Cassazione Civile, Ordinanza n. 29437/2025 del 06/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, una banca chiedeva l’ammissione del proprio credito derivante da un finanziamento erogato alla società poi fallita in data 18/12/2012, destinato formalmente al consolidamento di passività a breve termine e assistito da garanzia del Fondo di garanzia per le PMI. Il fallimento eccepiva la nullità del contratto di finanziamento sostenendo che le somme, pur accreditate sul conto della mutuataria, sarebbero state in realtà utilizzate per ripianare esposizioni pregresse verso la stessa banca mutuante, quindi in violazione della disciplina che richiede il consolidamento di debiti verso soggetti diversi dal finanziatore. Con il ricorso per cassazione il fallimento deduceva: violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. per avere il tribunale ritenuto incontestato il fatto della destinazione delle somme anche a debiti verso terzi; violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla dedotta nullità per contrarietà alla norma imperativa e per illiceità della causa; violazione dell’art. 2, comma 100, l. n. 662/1996 e degli artt. 1 e 5 del d.m. 26/6/2012, nonché degli artt. 1343, 1418 e 1419 c.c., assumendo che il finanziamento non poteva essere concesso dalla stessa banca per consolidare debiti verso di essa e che, essendo lo scopo vietato, il contratto sarebbe nullo. Infine censurava l’ammissione degli interessi oltre la data della sentenza dichiarativa di fallimento, in contrasto con l’art. 55 l.fall.
La decisione
La Corte ha respinto i primi cinque motivi, ritenendo infondate le doglianze sulla nullità del mutuo: la disciplina richiamata non contiene una norma imperativa idonea a incidere sulla struttura o sul contenuto essenziale del contratto, ma prescrive condizioni rilevanti ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo; inoltre, nel mutuo il perfezionamento si verifica con la disponibilità giuridica della somma e la successiva destinazione delle somme a estinzione di debiti verso la banca mutuante è un atto dispositivo distinto e non incide di per sé sulla validità del contratto. È stato invece accolto il sesto motivo: la Corte ha affermato che, ai fini del concorso, la dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali sino alla chiusura del fallimento, salvo privilegi, pegno o ipoteca. Per effetto dell’accoglimento parziale, il decreto è stato cassato limitatamente agli interessi e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con ammissione del credito solo per gli interessi maturati fino alla sentenza dichiarativa di fallimento. Le spese di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
invocato per contestare la ritenuta mancata contestazione di un fatto; la Corte non ne ha accolto la doglianza.
art. 2697 c.c.
richiamato sul riparto dell’onere della prova in relazione alla dedotta destinazione delle somme; motivo respinto.
art. 112 c.p.c.
dedotto per omessa pronuncia parziale sull’eccezione di nullità; la Corte ha ritenuto infondato il motivo nel merito.
art. 2, comma 100, l. n. 662/1996
"nell’ambito delle risorse di cui al comma 99, … il CIPE può destinare:a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese"
norma ritenuta non imperativa quanto alla struttura del contratto di finanziamento; disciplina l’accesso al Fondo di garanzia, non il contenuto essenziale del mutuo.
artt. 1 e 5 d.m. 26/6/2012
"l’operazione finanziaria per la quale è richiesta la garanzia del Fondo deve essere accordata al soggetto beneficiario da un soggetto finanziatore diverso ... rispetto a quello che ha erogato ... i prestiti oggetto di consolidamento"
disposizioni di attuazione considerate meramente specificative e funzionali al riconoscimento della garanzia massima, non norme imperative sulla validità del mutuo.
art. 1418 c.c.
richiamato per sostenere la nullità per violazione di norme imperative; la Corte ribadisce che la nullità virtuale richiede una norma che disciplini direttamente e chiaramente il contenuto essenziale del contratto.
art. 1343 c.c.
richiamato in relazione alla dedotta illiceità della causa; la Corte non ha ravvisato causa illecita.
art. 1419 c.c.
invocato insieme agli artt. 1343 e 1418 c.c.; non applicato per mancanza del presupposto di nullità.
art. 55 l.fall.
"la dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio"
ha imposto la cassazione parziale del decreto nella parte in cui ammetteva interessi oltre la sentenza dichiarativa di fallimento.
Massime di principio
- La nullità virtuale per violazione di norme imperative richiede che la norma violata sia davvero prescrittiva del contenuto essenziale o della struttura del contratto; disposizioni che regolano solo condizioni, modalità o presupposti per ottenere benefici pubblici o garanzie non bastano, di regola, a travolgere la validità del negozio.
- Nel mutuo, il contratto si perfeziona quando la somma entra nella disponibilità giuridica del mutuatario mediante accredito; la successiva e immediata destinazione delle somme a estinzione di esposizioni pregresse, anche verso il finanziatore, è un fatto dispositivo distinto che non incide automaticamente sulla validità del mutuo.
- Per invocare la nullità di un finanziamento occorre distinguere tra disciplina della validità del contratto e disciplina delle condizioni di accesso a un’agevolazione o garanzia pubblica: la violazione di queste ultime può incidere sul beneficio, ma non necessariamente sulla nascita del vincolo contrattuale.
- Nel passivo fallimentare, gli interessi convenzionali o legali si sospendono dalla dichiarazione di fallimento fino alla chiusura della procedura, salvo che il credito sia assistito da garanzia reale o privilegio; non possono quindi essere ammessi per il periodo successivo alla sentenza dichiarativa.
- Quando la Corte ravvisa l’errore solo in punto di decorrenza degli interessi e non occorrano ulteriori accertamenti di fatto, può cassare sul punto e decidere nel merito limitatamente alla corretta quantificazione del credito ammesso.
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