Tribunale, Sentenza T-496/22
Judgment of the General Court (First Chamber) of 28 June 2023. — UGA Nutraceuticals Srl v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU word mark OMEGOR VITALITY – Earlier EU figurative mark OMACOR – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001). — Case T-496/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di UGA Nutraceuticals contro la decisione dell’EUIPO che aveva accolto l’opposizione di BASF AS alla registrazione di OMEGOR VITALITY. Ha ritenuto corretta la valutazione secondo cui i prodotti erano identici o simili e i segni OMEGOR VITALITY e OMACOR avevano una somiglianza visiva e fonetica sufficiente a generare confusione nel pubblico rilevante. È stata invece dichiarata irricevibile la domanda diretta a ottenere la registrazione del marchio, perché il Tribunale non può sostituirsi all’EUIPO in tal senso.
Opposizione a registrazione di marchio UE: la domanda OMEGOR VITALITY è stata respinta per rischio di confusione con il marchio anteriore OMACOR ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio UE.
La questione giuridica
Se la Camera di ricorso dell’EUIPO avesse correttamente applicato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 nel ritenere sussistente un rischio di confusione tra il segno OMEGOR VITALITY e il marchio anteriore OMACOR, in particolare quanto a: comparazione dei prodotti, comparazione dei segni e valutazione globale del rischio di confusione.
Principio di diritto
In una procedura di opposizione, sussiste rischio di confusione quando, tenuto conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti, il pubblico rilevante può credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Nel caso di specie, il Tribunale ha confermato che i prodotti erano identici o quantomeno simili in misura media, che i segni presentavano una somiglianza visiva e fonetica media e che le differenze concettuali erano irrilevanti o molto limitate; pertanto, la domanda OMEGOR VITALITY poteva essere respinta per rischio di confusione con OMACOR.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Opposizione alla registrazione del marchio OMEGOR VITALITY
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto avverso una decisione della Quarta Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. Il Tribunale esamina se l’EUIPO abbia correttamente applicato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, alla luce del marchio anteriore OMACOR.
Parti e procedimento amministrativo
La ricorrente è UGA Nutraceuticals Srl, richiedente il marchio denominativo OMEGOR VITALITY. Il convenuto è l’EUIPO. Nel procedimento dinanzi all’EUIPO, l’opponente era BASF AS, titolare di un marchio figurativo dell’Unione europea OMACOR e di altri marchi anteriori nazionali e internazionali. La controversia davanti al Tribunale riguarda però, in sostanza, il solo marchio figurativo dell’Unione europea n. 1 414 531.
Fatti rilevanti
UGA Nutraceuticals aveva chiesto la registrazione del segno OMEGOR VITALITY per prodotti delle classi 5 e 29, tra cui integratori alimentari, preparazioni dietetiche, rimedi naturali, oli e grassi commestibili, prodotti ittici, carni e uova. BASF AS aveva presentato opposizione fondandola, tra l’altro, sul marchio figurativo UE OMACOR, registrato per prodotti farmaceutici in forma di acidi grassi Omega-3.
L’Opposition Division aveva accolto l’opposizione limitatamente alla classe 5. La Commissione di ricorso ha confermato tale decisione, rilevando che i prodotti erano identici o simili almeno in grado medio, che il segno anteriore aveva come elemento dominante il termine "omacor" e che il termine "vitality" aveva scarso peso distintivo.
Domanda irricevibile di registrazione del marchio
Il Tribunale chiarisce che la domanda della ricorrente volta a ottenere direttamente la registrazione del marchio non può essere accolta. In base all’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001, il giudice dell’Unione può, in linea di principio, annullare o riformare la decisione impugnata, ma non ordinare all’EUIPO di registrare un marchio, poiché gli organi dell’Ufficio non adottano una decisione formale di registrazione impugnabile in quel modo. Tale capo di domanda è quindi respinto per difetto di competenza.
Pubblico rilevante e livello di attenzione
Il Tribunale conferma che il pubblico rilevante è composto sia dal pubblico in generale sia da operatori con conoscenze specialistiche, come medici, farmacisti e nutrizionisti. Il livello di attenzione è da superiore alla media a elevato, dato che si tratta di prodotti per la salute. Tuttavia, ciò non esclude automaticamente il rischio di confusione, ma incide soltanto sulla valutazione complessiva.
