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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24168/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che aveva confermato la decisione di primo grado. L'unico motivo dedotto riguardava la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla pretesa mancanza di un idoneo atto di querela. In particolare, il ricorrente sosteneva che l'atto formato il 4 novembre 2015, qualificato come verbale di sit, non potesse valere come querela e che, inoltre, la denuncia sarebbe stata raccolta da un brigadiere privo della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza, osservando che l'atto richiamato conteneva comunque la volontà punitiva della persona offesa e quindi integrava sostanzialmente una querela, con conseguente assorbimento della censura relativa alla qualifica dell'operatore che aveva ricevuto la precedente denuncia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo, perché la Corte territoriale aveva già congruamente motivato sul fatto che il verbale del 4 novembre 2015, pur formalmente denominato verbale di sommarie informazioni, conteneva una chiara manifestazione di volontà punitiva della persona offesa e quindi aveva valore sostanziale di querela. Conseguentemente è stata assorbita la doglianza sulla mancata qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria del brigadiere che aveva raccolto la precedente denuncia. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 368 c.p.

    non è richiamato nel testo; nessuna interpretazione evincibile

  • norme processuali sulla querela

    la querela non richiede formule sacramentali; può risultare dalla sostanza dell'atto e dalla chiara volontà punitiva della persona offesa

Massime di principio

  • Ai fini della querela non sono necessarie particolari formalità, purché dall'atto risulti in modo chiaro la volontà della persona offesa di perseguire penalmente l'autore del fatto.
  • Un atto formalmente diverso dalla querela può avere efficacia sostanziale di querela se il suo contenuto esprime inequivocamente la volontà punitiva.
  • Quando la doglianza principale sulla mancanza di querela è infondata, resta assorbita ogni censura ulteriore che ne presupponga l'accoglimento, come quelle relative alla provenienza dell'atto o alla qualifica dell'operatore che lo ha ricevuto.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando deduce violazioni di legge o vizi motivazionali che risultano palesemente smentiti dagli atti e dalla motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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