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Sentenza

Sentenza n. 13848/2026 - Roma, Sezione 3T

Giustizia amministrativa202601888

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza o mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., deducendo l’inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 1085/2025, passata in giudicato. La sentenza civile aveva dichiarato il diritto della docente a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025 e aveva condannato il Ministero ad attribuire il beneficio economico nella misura complessiva di euro 1.000,00, oltre interessi legali. L’Amministrazione si è costituita con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione del giudicato. La ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento dell’inottemperanza e l’adozione delle misure necessarie per la conformazione al giudicato, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha precisato che, quando l’ottemperanza riguarda una pronuncia del giudice ordinario resa in funzione di giudice del lavoro, il giudizio ha carattere meramente esecutivo: il giudice amministrativo deve accertare l’eventuale comportamento omissivo o elusivo dell’Amministrazione, senza integrare il contenuto del titolo né svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Nel caso concreto, a fronte dell’allegazione dell’inadempimento, l’Amministrazione non ha dimostrato né chiarito di avere eseguito la sentenza civile; pertanto è stata condannata a dare esecuzione al giudicato. Il Ministero deve provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, anche sostituendosi o superando il dissenso di altre Amministrazioni. È stata esclusa, allo stato, la condanna alle penalità di mora, ritenuta eventualmente proponibile in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali per euro 677,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario

    La disposizione consente di agire in ottemperanza per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di imporre all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015

    È la disposizione sostanziale richiamata dal titolo giudiziale civile quale fondamento del diritto della docente al beneficio economico per l’aggiornamento e la formazione.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la pubblica amministrazione sia obbligata a conformarsi al relativo contenuto.
  • Quando il giudicato da eseguire proviene dal giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha carattere meramente esecutivo e deve limitarsi all’accertamento dell’eventuale comportamento omissivo o elusivo dell’Amministrazione, senza integrare il titolo né svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • A fronte dell’allegazione dell’inadempimento del giudicato, la mancata produzione da parte dell’Amministrazione di chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione giustifica l’accertamento dell’inottemperanza e la condanna a provvedere.
  • In caso di persistente inadempimento successivo al termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di sostituirsi all’Amministrazione inadempiente e, se necessario, di superare il dissenso di altre amministrazioni coinvolte.
  • La penalità di mora non deve essere necessariamente disposta con la sentenza di ottemperanza, potendo essere richiesta e valutata successivamente in presenza di perdurante inadempimento oltre i termini assegnati.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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