Tribunale, Sentenza T-752/20
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 28 giugno 2023 (Estratti). — International Management Group (IMG) contro Commissione europea. — Responsabilità extracontrattuale – Indagini dell’OLAF – Fughe di notizie nella stampa – Danno materiale e morale – Nesso causale – Imputabilità delle fughe di notizie – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Riservatezza dei pareri giuridici. — Causa T-752/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso risarcitorio di IMG contro la Commissione relativo alla diffusione alla stampa di una relazione OLAF che la riguardava. Esclude anzitutto l’applicabilità del dovere di sollecitudine, proprio del rapporto amministrazione-funzionario, e poi ritiene che il dovere di diligenza non imponga alla Commissione di condannare pubblicamente la fuga di notizie o di pubblicare un comunicato stampa. Mancando un obbligo giuridico di agire, e comunque una violazione sufficientemente qualificata, non sussiste la responsabilità extracontrattuale dell’Unione.
Responsabilità extracontrattuale della Commissione per asserite omissioni dopo la fuga di notizie di una relazione OLAF: assenza di un obbligo giuridico di condannare pubblicamente la divulgazione o rettificarne gli effetti
La questione giuridica
Se la Commissione possa essere ritenuta responsabile extracontrattualmente per non aver condannato pubblicamente la divulgazione alla stampa di una relazione OLAF e per non aver pubblicato un comunicato per contrastare la diffusione di informazioni asseritamente false; in particolare, se il dovere di diligenza o gli obblighi di riservatezza derivanti dal regolamento n. 883/2013 impongano un obbligo giuridico di agire e, in caso affermativo, se la sua violazione sia sufficientemente qualificata
Principio di diritto
La responsabilità extracontrattuale dell’Unione per omissione presuppone l’esistenza di un obbligo giuridico di agire derivante da una norma UE che conferisca diritti ai singoli e, inoltre, la violazione sufficientemente qualificata di tale norma. Nel caso di specie, né il dovere di sollecitudine né il dovere di diligenza imponevano alla Commissione di condannare pubblicamente una fuga di notizie relativa a una relazione OLAF o di pubblicare un comunicato per rettificarne gli effetti; l’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 883/2013 impone solo di assicurare la riservatezza delle indagini OLAF, non anche di reagire a una divulgazione non imputabile alla Commissione. In assenza di un obbligo giuridico di agire e, in ogni caso, di una violazione sufficientemente qualificata, la domanda risarcitoria è respinta.
Norme richiamate
- Articolo 268 TFUE
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013
- Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96
- Articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013
- Articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013
- Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96
Responsabilità extracontrattuale per fuga di notizie di una relazione OLAF
La sentenza riguarda un ricorso diretto ex articolo 268 TFUE proposto da International Management Group (IMG) contro la Commissione europea per ottenere il risarcimento di danni materiali e morali asseritamente causati da comportamenti illegittimi della Commissione e dell’OLAF in relazione a una relazione OLAF divulgata alla stampa. Il Tribunale, Settima Sezione, esamina in particolare se la Commissione avesse l’obbligo di reagire pubblicamente alla fuga di notizie e di contrastarne gli effetti informativi.
Parti e conclusioni
IMG chiedeva la condanna della Commissione al pagamento di un’indennità mensile per il danno morale e di EUR 2,1 milioni per il danno materiale. La Commissione sollevava un’eccezione di irricevibilità, chiedeva in subordine il rigetto nel merito e domandava inoltre lo stralcio dal fascicolo del parere del proprio servizio giuridico del 16 gennaio 2015, allegato al ricorso. Il Tribunale accoglie la domanda di stralcio dell’allegato e respinge integralmente il ricorso.
Quadro normativo richiamato
La decisione si fonda sul regime della responsabilità extracontrattuale dell’Unione e sul quadro della protezione delle indagini OLAF. Sono richiamati:
- articolo 268 TFUE;
- articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, per il dovere di buona amministrazione e il correlato dovere di diligenza;
- regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, in particolare l’articolo 10, paragrafi 1 e 3, e l’articolo 11, paragrafo 3;
- regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, in particolare l’articolo 8, paragrafo 1.
La prima questione: il dovere di sollecitudine
Il Tribunale precisa che il dovere di sollecitudine riguarda in modo specifico i rapporti tra amministrazione dell’Unione e suoi funzionari o agenti, imponendo di tener conto anche degli interessi individuali del dipendente interessato. Poiché il ricorso di IMG non attiene a un rapporto di pubblico impiego, tale dovere non è applicabile nel caso di specie e non può fondare la domanda risarcitoria.
La seconda questione: dovere di diligenza e responsabilità per omissione
Il Tribunale ricorda i principi della responsabilità extracontrattuale dell’Unione: occorre una violazione di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli e tale violazione deve essere sufficientemente qualificata. In caso di omissione, la giurisprudenza richiede anzitutto che esista un obbligo giuridico di agire derivante dal diritto dell’Unione.
IMG imputava alla Commissione di non aver condannato pubblicamente la divulgazione della relazione OLAF e di non aver pubblicato un comunicato stampa idoneo a correggere le false informazioni diffuse dopo la fuga di notizie. Il Tribunale osserva che la ricorrente non indica una norma specifica dalla quale discenderebbe un obbligo di questo tipo e verifica se esso possa ricavarsi dal regolamento n. 883/2013.
Interpretazione del regolamento n. 883/2013
Il Tribunale esclude che l’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 883/2013 imponga alla Commissione un obbligo di agire in questo senso, poiché disciplina la trasmissione di relazioni e raccomandazioni alle autorità competenti e, se necessario, ai servizi competenti della Commissione.
Esamina poi l’articolo 10 del medesimo regolamento, che protegge le informazioni ottenute nell’ambito delle indagini esterne e impone alle istituzioni interessate di assicurare il rispetto della riservatezza. In combinato con l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2185/96, ciò conferma l’esistenza di un obbligo di riservatezza e segreto professionale. Tuttavia, il Tribunale sottolinea che tale obbligo non si traduce in un dovere della Commissione di:
- condannare pubblicamente una fuga di notizie;
- prendere le distanze dalle informazioni pubblicate;
- porre fine alla loro diffusione sulla stampa;
- rettificare eventuali informazioni errate.
Secondo il Tribunale, quando la riservatezza è già stata violata da una divulgazione non imputabile alla Commissione, l’obbligo di assicurarne il rispetto non può essere interpretato come fonte di un dovere ulteriore di comunicazione pubblica. Inoltre, la Commissione non è in grado di eliminare gli effetti della diffusione a mezzo stampa, né una rettifica può ripristinare una riservatezza ormai perduta.
Esclusione della violazione sufficientemente qualificata
Anche ipotizzando l’esistenza di un obbligo di agire, il Tribunale ritiene che la sua eventuale inosservanza non costituirebbe comunque una violazione sufficientemente qualificata. La norma invocata non è sufficientemente chiara e precisa da imporre alla Commissione gli specifici comportamenti richiesti da IMG, e le circostanze del caso non consentono di ravvisare una violazione grave e manifesta dei limiti del potere discrezionale dell’istituzione.
Decisione
Il Tribunale conclude che non è soddisfatta la prima condizione per il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, cioè la violazione di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli. Il ricorso è quindi respinto, e IMG è condannata alle spese. Inoltre, il documento allegato A.21 al ricorso viene stralciato dal fascicolo.
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