Cassazione Civile, Sentenza n. 2112/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Genertel ha impugnato la sentenza d'appello che aveva rigettato la sua domanda di risarcimento per duplicato pagamento conseguente all'esecuzione di un "bonifico domiciliato" a persona diversa dal beneficiario. Genertel chiedeva che fosse applicata, per analogia, la disciplina dell'art. 43, secondo comma, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (legge sugli assegni) affinché la banca/poste rispondesse in via (quasi) oggettiva per il pagamento a persona non legittimata; in subordine contestava la valutazione del giudice d'appello circa l'adempimento da parte di Poste Italiane dell'onere di diligenza nell'identificazione del prenditore (es.: numero di documenti richiesti, conservazione di copia, dati inseriti nel flusso telematico).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Genertel. Ha ritenuto inammissibile o infondato il primo motivo circa l'estensione analogica dell'art. 43 legge assegni, perché il bonifico domiciliato è regolato dallo schema della delegazione/mandato e il regime di responsabilità applicabile è quello contrattuale (artt. 1176 II comma e 1218 c.c.), che già consente alla mandataria la prova liberatoria di aver usato la dovuta diligenza. Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato la valutazione di merito: il giudice d'appello ha plausibilmente interpretato il contratto (non obbligava la presentazione di due documenti), ha ritenuto che la verifica del documento esibito, del codice fiscale e della password fosse conforme alla diligenza professionale richiesta e ha ritenuto sufficiente, anche per presunzione motivata, l'annotazione del documento sulla quietanza come segno dell'avvenuta verifica. La circolare ABI citata è stata considerata non precettiva. Per questi motivi il ricorso è stato complessivamente rigettato e le spese di Cassazione compensate.
Norme richiamate
R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Legge sugli assegni), art. 43, secondo comma
art. 43, secondo comma, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736
La Corte ha ritenuto che la norma sugli assegni non sia estendibile per analogia al bonifico domiciliato: quest'ultimo rientra nello schema della delegazione/mandato e va disciplinato dalle regole contrattuali e del mandato; inoltre la giurisprudenza ha interpretato la responsabilità della banca negoziatrice come responsabilità contrattuale che ammette prova liberatoria di diligenza.
Art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale (Preleggi)
art. 12 Disp. sulla legge in generale
Invocato dalla ricorrente per sostenere l'uso dell'analogia; la Corte ha ritenuto però non necessaria l'analogia perché la fattispecie è già disciplinata dallo schema del mandato.
Codice civile, art. 1176, secondo comma
art. 1176, secondo comma, c.c.
La diligenza richiesta è la diligenza professionale dell'operatore; l'operatore delegato deve esercitarla e può liberarsi dimostrando di aver usato tale diligenza (anche se l'errore sull'identità del percettore è intervenuto).
Codice civile, art. 1218
Regola l'onere del debitore di provare l'adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento: applicata per imporre a Poste di dimostrare o il pagamento al reale creditore o la diligenza nell'identificazione.
Codice civile, art. 2697
Norma sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che l'onere probatorio fosse stato correttamente ripartito e assolto mediante deduzioni e presunzioni ammesse dal giudice di merito.
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 35, comma 2
art. 35, comma 2, D.P.R. n. 445/2000
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'obbligo contrattuale di richiedere più documenti; la Corte ha osservato che l'articolo individua tipi di documenti validi ma non impone la presentazione di due documenti in ogni caso e la clausola contrattuale non obbligava espressamente alla richiesta di due documenti.
Circolare ABI 7 maggio 2001
circolare ABI del 7 maggio 2001
La Corte ha confermato il precedente orientamento secondo cui la circolare ABI è solo una raccomandazione e non ha portata precettiva; non può imporre di per sé la regola dei due documenti.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato in ordine all'onere processuale e contributo unificato: la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Il bonifico domiciliato va inquadrato come delegazione di pagamento/mandato e non come titolo di credito alla stregua dell'assegno; pertanto il regime applicabile è quello contrattuale/mandatario.
- La responsabilità dell'istituto che esegue il pagamento è contrattuale: l'istituto deve dimostrare o l'esatto adempimento (pagamento al reale beneficiario) o, in alternativa, di avere usato la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176 II comma c.c.; la prova liberatoria è ammessa.
- Non è automaticamente obbligatorio richiedere due documenti di identità muniti di foto: la raccomandazione ABI è non precettiva e la verifica può essere adeguata mediante riscontro del documento esibito, codice fiscale, parola chiave e annotazioni formali (es. quietanza) a seconda del caso concreto.
- La mancata conservazione di copia del documento d'identità non determina di per sé responsabilità se il giudice di merito, valutando le prove e le circostanze, ritiene sussistente una verifica apparente e diligente (es. annotazione sulla quietanza, corrispondenza dati, password).
- Per ridurre il rischio in casi analoghi, l'ordinante dovrebbe inserire più elementi identificativi nel flusso telematico (data di nascita, estremi documento) quando la piattaforma lo consente; l'istituto esecutore dovrebbe documentare adeguatamente le verifiche compiute.
- L'estensione analogica di norme disciplinanti istituti diversi (es. assegno) richiede cautela: se la fattispecie è già regolata da un istituto giuridico diverso (mandato), non vi è necessità né giustificazione per sostituire quel regime con quello dell'altra norma.
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