Cassazione Penale, Sentenza n. 9475/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due ricorsi per cassazione proposti in nome e per conto di Pirozzi: (1) contestazione della qualificazione dell'aggravante di usura ai sensi dell'art. 644, comma 5, n. 3 (presunta confusione della Corte d'appello tra "condizione di difficoltaà economica" e "stato di bisogno"); contestazione della ritenuta aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. per travisamento delle dichiarazioni della persona offesa (Barbatelli) e per mancata prova di minacce o di contatti con la criminalità organizzata; (2) censura della carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine alla configurabilità del reato di usura (mancanza di pattuizioni usurarie dimostrate, contesto amichevole fra le parti, esiguità delle somme, attività intestata formalmente alla madre della vittima), mancata motivazione sull'aggravante ex art. 416-bis.1, sulla applicazione delle aggravanti di cui ai nn. 3 e 4 comma 5 art. 644 cod. pen., rifiuto delle attenuanti generiche, e presunto travisamento del fatto e delle dichiarazioni (compresa la presunta confessione).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili: ha confermato la riforma parziale della Corte d'appello (che aveva rideterminato la pena a 3 anni e 8 mesi di reclusione e multa di euro 8.000, confermando le statuizioni civili), respingendo le censure del ricorrente come non consentite o manifestamente infondate. Motivazioni principali: (a) parte delle censure riguardava punti di appello di cui il ricorrente aveva rinunciato in udienza, determinando il passaggio in giudicato su quei capi e l'inammissibilità di relative censure in cassazione; (b) la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione dell'usura (anche in termini di usura presunta per superamento del tasso-soglia) e ha ritenuto provato lo stato di bisogno sulla base dell'elevatissimo tasso di interesse e delle conseguenze patite dalla vittima (profondo sgomento, acquisto di arma e intenzione suicida); (c) l'aggravante per utilizzo del metodo mafioso (art. 416-bis.1) è stata ritenuta provata alla stregua di riferimenti intimidatori alla provenienza dei capitali da esponenti della criminalità organizzata, idonei a evocare la forza intimidatrice mafiosa anche senza prova di appartenenza o contatti diretti; (d) le restanti contestazioni sulla valutazione del materiale probatorio sono state considerate, in sostanza, mere richieste di rivalutazione del merito non ammissibili in cassazione, salvo che non ricorra un travisamento revocatorio di prova decisiva, circostanza non dimostrata. Conseguenze pratiche: conferma della condanna in sede penale e civile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili.
Norme richiamate
art. 644 cod. pen. (usura), commi 3 e 5
La Corte distingue tra usura 'presunta' (superamento del tasso soglia) e usura 'in concreto' (necessità di provare la condizione di difficoltà economica della vittima). Qui si applica il paradigma della usura presunta per l'elevato tasso richiesto; inoltre lo stato di bisogno (aggravante n.3 comma 5) può essere desunto anche dalla sola entità degli interessi se tale entità rende ragionevole la presunzione che solo una persona in stato di bisogno avrebbe accettato quelle condizioni.
art. 416-bis.1 cod. pen. (aggravante per metodo mafioso)
L'aggravante del 'metodo mafioso' non richiede l'appartenenza dell'agente a un'associazione mafiosa: basta l'utilizzo di modalità intimidatorie tali da evocare la forza delle consorterie mafiose o il richiamo a esponenti della criminalità organizzata, idonee a comprimere la resistenza della vittima.
art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)
Dopo la riforma, la sola incensuratezza non garantisce automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche; il giudice può legittimamente negarle richiamandosi alla gravitaà del fatto e ad altri elementi decisivi.
art. 616 cod. proc. pen. (Cassa delle Ammende)
Autorizza la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, salvo condizioni di esonero non richieste o non riconosciute.
art. 7 D.L. 152/1991 (conv. L. 203/1991) e richiamo al principio della aggravante per metodo mafioso
Normativa di riferimento per la qualificazione del 'metodo mafioso'; la giurisprudenza della Corte ha interpretato tale disposizione in senso funzionale: punisce anche chi, pur non appartenendo a strutture mafiose, usa modalità intimidatorie riconducibili al potere criminale noto nel territorio.
Massime di principio
- Se gli interessi praticati superano il tasso-soglia stabilito, si configura usura presunta: il giudice può desumere lo stato di bisogno anche dalla sola entità degli interessi richiesti.
- La qualificazione come 'usura in concreto' richiede prova della condizione di difficoltà economica della vittima; la differenza tra 'difficoltà' e 'stato di bisogno' va valutata con riferimento ai commi diversi dell'art. 644.
- L'aggravante per metodo mafioso può essere riconosciuta anche in assenza di prova di appartenenza attiva a un clan, quando l'agente evoca o fa percepire il supporto o la provenienza da ambienti mafiosi in modo intimidatorio.
- La rinuncia in appello a specifici motivi determina il passaggio in giudicato per quei capi e preclude il riesame delle stesse questioni in cassazione.
- In cassazione le censure che chiedono una rivalutazione del merito o un diverso apprezzamento della prova sono, di norma, inammissibili; solo il cosiddetto travisamento revocatorio di prova decisiva può essere esaminato.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato anche senza l'elencazione di tutti gli elementi favorevoli: il giudice deve riferirsi agli elementi ritenuti decisivi e alla gravitaà del fatto.
- La prova di contatti con la criminalità organizzata non è sempre necessaria per l'aggravante mafiosa: rileva l'effetto intimidatorio evocato e la concreta ricezione di tale minaccia da parte della vittima.
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