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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1084

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1084 della Commissione, del 25 giugno 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l'armonizzazione dell'elenco degli stabilimenti, degli impianti e degli operatori riconosciuti o registrati e la tracciabilità di alcuni sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R1084

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1084 aggiorna il quadro operativo del regolamento (UE) n. 142/2011 in materia di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati. La modifica principale riguarda l’armonizzazione degli elenchi di stabilimenti, impianti e operatori riconosciuti o registrati nel sistema TRACES, nonché l’aggiornamento dei modelli di documento commerciale e di domanda di autorizzazione per alcune spedizioni tra Stati membri. Il testo introduce inoltre precisazioni su tempi massimi di trasporto, notifiche tra autorità competenti e casi di deroga per transiti specifici.

Modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 sulle misure di applicazione in materia di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, rafforzando l’armonizzazione degli elenchi TRACES e la tracciabilità di alcune spedizioni intra-UE.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori, ai commercianti registrati e alle autorità competenti degli Stati membri coinvolti nella produzione, spedizione, trasporto, destinazione e controllo di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano. Incide in particolare sulle spedizioni intracomunitarie soggette all’articolo 48 del regolamento (CE) n. 1069/2009, sulla compilazione del documento commerciale, sulle domande di autorizzazione per determinate spedizioni verso altri Stati membri e sugli elenchi di stabilimenti, impianti e operatori inseriti in TRACES. Prevede una deroga per specifici transiti/spostamenti relativi alla Federazione russa e al transito attraverso la Croazia da Bosnia-Erzegovina verso paesi terzi, e stabilisce l’applicazione dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, con obbligo di inserimento/accessibilità in TRACES degli elenchi aggiornati entro il 31 ottobre 2021.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1084 della Commissione

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 142/2011, che attua il regolamento (CE) n. 1069/2009 in materia di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano. La finalità è rafforzare la tracciabilità, armonizzare gli elenchi degli operatori/stabilimenti/impianti nel sistema TRACES e aggiornare la documentazione necessaria per i movimenti intra-UE e per alcune autorizzazioni preventive.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento richiama l’esigenza di garantire controlli ufficiali efficaci e una migliore circolazione delle informazioni tra autorità competenti, anche attraverso TRACES. La Commissione evidenzia inoltre la necessità di limitare oneri amministrativi mediante un periodo transitorio per l’attuazione degli elenchi armonizzati e di adeguare il documento commerciale alle esigenze di trasparenza, in particolare per evitare l’impiego di determinati materiali nella catena dei mangimi e per assicurare l’effettiva destinazione delle partite soggette a procedure di inoltro.

Ambito delle modifiche introdotte

Le modifiche riguardano in primo luogo gli elenchi aggiornati di stabilimenti, impianti e operatori riconosciuti o registrati, che devono essere strutturati secondo specifiche tecniche e resi disponibili in TRACES o accessibili tramite il sistema entro il 31 ottobre 2021. Viene inoltre esclusa l’applicazione dell’articolo 30 per specifici transiti relativi alla Federazione russa e alla Bosnia-Erzegovina, nei casi espressamente richiamati dagli articoli 29 e 29 bis del regolamento (UE) n. 142/2011.

Documento commerciale e tracciabilità delle partite

L’allegato VIII è ampiamente rivisto. Il documento commerciale deve riportare, oltre ai dati usuali, informazioni più dettagliate sul luogo di origine e di destinazione, sul trasportatore, sul contenitore identificato mediante codice BIC quando il trasporto avviene in contenitori, nonché, per alcune esportazioni, sullo Stato membro di uscita e sul posto d’ispezione frontaliero di uscita. Il testo precisa anche che l’autorità competente del luogo di destinazione deve informare via TRACES l’autorità dello Stato membro di origine entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni previste dall’articolo 48, paragrafo 3.

Il modello riformato del documento commerciale amplia le indicazioni operative per gli operatori: sono elencate le caselle relative a speditore, destinatario, commerciante registrato, mezzi di trasporto, descrizione della merce, categoria dei materiali, trattamento, uso previsto e identificazione delle merci. Le note al modello specificano, tra l’altro, che per le partite soggette all’articolo 48, paragrafo 3, la destinazione può essere solo un impianto di immagazzinaggio, incenerimento o coincenerimento registrato, uno stabilimento o impianto riconosciuto, oppure, per lo stallatico, l’azienda agricola autorizzata di destinazione.

