Regolamento (UE) 2019/1085
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1085 della Commissione, del 25 giugno 2019, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva 1-metilciclopropene in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l'approvazione dell'1-metilciclopropene fino al 31 luglio 2034, confermando che la sostanza soddisfa i criteri di approvazione del regolamento (CE) n. 1107/2009. Contestualmente modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per inserire la sostanza nella parte B con specifiche condizioni d'uso e di purezza, e sopprime la sua voce dall'elenco delle sostanze candidate alla sostituzione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/408. Il rinnovo tiene conto delle valutazioni EFSA, incluse le conclusioni sulla improbabilità di proprietà di interferente endocrino.
Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva 1-metilciclopropene e adeguamento degli elenchi UE delle sostanze approvate e delle sostanze candidate alla sostituzione.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva 1-metilciclopropene, ai prodotti fitosanitari che la contengono e alle relative autorizzazioni nell'Unione europea. Riguarda gli operatori del settore fitosanitario, gli Stati membri e l'attuazione della procedura di rinnovo ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. È applicabile direttamente in tutti gli Stati membri dal 1° agosto 2019; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Esclusione rilevante: la sostanza non è più trattata come "sostanza candidata alla sostituzione" per effetto della soppressione dalla lista di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/408.
Rinnovo dell'approvazione dell'1-metilciclopropene
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1085 rinnova l'approvazione della sostanza attiva 1-metilciclopropene nell'ambito del sistema europeo dei prodotti fitosanitari disciplinato dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Il provvedimento si fonda sugli esiti della procedura di rinnovo, sulle conclusioni EFSA e sulla valutazione della Commissione circa il rispetto dei criteri di approvazione, inclusi i profili di rischio endocrino.
Contesto e presupposti della decisione
La sostanza era già iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e, quindi, considerata approvata nel sistema del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'approvazione in scadenza al 31 ottobre 2019 era stata oggetto di domanda di rinnovo presentata nei termini previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012; il fascicolo supplementare era stato ritenuto completo dallo Stato membro relatore, che aveva poi trasmesso il rapporto valutativo alla Commissione e all'EFSA.
Valutazione scientifica e interferenza endocrina
L'EFSA ha comunicato le proprie conclusioni il 28 maggio 2018, ritenendo che, sulla base dei dati disponibili e delle conoscenze attuali, sia altamente improbabile che l'1-metilciclopropene presenti attività estrogenica, androgenica, tiroidogenica o steroidogenica e, più in generale, che abbia proprietà di interferente endocrino. La Commissione recepisce tale valutazione e afferma espressamente che la sostanza non deve essere considerata avente proprietà di interferente endocrino.
Condizioni e limitazioni dell'approvazione
Pur confermando che i criteri di approvazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti, il regolamento mantiene alcune condizioni specifiche ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 6. In particolare, l'uso autorizzabile è limitato al solo impiego come fitoregolatore per il deposito dopo la raccolta in magazzini chiusi.
Specifiche tecniche e purezza
L'allegato I stabilisce requisiti di purezza e impurità per la sostanza attiva: il contenuto del concentrato tecnico deve essere almeno pari a 980 g/kg; 1-cloro-2-metilpropene e 3-cloro-2-metilpropene non devono superare 0,2 g/kg ciascuno. Per l'1-metilciclopropene generato in situ, eptano e metilcicloesano sono qualificati come impurità tossicologicamente rilevanti e devono rimanere al di sotto del 10%.
Effetti sugli elenchi UE delle sostanze attive
Con l'articolo 2 e l'allegato II, il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011: la voce precedente dell'allegato, parte A, è soppressa e una nuova voce è inserita nella parte B con la data di approvazione 1° agosto 2019 e la scadenza 31 luglio 2034. Il regolamento richiama inoltre la necessità di tenere conto delle conclusioni della relazione di rinnovo, in particolare delle appendici I e II, nell'applicazione dei principi uniformi.
Esclusione dall'elenco delle sostanze candidate alla sostituzione
Il regolamento elimina inoltre l'1-metilciclopropene dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408. La Commissione motiva tale scelta con il fatto che, alla luce dei nuovi dati tossicologici, la sostanza non soddisfa più i criteri per essere considerata "candidata alla sostituzione" ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento è adottato il 25 giugno 2019, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1° agosto 2019. La decorrenza differita è collegata alla precedente proroga dell'approvazione disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1262, così da evitare un vuoto regolatorio prima della decisione di rinnovo.
Disposizioni principali
Rinnovo dell'approvazione
L'approvazione della sostanza attiva 1-metilciclopropene è rinnovata ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. La nuova data di approvazione è il 1° agosto 2019 e la scadenza è fissata al 31 luglio 2034.
Condizioni specifiche di approvazione
L'approvazione è subordinata a specifiche condizioni: purezza minima pari a ≥ 980 g/kg per il concentrato tecnico; limite massimo di 0,2 g/kg per 1-cloro-2-metilpropene e 3-cloro-2-metilpropene; per l'1-metilciclopropene generato in situ, l'eptano e il metilcicloesano devono rimanere sotto il 10%.
Limitazione degli usi autorizzati
Possono essere autorizzati solo usi come fitoregolatore per il deposito dopo la raccolta in magazzini chiusi.
Riferimento alle conclusioni EFSA e ai principi uniformi
Nell'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 devono essere considerate le conclusioni della relazione sul rinnovo, in particolare le appendici I e II.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
La voce 117 dell'1-metilciclopropene è soppressa dalla parte A e una nuova voce è inserita nella parte B dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 con le medesime condizioni di approvazione.
Soppressione dall'elenco delle sostanze candidate alla sostituzione
La voce relativa all'1-metilciclopropene è soppressa dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408, poiché la sostanza non soddisfa più i criteri dell'allegato II, punto 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009 per essere considerata candidata alla sostituzione.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1° agosto 2019. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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