Regolamento (UE) 2022/183
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/183 del Consiglio del 10 febbraio 2022 che attua l'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2022/183 aggiorna una voce dell’elenco delle persone soggette a misure restrittive nei confronti della Libia. La modifica deriva da un aggiornamento dell’iscrizione effettuato il 28 gennaio 2022 dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito dalla risoluzione 1970 (2011). L’intervento è puntuale e si limita a sostituire la voce 15 dell’allegato II del regolamento (UE) 2016/44 con dati identificativi aggiornati.
Modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2016/44 aggiornando l’iscrizione in elenco di una persona soggetta a misure restrittive relative alla Libia.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione adottate in considerazione della situazione in Libia, con effetto sui soggetti già elencati nell’allegato II del regolamento (UE) 2016/44. In concreto, il regolamento aggiorna i dati identificativi di Saadi Gheddafi, persona soggetta a divieto di viaggio e congelamento dei beni. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica delle misure restrittive UE nei confronti della Libia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/183 interviene in modo mirato sul sistema sanzionatorio dell’Unione relativo alla Libia. Esso dà attuazione all’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/44, recependo l’aggiornamento dell’elenco effettuato dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 28 gennaio 2022. La misura consiste esclusivamente nella sostituzione della voce 15 dell’allegato II del regolamento base.
Base giuridica e contesto internazionale
Il Consiglio richiama il TFUE e il regolamento (UE) 2016/44, adottato il 18 gennaio 2016 e recante misure restrittive in considerazione della situazione in Libia. Il considerando evidenzia che l’aggiornamento discende da una modifica dell’iscrizione in elenco decisa dal comitato ONU istituito dalla risoluzione 1970 (2011). In conseguenza di tale aggiornamento, il Consiglio ritiene opportuno adeguare l’allegato II del regolamento del 2016.
Effetto normativo dell’articolo 1
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (UE) 2016/44 secondo l’allegato del presente atto. In pratica, non vengono introdotte nuove categorie di destinatari né nuove misure, ma viene aggiornata l’identità e la descrizione di una persona già colpita da restrizioni.
Voce aggiornata nell’elenco
L’allegato sostituisce la voce 15 relativa a Saadi Gheddafi. I dati riportati comprendono:
- nome: Saadi Gheddafi;
- data di nascita: 27 maggio 1973 oppure 1 gennaio 1975;
- luogo di nascita: Tripoli, Libia;
- designazione: comandante delle Forze Speciali;
- passaporti indicati: 014797, 524521 e passaporto libico AA862825, rilasciato il 19 maggio 2021 a Tripoli, con scadenza 18 maggio 2029;
- indirizzo: Libia, in stato di detenzione.
La voce conferma inoltre la data di inserimento nell’elenco del 26 febbraio 2011, con successive modifiche indicate il 28 gennaio 2022, il 26 marzo 2015, il 2 aprile 2012 e il 14 marzo 2012. Nelle informazioni supplementari si precisa che l’interessato è stato inserito nell’elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 per il divieto di viaggio e del punto 17 per il congelamento dei beni.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato II del regolamento (UE) 2016/44
L’articolo 1 dispone che l’allegato II del regolamento (UE) 2016/44 sia modificato secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda la voce 15 dell’elenco, relativa a Saadi Gheddafi, con aggiornamento di dati anagrafici e documentali, inclusi i passaporti e l’indicazione che si trova in Libia in stato di detenzione.
Contenuto dell’iscrizione aggiornata
L’allegato sostituisce integralmente la voce 15 con i dati di Saadi Gheddafi: nome, data di nascita (27 maggio 1973 oppure 1 gennaio 1975), luogo di nascita (Tripoli, Libia), qualifica di comandante delle Forze Speciali, numeri di passaporto indicati e note sull’iscrizione nell’elenco. È confermato che la persona è stata inserita a norma del punto 15 della risoluzione 1970 per il divieto di viaggio e del punto 17 per il congelamento dei beni.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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