Autorizzazioni preventive per spedizioni verso altri Stati membri

La sezione 10 dell’allegato XVI è sostituita per disciplinare un formato standard di domanda di autorizzazione tramite TRACES. Il nuovo modulo riguarda le spedizioni di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di cui all’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, oltre a olio di pesce e farina di pesce di categoria 3 destinati alla detossificazione.

Il modulo richiede l’indicazione del richiedente, dei luoghi di origine e di destinazione, della natura dei materiali e dell’uso previsto, includendo opzioni come smaltimento, trasformazione, combustione, incenerimento/coincenerimento, applicazione sul terreno, biogas, compostaggio, attività intermedie, alimenti per animali da compagnia, produzione di biodiesel o altri biocarburanti e altri usi specifici. Sono previste anche la dichiarazione del richiedente e la decisione dell’autorità competente dello Stato membro di destinazione, che può accettare o rifiutare la spedizione, oppure accettarla subordinandola a condizioni, con indicazione di una data di validità dell’autorizzazione.

Termine di trasporto e gestione delle anomalie

Per rafforzare la tracciabilità, il regolamento introduce un limite di 15 giorni lavorativi per il trasporto tra origine e destinazione. Se la partita non giunge a destino entro tale termine, tutte le autorità competenti interessate devono individuare immediatamente la localizzazione della partita.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per l’armonizzazione degli elenchi in TRACES è comunque previsto un termine ultimo specifico, fissato al 31 ottobre 2021.

Disposizioni principali

Elenchi armonizzati in TRACES

Inserisce l’articolo 20 bis nel regolamento (UE) n. 142/2011, imponendo all’autorità competente di ciascuno Stato membro di garantire che gli elenchi aggiornati di stabilimenti, impianti e operatori di cui all’articolo 47, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1069/2009 siano redatti secondo le specifiche tecniche pubblicate sul sito della Commissione e inseriti nel sistema TRACES o resi accessibili tramite tale sistema entro il 31 ottobre 2021.

Deroga per specifici transiti e spostamenti

Modifica l’articolo 30 del regolamento (UE) n. 142/2011 prevedendo che tale articolo non si applichi al transito specifico di partite di sottoprodotti di origine animale tra la Federazione russa, come previsto dall’articolo 29, e al transito di partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinati a paesi terzi, di cui all’articolo 29 bis.

Domande di autorizzazione via TRACES

Sostituisce l’articolo 32, paragrafo 7, stabilendo che le domande di autorizzazione di cui al paragrafo 6 debbano essere presentate dagli operatori secondo il formato standard dell’allegato XVI, capo III, sezione 10, tramite il sistema TRACES.

Documento commerciale: contenuto e tracciabilità

Modifica l’allegato VIII, capo III, punto 6, ampliando le informazioni richieste nel documento commerciale: dati sullo stabilimento o impianto di origine, sul trasportatore, sullo stabilimento o impianto di destinazione, sul contenitore con codice BIC se il trasporto avviene in contenitori e, per talune esportazioni, sullo Stato membro di uscita e sul posto d’ispezione frontaliero. Introduce l’obbligo per l’autorità competente del luogo di destinazione di informare via TRACES, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni, l’autorità competente dello Stato membro di origine dell’arrivo della partita.

Nuovo modello di documento commerciale

Sostituisce integralmente il modello di documento commerciale nell’allegato VIII per il trasporto nell’Unione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano. Il nuovo modello dettaglia le informazioni su speditore, destinatario, commerciante registrato, origine e destinazione, descrizione e identificazione delle merci, mezzi di trasporto, categorie di materiali, uso previsto, trattamento e dichiarazione dello speditore.

Termine massimo di trasporto

Prevede che la durata del trasporto tra luogo di origine e luogo di destinazione sia limitata a 15 giorni lavorativi per garantire la tracciabilità delle partite; se la partita non arriva entro tale termine, tutte le autorità competenti interessate devono individuare immediatamente il luogo in cui si trova.

Autorizzazioni per spedizioni verso altri Stati membri

Sostituisce la sezione 10 dell’allegato XVI, capo III, stabilendo un formato standard TRACES per le domande di autorizzazione delle spedizioni di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di cui all’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, nonché di olio di pesce e farina di pesce di categoria 3 destinati alla detossificazione. Il modulo include anche la decisione dell’autorità competente dello Stato membro di destinazione, con esiti di accettazione, rifiuto o accettazione condizionata.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesicurezza alimentaretracciabilitàcommercio intracomunitariocontrolli ufficiali

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