Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-495/22

Judgment of the General Court (First Chamber) of 28 June 2023. — UGA Nutraceuticals Srl v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – International registration designating the European Union – Word mark OMEGOR – Earlier EU figurative mark OMACOR – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001). — Case T-495/22

Giurisprudenza europea62022TJ0495

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di UGA Nutraceuticals contro la decisione EUIPO che aveva accolto l’opposizione di BASF AS contro il marchio OMEGOR. La Corte ritiene corretta la valutazione del rischio di confusione con il precedente marchio figurativo OMACOR, soprattutto per prodotti farmaceutici e integratori di classe 5. È confermata anche l’irrilevanza delle differenze nel regime di commercializzazione o pubblicità dei prodotti, poiché rilevano solo i prodotti rivendicati e non quelli effettivamente venduti.

Opposizione a registrazione di marchio UE: rischio di confusione tra il segno OMEGOR e il precedente marchio figurativo OMACOR per prodotti di classe 5

La questione giuridica

Se il segno OMEGOR possa essere registrato come marchio dell’Unione europea nonostante l’opposizione fondata su un marchio anteriore figurativo OMACOR, alla luce dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009, considerando: la comparazione dei prodotti di classe 5, la somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni e l’esistenza di un rischio di confusione per il pubblico pertinente.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, il segno OMEGOR non può essere registrato per i prodotti controversi perché esiste un rischio di confusione con il precedente marchio figurativo OMACOR: i prodotti sono in parte identici e in parte simili, il segno anteriore è dominato dalla componente verbale OMACOR, e i segni presentano una somiglianza visiva e fonetica media, mentre la comparazione concettuale non è possibile. Il livello di attenzione elevato del pubblico rilevante non basta a escludere il rischio di confusione quando la somiglianza dei segni e dei prodotti è significativa.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articoli 151, paragrafo 1, e 156, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 3, paragrafo 4, del Protocollo relativo all’Accordo di Madrid
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Opposizione al marchio OMEGOR per rischio di confusione con OMACOR

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso la decisione della quarta Commissione di ricorso EUIPO che aveva respinto l’impugnazione contro l’accoglimento, in parte, dell’opposizione proposta da BASF AS. La controversia concerne un marchio internazionale designante l’Unione europea per il segno denominativo OMEGOR e il precedente marchio figurativo OMACOR, entrambi per prodotti di classe 5.

Fatti e procedimento amministrativo

UGA Nutraceuticals Srl aveva ottenuto, il 22 febbraio 2017, la registrazione internazionale n. 1 409 659 designante l’Unione europea per il segno OMEGOR, riferito a un ampio elenco di prodotti farmaceutici, dietetici, veterinari e integratori. BASF AS aveva presentato opposizione il 26 ottobre 2018 sulla base di tre marchi anteriori, tra cui il marchio UE figurativo n. 1 414 531, registrato per prodotti farmaceutici a base di acidi grassi Omega-3.

L’Opposition Division aveva accolto l’opposizione per la maggior parte dei prodotti rivendicati, salvo alcune categorie tra cui fungicidi, erbicidi, disinfettanti e alcuni prodotti assimilati. La Commissione di ricorso aveva poi confermato la decisione, ravvisando un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001, ma applicando sostanzialmente il regolamento n. 207/2009, ratione temporis applicabile.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda internazionale designante l’Unione risale al 22 febbraio 2017, la normativa sostanziale applicabile è il regolamento (CE) n. 207/2009, mentre le regole procedurali sono quelle del regolamento (UE) 2017/1001. Richiama inoltre il Protocollo relativo all’Accordo di Madrid per determinare gli effetti della registrazione internazionale e gli articoli 151 e 156 del regolamento n. 207/2009, che assimilano la registrazione internazionale designante l’Unione a una domanda di marchio UE e ne consentono l’opposizione.

Domanda di riforma e limiti della competenza del Tribunale

La ricorrente chiedeva non solo l’annullamento della decisione impugnata, ma anche che il Tribunale ammettesse la registrazione del marchio. Il Tribunale respinge tale domanda perché non rientra nella sua competenza: gli organi EUIPO non adottano un atto formale di registrazione autonomamente impugnabile e il Tribunale non può sostituirsi all’Ufficio disponendo la registrazione del marchio in questa forma di domanda di riforma.

