Regolamento (UE) 2019/1126
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1126 della Commissione, del 25 giugno 2019, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Jambon du Kintoa» (DOP)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione della denominazione "Jambon du Kintoa" come DOP ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione dà atto che la domanda di registrazione presentata dalla Francia è stata pubblicata e che non sono state presentate opposizioni nei termini. L’atto ha natura esecutiva e rende la registrazione efficace nell’intera Unione a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Registrazione della denominazione "Jambon du Kintoa" come denominazione di origine protetta (DOP) nel registro UE delle DOP e delle IGP.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla denominazione geografica "Jambon du Kintoa" e al relativo prodotto agroalimentare classificato nella classe 1.2 "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, essendo direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi. L’iscrizione consegue alla domanda presentata dalla Francia e alla mancanza di opposizioni notificate alla Commissione nel procedimento previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
Registrazione della denominazione "Jambon du Kintoa" (DOP)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1126 della Commissione attua la procedura di registrazione di una denominazione nel sistema europeo delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine protette. L’atto si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e conclude positivamente l’iter relativo alla denominazione "Jambon du Kintoa".
Contesto procedurale
La Commissione richiama che la domanda di registrazione presentata dalla Francia era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione nel termine previsto dall’articolo 51 del medesimo regolamento, la Commissione procede alla registrazione della denominazione.
Oggetto della registrazione
L’articolo 1 dispone che la denominazione "Jambon du Kintoa" è registrata come DOP. La denominazione è inoltre ricondotta alla classe 1.2 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativa ai prodotti a base di carne, inclusi quelli cotti, salati o affumicati.
Effetti giuridici ed entrata in vigore
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti uniformi nell’ordinamento dell’Unione.
Disposizioni principali
Registrazione della DOP
L’articolo 1 iscrive la denominazione "Jambon du Kintoa" nel registro delle denominazioni di origine protette, qualificandola espressamente come DOP.
Classificazione del prodotto
La denominazione registrata identifica un prodotto rientrante nella classe 1.2 "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Presupposti procedurali della registrazione
Nei considerando si precisa che la domanda presentata dalla Francia è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che, non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la denominazione deve essere registrata.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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