Comparazione dei prodotti
Il Tribunale approva la valutazione dell’EUIPO secondo cui i prodotti sono identici o almeno simili in misura media. In particolare:
- i "natural remedies" del marchio richiesto rientrano nella categoria ampia dei farmaceutici;
- gli "integratori alimentari e preparazioni dietetiche" possono condividere la stessa finalità di migliorare o trattare condizioni di salute;
- esiste una possibile sovrapposizione dei canali distributivi, in particolare le farmacie.
Le argomentazioni della ricorrente, basate sulla necessità di prescrizione medica per i prodotti anteriori, sulla diversa disciplina pubblicitaria e sulla specificità clinica dei prodotti BASF, sono ritenute irrilevanti, perché ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), contano i prodotti così come rivendicati, non le concrete modalità di commercializzazione. Anche il richiamo alla prassi decisionale precedente dell’EUIPO è respinto, poiché la legittimità delle decisioni va valutata solo alla luce del regolamento e della giurisprudenza dell’Unione.
Comparazione dei segni
Sul piano distintivo e dominante, il Tribunale conferma che nel marchio anteriore l’elemento verbale "omacor" è il più distintivo e dominante, mentre l’elemento figurativo ha funzione secondaria e decorativa. Nel marchio richiesto, il termine "vitality" è percepibile come descrittivo o comunque non distintivo per il pubblico anglofono, e quindi ha peso limitato.
Somiglianza visiva
Il Tribunale ritiene corretto il giudizio di somiglianza visiva media. I segni differiscono per natura e composizione, perché uno è figurativo e l’altro è verbale, ma condividono la maggior parte delle lettere nei rispettivi elementi principali, in particolare l’inizio "om" e la fine "or". Le divergenze centrali tra "ac" ed "eg" non bastano a escludere una somiglianza complessiva, soprattutto perché l’elemento "vitality" pesa poco.
Somiglianza fonetica
Anche la somiglianza fonetica è confermata in grado medio. Poiché il confronto fonetico riguarda essenzialmente gli elementi verbali, l’elemento figurativo del marchio anteriore non incide. La coincidenza della sequenza di vocali e consonanti nei segmenti principali rende ritmo e intonazione simili. Le differenze nella parte centrale e l’aggiunta di "vitality" non sono tali da neutralizzare la somiglianza complessiva.
Somiglianza concettuale
Sotto il profilo concettuale, il Tribunale approva la conclusione dell’EUIPO secondo cui "omacor" e "omegor" non evocano alcun significato preciso per il pubblico rilevante. Anche se una parte del pubblico può associare "omegor" a "omega", tale percezione non attribuisce comunque un significato determinato al segno. Il termine "vitality" ha un significato per il pubblico anglofono, ma il suo impatto concettuale resta molto limitato perché non distintivo.
Valutazione globale del rischio di confusione
Alla luce dell’interdipendenza tra i fattori rilevanti, il Tribunale conferma l’esistenza di un rischio di confusione. I prodotti sono identici o simili, il marchio anteriore ha un normale grado di distintività intrinseca, e i segni presentano somiglianze visive e fonetiche medie. Il livello di attenzione più elevato del pubblico non basta, da solo, a escludere che i consumatori ritengano che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese collegate economicamente.
Decisione e spese
Il ricorso è integralmente respinto. Il Tribunale ordina a ciascuna parte di sopportare le proprie spese, poiché l’EUIPO aveva chiesto la rifusione solo nell’ipotesi di udienza orale, che non si è tenuta.
Principio applicato
La decisione conferma che, in materia di marchi dell’Unione europea, la presenza di prodotti identici o simili e di segni con somiglianza visiva e fonetica media può bastare a fondare il rischio di confusione anche in presenza di un pubblico attento e di alcuni elementi descrittivi o decorativi nel segno successivo, se l’elemento dominante del marchio anteriore resta chiaramente percepibile e distintivo.
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