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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/185

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/185 della Commissione del 10 febbraio 2022 recante rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0185

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene in via meramente rettificativa sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, correggendo errori presenti nelle versioni ceca e spagnola che potevano alterare gli obblighi di segnalazione degli enti. La Commissione precisa che la rettifica riguarda solo tali versioni linguistiche e non incide sulle altre. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 sulle segnalazioni prudenziali degli enti a fini di vigilanza.

Ambito di applicazione

Si applica alle versioni linguistiche ceca e spagnola del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, limitatamente alla correzione di errori materiali che incidono su specifiche disposizioni e allegati relativi alle segnalazioni degli enti ai fini di vigilanza. Non modifica la versione italiana né le altre versioni linguistiche; la rettifica rileva per gli enti soggetti agli obblighi di segnalazione previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalle norme tecniche di attuazione richiamate.

Rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/185 della Commissione interviene per correggere errori presenti nelle versioni ceca e spagnola del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, che disciplina le norme tecniche di attuazione in materia di segnalazioni prudenziali degli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013. La rettifica è motivata dall’esigenza di evitare che difformità linguistiche alterino il contenuto degli obblighi di segnalazione per gli operatori interessati.

Base giuridica e contesto normativo

La Commissione fonda l’intervento sull’articolo 430, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, cioè la disposizione che consente l’adozione di norme tecniche di attuazione in materia di segnalazioni a fini di vigilanza. Il regolamento rettificato, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, aveva già sostituito il precedente regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Errori nella versione ceca

Secondo il preambolo, la versione in lingua ceca conteneva un errore all’articolo 13, paragrafo 1, capace di modificare l’obbligo di segnalazione incidendo sulla frequenza della trasmissione dei dati. La rettifica mira quindi a ristabilire la corretta periodicità prevista dal testo autentico.

Errori nella versione spagnola e negli allegati

La versione spagnola presenta una serie di inesattezze puntuali in più parti del regolamento, in particolare:

  • allegato II: indice, punto 8.4; parte II, punti 3.9.4.2, 3.9.5.1, 3.9.6.1, 8.1, 8.2.1, 8.3.1 e 8.4;
  • allegato XII: tutte le occorrenze della riga 0840 e della riga 0310 con ID 1.4.3;
  • allegato XIII, parte II: punto 1, riga 14, e punto 3, riga 0840;
  • allegato XIII, parte IV: punto 1, riga 13, e punto 3, riga 0310. Tali errori potrebbero incidere negativamente sugli operatori economici in relazione ai loro obblighi di segnalazione, motivo per cui la Commissione dispone la rettifica.

Portata della rettifica

La Commissione precisa che la rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451. Pertanto, l’intervento ha una portata limitata e non introduce una modifica sostanziale del regime prudenziale, ma solo un allineamento testuale delle versioni interessate.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità della rettifica

La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 430, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013. La finalità è correggere errori linguistici nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 relativi alle segnalazioni degli enti a fini di vigilanza, al fine di evitare effetti negativi sugli obblighi di reporting degli operatori.

Correzioni alla versione ceca

La versione ceca del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 conteneva un errore all’articolo 13, paragrafo 1, che modificava indebitamente la frequenza della segnalazione. Il regolamento rettifica tale errore per riallineare il testo alla disciplina sostanziale.

Correzioni alla versione spagnola e agli allegati

La versione spagnola presenta numerosi errori negli allegati II, XII e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, in punti e righe specificamente indicati nel preambolo: allegato II (indice punto 8.4; parte II, punti 3.9.4.2, 3.9.5.1, 3.9.6.1, 8.1, 8.2.1, 8.3.1 e 8.4), allegato XII (riga 0840 e riga 0310 con ID 1.4.3), allegato XIII, parte II (punto 1, riga 14; punto 3, riga 0840) e parte IV (punto 1, riga 13; punto 3, riga 0310).

Effetti limitati della rettifica

La rettifica riguarda esclusivamente le versioni ceca e spagnola del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451; la Commissione esclude espressamente effetti sulle altre versioni linguistiche.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materievigilanza prudenzialesegnalazioni regolamentariservizi finanziaridiritto bancario

Testo integrale

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