Tribunale, Sentenza T-239/21
Judgment of the General Court (Fifth Chamber) of 28 June 2023. — Dana Astra IOOO v Council of the European Union. — Common foreign and security policy – Restrictive measures adopted in view of the situation in Belarus – Freezing of funds – Maintaining of the applicant’s name on the lists of persons, entities and bodies concerned – Error of assessment. — Case T-239/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Dana Astra IOOO contro il mantenimento delle misure restrittive UE adottate nei confronti della Bielorussia. Ha ritenuto provato che la società, uno dei principali operatori immobiliari del Paese, beneficiava e sosteneva il regime di Lukashenko in ragione del progetto Minsk World e dei vantaggi concessi dalle autorità. Poiché una sola motivazione sufficiente basta a sorreggere il mantenimento dell’inserimento, il Tribunale non ha esaminato nel merito le altre contestazioni.
Mantenimento delle misure restrittive UE contro una società bielorussa del settore immobiliare: sufficienza della base fattuale per ritenere che benefici e sostenga il regime di Lukashenko
La questione giuridica
Nel ricorso diretto ex articolo 263 TFUE, il Tribunale era chiamato a stabilire se il Consiglio avesse commesso errori di შეფასazione nel mantenere Dana Astra IOOO negli elenchi delle persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, e in particolare se i fatti addotti fossero sufficientemente provati per dimostrare che la società beneficiava e sosteneva il regime di Lukashenko. In via connessa, veniva contestata la fondatezza delle tre motivazioni poste dal Consiglio a sostegno del mantenimento dell’iscrizione.
Principio di diritto
Il Tribunale ribadisce che, nelle misure restrittive, il Consiglio deve fondare l’iscrizione o il mantenimento dell’iscrizione su una base fattuale sufficientemente solida, costituita da indizi specifici, precisi e concordanti valutati nel loro contesto; tuttavia, basta che una sola delle ragioni di mantenimento sia sufficientemente provata per sorreggere l’atto. Nel caso di specie, è stato ritenuto sufficientemente dimostrato che Dana Astra, grande sviluppatore immobiliare bielorusso, stava realizzando il progetto Minsk World in un quadro di partenariato pubblico-privato sostenuto dal regime di Lukashenko e avvantaggiato da specifici privilegi concessi con decreti presidenziali; ciò è bastato a confermare il mantenimento della società negli elenchi e a respingere il ricorso.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articoli 75 e 215 TFUE
- Articolo 29 TUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Decisione 2012/642/CFSP
- Regolamento (CE) n. 765/2006
- Decisione (PESC) 2021/353
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/339
- Decisione (PESC) 2022/307
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/300
Mantenimento delle misure restrittive UE contro Dana Astra IOOO
La pronuncia riguarda un ricorso diretto proposto da una società bielorussa contro gli atti del Consiglio che hanno mantenuto il suo nominativo negli elenchi soggetti a congelamento dei fondi nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione nei confronti della Bielorussia. Il Tribunale, Quinta Sezione, si pronuncia sulla legittimità del mantenimento dell’iscrizione per asserito sostegno e beneficio del regime di Lukashenko.
Fatti e svolgimento della vicenda
Dana Astra IOOO è una società bielorussa attiva nelle costruzioni e nello sviluppo immobiliare. In origine, con gli atti del dicembre 2020, l’entità indicata come Dana Holdings/Dana Astra era stata inserita negli elenchi per il fatto di essere uno dei principali sviluppatori immobiliari in Bielorussia e di intrattenere rapporti stretti con il Presidente Lukashenko.
Successivamente, il Consiglio ha mantenuto l’iscrizione con gli atti del 2021 e del 2022. Nelle motivazioni aggiornate, il Consiglio ha valorizzato soprattutto il ruolo della società nel progetto immobiliare multifunzionale "Minsk World", il fatto che avesse ottenuto diritti di sviluppo su terreni statali e i rapporti tra soggetti legati alla società e il regime, inclusa la precedente posizione di Liliya Lukashenka in seno alla società.
Misure restrittive e base normativa
La Corte ricorda che il quadro giuridico delle misure restrittive contro la Bielorussia si fonda, per gli aspetti rilevanti, su:
- la decisione 2012/642/PESC;
- il regolamento (CE) n. 765/2006;
- gli atti di mantenimento del 2021 e del 2022.
Le disposizioni richiamate prevedono il congelamento di fondi ed risorse economiche di persone ed entità che beneficiano o sostengono il regime di Lukashenko. Il ricorso è stato proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE.
