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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1333

Regolamento (UE) 2019/1333 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia

Normativa europea32019R1333

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento ripartisce tra alcuni Stati membri dell’UE le possibilità di pesca fissate dal protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato con la Repubblica della Gambia. La disciplina è strettamente strumentale all’avvio operativo della cooperazione in materia di pesca sostenibile e si applica dalla stessa data dell’applicazione provvisoria del protocollo. Il testo contiene esclusivamente la ripartizione quantitativa delle autorizzazioni e dei volumi di pesca, oltre alle regole temporali di applicazione del regolamento stesso.

Ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato UE-Repubblica della Gambia per una pesca sostenibile.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli Stati membri dell’Unione cui sono attribuite possibilità di pesca nel quadro del protocollo UE-Gambia, in particolare Spagna, Francia e Grecia. Riguarda l’assegnazione e l’utilizzo delle autorizzazioni e dei contingenti di pesca per tonniere con reti a circuizione, pescherecci con lenze e canne e pescherecci da traino per la pesca demersale profonda. Si applica a decorrere dal 31 luglio 2019, in coerenza con l’applicazione provvisoria del protocollo; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le possibilità di pesca sono ripartite per la durata di applicazione del protocollo, che ha una durata di sei anni dalla data di applicazione.

Ripartizione delle possibilità di pesca UE-Gambia

Il regolamento attua la ripartizione interna all’Unione delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica della Gambia. Il testo è adottato sulla base dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE e si inserisce nel quadro della firma e dell’applicazione provvisoria dell’accordo e del protocollo.

Contesto dell’atto

Dai considerando emerge che l’accordo di partenariato sostituisce il precedente accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Gambia sulla pesca al largo della Gambia, in vigore dal 2 giugno 1987. Il protocollo di attuazione ha durata di sei anni dalla data di applicazione e, poiché è applicato provvisoriamente dalla firma, il regolamento è concepito per consentire un rapido avvio delle attività di pesca delle navi dell’Unione.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

Il regolamento riguarda gli Stati membri ai quali sono attribuite le possibilità di pesca previste dal protocollo: Spagna, Francia e Grecia. L’oggetto della disciplina è la ripartizione di autorizzazioni e quantitativi di pesca per tre categorie di attività:

  • tonniere con reti a circuizione;
  • pescherecci con lenze e canne;
  • pescherecci da traino per la pesca demersale profonda.

Ripartizione delle possibilità di pesca

L’articolo 1 stabilisce la seguente ripartizione:

  • per le tonniere con reti a circuizione: 16 unità alla Spagna e 12 unità alla Francia;
  • per i pescherecci con lenze e canne: 8 unità alla Spagna e 2 unità alla Francia;
  • per i pescherecci da traino per la pesca demersale profonda:
    • Spagna: massimo 3 pescherecci attivi in un dato momento, 10 autorizzazioni di pesca trimestrali annue e 625 tonnellate di specie bersaglio, secondo l’allegato del protocollo, appendice 2b;
    • Grecia: massimo 2 pescherecci attivi in un dato momento, in due diversi trimestri, e 125 tonnellate di specie bersaglio.

Coordinamento amministrativo

Una nota al testo precisa che gli Stati membri interessati cooperano con la Commissione al fine di coordinare l’utilizzo delle autorizzazioni di pesca. Ne discende che la gestione operativa delle autorizzazioni non è esclusivamente nazionale, ma richiede coordinamento con l’esecutivo europeo.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione decorre tuttavia dal 31 luglio 2019, in linea con l’applicazione provvisoria del protocollo. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Ripartizione delle possibilità di pesca

L’articolo 1 distribuisce le possibilità di pesca previste dal protocollo tra gli Stati membri interessati. Per le tonniere con reti a circuizione sono assegnate 16 unità alla Spagna e 12 unità alla Francia. Per i pescherecci con lenze e canne sono assegnate 8 unità alla Spagna e 2 unità alla Francia. Per i pescherecci da traino per la pesca demersale profonda sono previste, per la Spagna, fino a 3 pescherecci attivi in un dato momento, 10 autorizzazioni di pesca trimestrali annue e 625 tonnellate di specie bersaglio; per la Grecia, fino a 2 pescherecci attivi in un dato momento in due diversi trimestri e 125 tonnellate di specie bersaglio.

Durata del protocollo e cooperazione per le autorizzazioni

Il considerando relativo al protocollo indica che esso copre un periodo di sei anni dalla data di applicazione. Una nota richiama la cooperazione tra gli Stati membri interessati e la Commissione per coordinare l’utilizzo delle autorizzazioni di pesca.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 31 luglio 2019. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescaaccordi internazionalipolitica comune della pescarelazioni esterneripartizione di quote

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