Regolamento (UE) 2022/186
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/186 della Commissione del 10 febbraio 2022 recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 dicembre 2021 fino al 30 marzo 2022, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione fornisce, per un periodo limitato, le tavole tecniche necessarie al calcolo armonizzato delle riserve tecniche e dei fondi propri di base delle imprese assicurative e riassicurative europee. Le informazioni riguardano i tassi privi di rischio per numerose valute, gli spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità e gli aggiustamenti per la volatilità per i diversi mercati assicurativi nazionali. Il testo si applica retroattivamente dal 31 dicembre 2021 ed è motivato dall’esigenza di disponibilità immediata e di uniformità prudenziale nelle segnalazioni di Solvibilità II.
Regola le informazioni tecniche temporanee da utilizzare dalle imprese di assicurazione e riassicurazione per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nel quadro Solvibilità II.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II) per le segnalazioni aventi date di riferimento dal 31 dicembre 2021 al 30 marzo 2022. Riguarda il calcolo della migliore stima, dell’aggiustamento di congruità e dell’aggiustamento per la volatilità, sulla base delle strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, degli spread fondamentali e degli aggiustamenti per la volatilità indicati negli allegati. Non prevede esclusioni soggettive o territoriali ulteriori, ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; è rilevante ai fini SEE.
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/186: informazioni tecniche per riserve tecniche e fondi propri di base nel quadro Solvibilità II
Il regolamento adotta, per un periodo transitorio, le informazioni tecniche necessarie alle imprese di assicurazione e di riassicurazione per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base ai sensi della direttiva 2009/138/CE. Il provvedimento risponde all’esigenza di disponibilità immediata di parametri uniformi di mercato e mira a garantire coerenza prudenziale tra operatori e autorità competenti.
Finalità e contesto normativo
Il testo si fonda sull’articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva Solvibilità II. Nei considerando la Commissione spiega che, per assicurare condizioni uniformi di calcolo, occorre fissare per ciascuna data di riferimento le strutture per scadenza dei tassi privi di rischio, nonché gli spread fondamentali e gli aggiustamenti per la volatilità. Viene inoltre evidenziato che i dati tecnici derivano dai dati di mercato relativi alla fine dell’ultimo mese precedente la prima data di riferimento cui il regolamento si applica, trasmessi dall’EIOPA e già pubblicati ai sensi dell’articolo 77 sexies, paragrafo 1, della direttiva.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE. L’ambito temporale è circoscritto alle segnalazioni con date di riferimento dal 31 dicembre 2021 al 30 marzo 2022. Il regolamento non introduce deroghe soggettive, ma impone l’uso delle stesse informazioni tecniche a prescindere dalla data di segnalazione alle autorità competenti, per motivi prudenziali.
Informazioni tecniche per il calcolo della migliore stima
L’articolo 1, paragrafo 2, stabilisce che, per ciascuna valuta interessata, le informazioni tecniche da utilizzare per il calcolo della migliore stima ai sensi dell’articolo 77 della direttiva comprendono le pertinenti strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio contenute nell’allegato I. Tali strutture sono fornite per un arco molto ampio di durate residue, da 1 a 150 anni, e coprono numerose valute europee e extraeuropee.
Aggiustamento di congruità
Per l’aggiustamento di congruità di cui all’articolo 77 quater della direttiva, l’allegato II riporta gli spread fondamentali, espressi in punti base. Il regolamento distingue:
- esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, con valori differenziati per Stato/mercato e per durata da 1 a 10 anni; per le durate da 11 a 30 anni si applica lo spread del decennale;
- esposizioni verso enti finanziari, con tabelle specifiche per valuta e classe di merito di credito da 0 a 6;
- altre esposizioni, anch’esse articolate per valuta, classe di merito di credito e durata.
Il testo precisa che gli spread riportati non includono gli incrementi di cui all’articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva.
Aggiustamento per la volatilità
Per l’aggiustamento per la volatilità di cui all’articolo 77 quinquies della direttiva, l’allegato III associa a ciascuna valuta e a ciascun mercato assicurativo nazionale un valore espresso in punti base. Per l’area euro il valore è pari a 3 punti base per i mercati nazionali elencati; per le altre valute i valori variano in modo significativo, includendo anche importi negativi in alcuni casi, come -4 per il lev e -7 per la corona islandese.
Allegato I: struttura per scadenza dei tassi privi di rischio
L’allegato I contiene le curve dei tassi privi di rischio necessarie al calcolo della migliore stima senza aggiustamenti di congruità o di volatilità. Le tabelle sono predisposte per singole valute e per durate residue da 1 a 150 anni. Tra le valute trattate figurano, in particolare, euro, corona ceca, corona danese, fiorino ungherese, corona svedese, kuna, lev, lira sterlina, leu rumeno, zloty, corona islandese, corona norvegese, franco svizzero, dollaro australiano, baht, dollaro canadese, peso cileno, peso colombiano, dollaro di Hong Kong, rupia indiana, peso messicano, nuovo dollaro di Taiwan, dollaro neozelandese, rand, real, renminbi-yuan, ringgit, rublo russo, dollaro di Singapore, won sudcoreano, lira turca, dollaro USA e yen.
Allegato II: spread fondamentali
L’allegato II è articolato in tre blocchi principali. Il primo riguarda le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, applicabili a esposizioni denominate in tutte le valute. Il secondo blocco riguarda le esposizioni verso enti finanziari in euro e nelle altre valute indicate, con separazione per classe di merito di credito. Il terzo blocco disciplina le altre esposizioni, sempre in funzione della valuta, della durata e della classe di merito di credito. Le tabelle coprono in generale durate da 1 a 30 anni, con regole specifiche per il prolungamento oltre i 10 anni nel primo blocco.
