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Sentenza

Sentenza n. 574/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento dell'ordinanza n. 3 (prot.n.1370) del 27.1.2022, notificata il 28.1.22, con la quale il Comune di Lizzanello ha ingiunto ai sig.ri Pastore Antonio, Marcello e Fabiola e alla sig.ra Ingrosso Lucia Addolorata di demolire, entro il termine di novanta giorni dalla data di notifica del provvedimento, le opere pretese abusive, realizzate sul terreno riportato nel N.T.C. del Comune di Lizzanello al foglio 19, particelle 1071 e 1073, nonché di ogni altro atto consequenziale, connesso e presupposto e con riserva di motivi aggiunti avverso eventuali provvedimenti non conosciuti.

Giustizia amministrativa202200450

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, con bonifica e rimozione di materiale contenente rifiuti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale che aveva ingiunto la demolizione di una muratura in conci di tufo alta circa tre metri realizzata lungo il perimetro catastale, di un locale deposito di circa 68 mq e di una pavimentazione bituminosa estesa per circa 3.000 mq, disponendo anche il ripristino dei luoghi mediante caratterizzazione e conferimento a discarica del materiale da rifiuto. Hanno dedotto difetto di motivazione e manifesta irragionevolezza, sostenendo che il Comune si sarebbe limitato a rilevare l’assenza del titolo edilizio senza considerare la capacità edificatoria dell’area, i vincoli esistenti e l’affidamento derivante dal tempo trascorso. Hanno inoltre dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 31 d.P.R. 380/2001, sviamento, eccesso di potere e difetto di istruttoria, sostenendo che le opere esterne non necessitassero di titolo abilitativo e che la bonifica non fosse immediatamente collegata al potere di ordinare la demolizione. L’Amministrazione ha resistito al ricorso.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le opere fossero state puntualmente accertate e descritte nel verbale della Polizia Locale del 25 novembre 2021, corredato da documentazione fotografica, e che non fossero assistite da un titolo edilizio valido. La denuncia di inizio attività del 2000 riguardava infatti interventi diversi e di consistenza significativamente inferiore. Considerate unitariamente, la muratura, il deposito e la pavimentazione, per estensione e dimensioni, determinavano una stabile trasformazione del territorio e richiedevano il previo permesso di costruire: la disciplina dell’attività edilizia libera può riguardare mere recinzioni, ma non muri di cinta idonei a modificare l’assetto urbanistico; il locale deposito costituisce manufatto autonomo e non una mera pertinenza; la pavimentazione di rilevante estensione, se idonea a modificare sostanzialmente l’assetto territoriale e l’utilizzazione dell’area, necessita di titolo edilizio. Il giudice ha escluso che il decorso del tempo imponesse una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico alla demolizione, trattandosi di potere vincolato e non essendo tutelabile l’affidamento nella conservazione dell’abuso. Ha inoltre ritenuto legittima la contestuale statuizione relativa alla rimozione del materiale di risulta e alla bonifica dell’area, quale contenuto aggiuntivo inserito in un atto plurimo. Le spese di lite sono state compensate per la particolarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 6 d.P.R. 380/2001

    La disciplina degli interventi eseguibili in edilizia libera non comprende opere che, per struttura, estensione e impatto, determinano una stabile trasformazione del territorio.

  • art. 3, comma 1, lett. e) d.P.R. 380/2001

    Gli interventi che comportano una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio possono rientrare tra gli interventi di nuova costruzione e richiedere il permesso di costruire.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L’ordine di demolizione consegue alla realizzazione di interventi eseguiti in assenza del permesso di costruire; trattandosi di potere vincolato, non richiede una specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto alla rimozione, neppure quando sia adottato a distanza di tempo dall’abuso.

Massime di principio

  • Le opere esterne non sono automaticamente riconducibili all’attività edilizia libera: recinzioni, muri di cinta e pavimentazioni richiedono il permesso di costruire quando, per struttura, dimensioni, estensione o concreta funzione, risultino idonei a modificare stabilmente l’assetto urbanistico e territoriale.
  • La qualificazione edilizia deve essere compiuta considerando unitariamente opere tra loro collegate; un muro perimetrale di rilevante altezza, un locale deposito autonomo e una pavimentazione estesa possono integrare un complessivo intervento di trasformazione del territorio, anche se ciascuna opera viene astrattamente rappresentata come intervento esterno o pertinenziale.
  • L’ordine di demolizione di opere abusive costituisce esercizio di potere vincolato e non richiede, di regola, una motivazione specifica sull’interesse pubblico concreto alla demolizione, neppure quando l’abuso sia risalente nel tempo; il decorso del tempo non consolida l’affidamento del responsabile nella conservazione dell’opera abusiva.
  • La contestuale imposizione della rimozione del materiale di risulta e della bonifica dell’area non è preclusa quando il provvedimento abbia contenuto plurimo e concentri, in un unico atto, finalità demolitorie e di ripristino dello stato dei luoghi.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di motivazioneLegittimo affidamentoEfficacia ed esecutorietà

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