Questioni esaminate dal Tribunale
Il Tribunale concentra l’analisi sul motivo unico dedotto dalla ricorrente, articolato come censura di errore di valutazione delle ragioni poste a base del mantenimento dell’iscrizione. In particolare, la società contesta:
- l’assunto che il suo successo economico dipenda da un legame con il regime;
- il collegamento tra il progetto Minsk World e il regime;
- il rilievo attribuito alla precedente posizione di Liliya Lukashenka.
Criteri di controllo giurisdizionale
Il Tribunale ribadisce i principi consolidati in materia di controllo delle misure restrittive:
- il sindacato deve verificare che la decisione si fondi su una base fattuale sufficientemente solida;
- il Consiglio sopporta l’onere di provare la fondatezza delle ragioni addotte;
- il giudice può esaminare gli elementi forniti anche dall’interessato, sia a discarico sia a carico;
- la prova deve essere valutata nel suo contesto complessivo, secondo il principio della libera valutazione della prova.
Richiama inoltre il principio secondo cui, se anche una sola delle ragioni di iscrizione o mantenimento è sufficientemente specifica e provata, l’eventuale infondatezza delle altre non comporta l’annullamento dell’atto.
Valutazione del primo motivo di mantenimento: Minsk World
Il Tribunale ritiene che il primo motivo sia sufficientemente provato. Osserva che il Consiglio ha precisato la motivazione rispetto agli atti del 2021, chiarendo che la società aveva ottenuto non la proprietà dei terreni, ma diritti di sviluppo su terreni di proprietà dello Stato per realizzare il centro Minsk World.
Il Tribunale considera rilevante che il progetto:
- sia un’iniziativa di grande scala, con estensione di circa 300 ettari;
- sia sviluppato nell’ambito di un partenariato pubblico-privato con il governo bielorusso;
- abbia un’importanza economica e sociale significativa per il Paese, con impiego di numerosi appaltatori e lavoratori locali.
La pronuncia attribuisce particolare peso anche alle dichiarazioni pubbliche di Lukashenko, dalle quali emerge che il regime sosteneva apertamente il progetto e l’attività della società, considerandoli di speciale importanza per l’economia nazionale.
Vantaggi e privilegi concessi alla società
Un ulteriore elemento decisivo è costituito dai benefici normativi e amministrativi concessi alla società tramite decreti presidenziali. Il Tribunale rileva che, per la realizzazione di Minsk World, la società ha ottenuto esenzioni fiscali e doganali e ulteriori facilitazioni procedurali, in un contesto in cui il potere presidenziale appare ampiamente discrezionale.
Il giudice valorizza anche una perizia giuridica prodotta dalla ricorrente, utilizzata non solo in senso difensivo ma anche come elemento valutabile nel complesso probatorio, dalla quale emerge che tali privilegi erano specificamente attribuiti alla società in quanto sviluppatore del progetto e non derivavano da una disciplina generale.
Rilevanza del contesto politico ed economico bielorusso
Il Tribunale inserisce la vicenda nel contesto generale dell’economia bielorussa, come descritto dagli elementi raccolti dal Consiglio: un sistema caratterizzato dal controllo del regime sul settore pubblico e privato e da meccanismi di premialità per la lealtà al potere. In tale contesto, le attività economiche di rilievo possono essere svolte solo con l’endorsement del regime.
Le fonti giornalistiche e documentali prodotte dal Consiglio sono considerate coerenti con l’idea che progetti di grande portata e partenariati pubblico-privati siano segni di prossimità e di sostegno al regime.
Esito delle censure ulteriori
Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui il sostegno al regime dovrebbe necessariamente essere finanziario o materiale. Precisa che il criterio delle misure restrittive non si limita a tale forma di sostegno, ma abbraccia qualsiasi forma di supporto al regime.
Viene inoltre disattesa l’argomentazione fondata su un’eventuale inclusione successiva della società in elenchi interni bielorussi di soggetti ostili al regime, perché la legittimità dell’atto UE va valutata sulla base degli elementi esistenti alla data di adozione.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale conclude che il primo motivo di mantenimento dell’iscrizione è comprovato a sufficienza: Dana Astra IOOO è uno dei principali sviluppatori immobiliari in Bielorussia, sta realizzando il progetto Minsk World su terreni per i quali ha ottenuto diritti di sviluppo e, in tale contesto, beneficia e sostiene il regime di Lukashenko.
Poiché tale motivo è di per sé sufficiente a sorreggere gli atti impugnati, il Tribunale dichiara inutile l’esame delle altre censure. Il ricorso è pertanto respinto integralmente e la ricorrente è condannata alle spese.
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