Allegato III: aggiustamenti per la volatilità per mercati nazionali
L’allegato III collega ciascuna valuta al relativo mercato assicurativo nazionale e stabilisce il corrispondente aggiustamento per la volatilità. Oltre ai valori per i mercati dell’eurozona, sono indicati valori per numerosi mercati esteri, tra cui Repubblica ceca, Danimarca, Ungheria, Svezia, Croazia, Bulgaria, Regno Unito, Romania, Polonia, Islanda, Norvegia, Svizzera, Australia, Canada, Cina, Hong Kong, Stati Uniti e Giappone.
Entrata in vigore, decorrenza ed efficacia
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione decorre dal 31 dicembre 2021, così da assicurare l’utilizzo immediato dei parametri tecnici per le segnalazioni interessate. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si inserisce nel sistema di controllo delle misure di esecuzione della Commissione previsto dal regolamento (UE) n. 182/2011, richiamato nei considerando per la procedura d’urgenza.
Disposizioni principali
Periodo di applicazione delle informazioni tecniche
L’articolo 1, paragrafo 1, stabilisce che le imprese di assicurazione e riassicurazione utilizzano le informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nelle segnalazioni con date di riferimento dal 31 dicembre 2021 al 30 marzo 2022. La decorrenza è dunque limitata e temporanea.
Contenuto delle informazioni tecniche
L’articolo 1, paragrafo 2, rinvia agli allegati per tre categorie di parametri: (a) le strutture per scadenza dei tassi privi di rischio per ciascuna valuta interessata, di cui all’allegato I; (b) gli spread fondamentali per il calcolo dell’aggiustamento di congruità, di cui all’allegato II; (c) gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato, di cui all’allegato III.
Rapporto con Solvibilità II
Le informazioni tecniche sono utilizzate per la migliore stima ai sensi dell’articolo 77 della direttiva 2009/138/CE, per l’aggiustamento di congruità ai sensi dell’articolo 77 quater e per l’aggiustamento per la volatilità ai sensi dell’articolo 77 quinquies. Il preambolo richiama inoltre l’articolo 77 sexies, paragrafo 1 e 2, quale base per la pubblicazione e l’adozione delle informazioni tecniche.
Entrata in vigore e applicazione retroattiva
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento si applica però a decorrere dal 31 dicembre 2021, assicurando l’uso delle stesse informazioni tecniche per tutte le segnalazioni del periodo considerato.
Diretta applicabilità e urgenza
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Nei considerando si sottolinea l’urgenza di rendere immediatamente disponibili le informazioni tecniche e la necessità prudenziale di uniformare il trattamento tra imprese indipendentemente dalla data di segnalazione alle autorità competenti.
Allegato I - strutture per scadenza dei tassi privi di rischio
L’allegato I contiene, per ciascuna durata residua da 1 a 150 anni, le curve dei tassi di interesse privi di rischio per numerose valute, tra cui euro, corone ceca, danese e svedese, fiorino ungherese, kuna, lev, lira sterlina, leu rumeno, zloty, corona islandese, corona norvegese, franco svizzero, dollaro australiano e canadese, baht, dollaro di Hong Kong, rupia indiana, peso messicano, nuovo dollaro di Taiwan, dollaro neozelandese, rand, real, renminbi-yuan, ringgit, rublo russo, dollaro di Singapore, won sudcoreano, lira turca, dollaro USA, yen e altre valute indicate. I valori sono differenziati per durata e valuta e servono al calcolo della migliore stima senza aggiustamenti di congruità o per la volatilità.
Allegato II - spread fondamentali
L’allegato II fissa gli spread fondamentali, espressi in punti base, per il calcolo dell’aggiustamento di congruità. Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, gli spread sono articolati per Stato/mercato e per durata da 1 a 10 anni; per le durate da 11 a 30 anni si applicano gli spread del decennale. Per le esposizioni verso enti finanziari, gli spread sono determinati per valuta e classe di merito di credito da 0 a 6, separatamente per euro, corona ceca, corona danese, fiorino ungherese, corona svedese, kuna, lev, lira sterlina, leu rumeno, zloty, corona norvegese, franco svizzero, dollaro australiano, baht, dollaro canadese, peso cileno, peso colombiano, dollaro di Hong Kong, rupia indiana, peso messicano, nuovo dollaro di Taiwan, dollaro neozelandese, rand, real, renminbi-yuan, ringgit, rublo russo, dollaro di Singapore, won sudcoreano, lira turca, dollaro USA e yen. Per le altre esposizioni, l’allegato distingue le stesse valute e classi di merito di credito, sempre su orizzonti da 1 a 30 anni.
Allegato III - aggiustamento per la volatilità
L’allegato III indica, per ciascuna valuta e mercato assicurativo nazionale, l’aggiustamento per la volatilità in punti base da applicare alla pertinente struttura per scadenza dei tassi privi di rischio. Per l’euro l’aggiustamento è pari a 3 punti base per i mercati nazionali elencati; seguono valori specifici per altre valute, tra cui 21 per la corona ceca, 47 per la corona danese, 8 per il fiorino ungherese, 11 per la corona svedese, 0 per la kuna, -4 per il lev, 3 per la lira sterlina, 5 per il leu rumeno, 17 per lo zloty, -7 per la corona islandese, 32 per la corona norvegese, 4 per il franco svizzero, 15 per il dollaro australiano, 39 per il dollaro canadese, 34 per il renminbi-yuan, 2 per il dollaro di Hong Kong, 23 per il dollaro USA e 4 per lo yen.
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