano corredati dal certificato appropriato. Sono previsti modelli di certificato, regole di rettifica/revoca e motivi di diniego del riconoscimento/esecuzione analoghi a quelli delle decisioni, con particolare attenzione all’interesse superiore del minore e alla sua eventuale audizione.

Disposizioni generali, spese e patrocinio a spese dello Stato

Gli articoli 69-75 vietano il riesame della competenza e del merito, escludono l’ordine pubblico come mezzo indiretto per contestare la competenza, regolano le spese e garantiscono al richiedente il beneficio del patrocinio o dell’esenzione più favorevole prevista nello Stato dell’esecuzione se già ottenuto nello Stato d’origine. È altresì vietato imporre cauzioni o depositi alla parte che chiede l’esecuzione per il solo fatto di essere straniera o non residente.

Cooperazione in materia di responsabilità genitoriale

Il capo V prevede la designazione di autorità centrali in ciascuno Stato membro, gratuite per l’utente, incaricate di assistere nell’applicazione del regolamento, localizzare il minore, scambiare informazioni, agevolare il riconoscimento e l’esecuzione, facilitare accordi amichevoli e la mediazione, supportare le richieste di protezione del minore e la consultazione preventiva per il collocamento in un altro Stato membro. Le richieste e le risposte sono soggette a regole di lingua e a un termine ordinario di tre mesi.

Protezione dei dati, riservatezza e comunicazioni dirette

Gli articoli 86-91 consentono cooperazione diretta tra autorità giurisdizionali, raccolta e trasmissione di informazioni, differimento della notifica all’interessato ai sensi del GDPR quando necessario per non pregiudicare la richiesta, e non divulgazione delle informazioni quando la sicurezza del minore o di altre persone potrebbe essere compromessa. Sono inoltre escluse legalizzazione e formalità analoghe, e sono disciplinate le traduzioni nelle lingue accettate dagli Stati membri.

Atti delegati e allegati

Gli articoli 92-93 attribuiscono alla Commissione il potere di modificare con atti delegati gli allegati da I a IX, a decorrere dal 22 luglio 2019, con possibilità di revoca da parte del Consiglio e controlli dell’entrata in vigore. Gli allegati contengono i modelli di certificato per decisioni di diniego/ritorno, decisioni matrimoniali e di responsabilità genitoriale, decisioni privilegiate e atti pubblici/accordi.

Rapporti con altri strumenti e norme transitorie

Gli articoli 94-99 coordinano il regolamento con convenzioni e accordi preesistenti, tra cui le convenzioni dell’Aia del 1980 e del 1996, la convenzione Bruxelles II e alcuni trattati con la Santa Sede, inclusi il Concordato lateranense per l’Italia. L’articolo 100 stabilisce che il regolamento si applica alle azioni proposte e agli atti/accordi dal 1° agosto 2022, mentre il regolamento (CE) n. 2201/2003 continua ad applicarsi ai procedimenti e atti anteriori; l’abrogazione del vecchio regolamento decorre anch’essa dal 1° agosto 2022.

Applicazione, monitoraggio ed entrata in vigore

L’articolo 101 prevede una relazione di valutazione entro il 2 agosto 2032 e la raccolta, dal 2 agosto 2025, di dati statistici sul funzionamento del regolamento. Gli articoli 102-103 disciplinano i sistemi territoriali plurimi e le informazioni che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione entro il 23 aprile 2021. L’articolo 105 dispone l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione generale dal 1° agosto 2022, con applicazione anticipata degli articoli 92, 93 e 103 dal 22 luglio 2019.

Come è indicizzato

Materiediritto di famigliaresponsabilità genitorialesottrazione internazionale di minoririconoscimento ed esecuzione delle decisionicooperazione giudiziaria civile

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