Pubblico di riferimento e livello di attenzione

Il Tribunale conferma che il pubblico rilevante è composto sia dal pubblico generale sia da operatori specializzati, come medici, farmacisti e nutrizionisti, con un livello di attenzione da superiore alla media ad elevato. Per i prodotti sanitari e farmaceutici la giurisprudenza riconosce normalmente un’attenzione alta, ma ciò non esclude di per sé la confondibilità quando i segni e i prodotti sono sufficientemente vicini.

Comparazione dei prodotti

Il Tribunale conferma anzitutto la valutazione di identità per i prodotti farmaceutici, medici e veterinari, osservando che la categoria rivendicata dalla domanda OMEGOR include i prodotti coperti dal marchio anteriore. Richiama la giurisprudenza secondo cui i prodotti designati da un marchio anteriore possono essere considerati identici quando rientrano in una categoria più ampia rivendicata dal marchio successivo.

Quanto alle altre categorie, il Tribunale ritiene corretta la constatazione di somiglianza, in grado medio o molto elevato a seconda dei casi, per:

  • preparazioni vitaminiche, perché condividono finalità legate alla prevenzione o cura di problemi cardiovascolari, possono provenire dagli stessi produttori, essere distribuite nelle stesse farmacie e risultare complementari;
  • integratori alimentari, sostanze dietetiche a uso medico, integratori nutrizionali e alimenti/bevande dietetiche per fini medici, perché possono essere assimilati a preparazioni farmaceutiche o comunque presentano sovrapposizione di canali di vendita, pubblico di riferimento e possibile uso combinato;
  • alimenti per lattanti, formule per lattanti e latte in polvere per lattanti, in quanto alcuni di tali prodotti possono essere complementari ai medicinali somministrati ai bambini;
  • preparazioni sanitarie per fini medici, poiché condividono natura, finalità terapeutica, pubblico, canali di distribuzione e complementarità con i prodotti anteriori.

Il Tribunale respinge anche l’argomento relativo alla diversa disciplina pubblicitaria o autorizzativa dei prodotti, affermando che, ai fini della confondibilità, rilevano i prodotti come rivendicati e non le modalità concrete di commercializzazione.

Comparazione dei segni

Sul piano visivo, il Tribunale ritiene che i segni OMEGOR e OMACOR presentino una somiglianza media. Il marchio anteriore è un segno figurativo in cui la componente verbale OMACOR è dominante, mentre l’elemento grafico ha ruolo secondario e decorativo. I due segni coincidono nelle sequenze iniziale e finale delle parole (“om” e “or”) e divergono solo nelle lettere centrali (“ac” e “eg”), differenza che non basta a escludere la somiglianza complessiva.

Sul piano fonetico, il Tribunale conferma una somiglianza media, perché il pubblico pronuncerà essenzialmente gli elementi verbali OMACOR e OMEGOR. La presenza della stessa struttura di vocali e consonanti e delle medesime sequenze iniziale e finale rende ritmo e intonazione molto vicini.

Sul piano concettuale, il Tribunale concorda con la Commissione di ricorso nel ritenere che i segni non abbiano alcun significato per il pubblico pertinente. Anche l’eventuale richiamo di parte del pubblico alla lettera greca omega non introduce un significato univoco sufficiente a consentire un confronto concettuale. Di conseguenza, la comparazione concettuale non è possibile.

Valutazione globale del rischio di confusione

Alla luce dell’identità o somiglianza dei prodotti, della somiglianza media dei segni e del carattere normale della distintività intrinseca del marchio anteriore, il Tribunale ritiene sussistente il rischio che il pubblico creda che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Il livello elevato di attenzione del pubblico non è sufficiente, da solo, a neutralizzare tale rischio.

Dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso di UGA Nutraceuticals Srl. Quanto alle spese, ciascuna parte sopporta le proprie, poiché EUIPO aveva chiesto la condanna della ricorrente solo nell’ipotesi di udienza orale, poi non tenutasi.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeaopposizione alla registrazioneprodotti farmaceutici e parafarmaceuticirischio di confusioneclassificazione di nizza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.