Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2022/194

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/194 della Commissione del 10 febbraio 2022 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0194

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna, con effetto urgente, gli elenchi UE delle zone del Regno Unito da cui è consentito l’ingresso nell’Unione di determinate partite avicole e di carni fresche avicole. La modifica deriva dalla comparsa di più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame in Inghilterra e dalla valutazione della Commissione circa il rischio di diffusione. Le nuove zone inserite negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 corrispondono alle aree di restrizione di 10 km attorno ai focolai. Di conseguenza, l’ingresso nell’UE non è più autorizzato per le partite provenienti da tali zone.

Modifica gli elenchi di zone del Regno Unito autorizzate all’ingresso nell’UE per pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna, in conseguenza di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.

Ambito di applicazione

Si applica agli scambi verso l’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti dal Regno Unito, limitatamente alle zone interessate dai nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità. Incide sugli elenchi contenuti negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404; le nuove restrizioni riguardano le zone GB-2.91, GB-2.92, GB-2.93, GB-2.94 e GB-2.95, corrispondenti a aree di protezione/sorveglianza di 10 km attorno ai focolai notificati in Inghilterra. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini del SEE. Non introduce deroghe generali, ma esclude di fatto dall’autorizzazione all’ingresso nell’Unione le partite provenienti dalle zone soggette a restrizione istituite dalle autorità veterinarie britanniche.

Modifica degli elenchi di zone del Regno Unito autorizzate all’ingresso nell’UE per pollame e carni avicole

Il regolamento interviene per aggiornare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contengono gli elenchi dei paesi terzi, territori, zone e compartimenti dai quali è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinate partite di origine animale. La misura è adottata in risposta a più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame notificati dal Regno Unito e considerati idonei a giustificare restrizioni immediate.

Contesto normativo

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/429, che costituisce la base della normativa unionale in materia di sanità animale, in particolare l’articolo 230, paragrafo 1, sugli elenchi dei paesi terzi o territori autorizzati, e l’articolo 232, paragrafo 1. È inoltre richiamato il regolamento delegato (UE) 2020/692, che stabilisce le prescrizioni sanitarie per l’ingresso nell’Unione delle partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Il regolamento (UE) 2021/404 è l’atto di esecuzione che contiene gli elenchi autorizzativi oggetto della modifica.

Focolai notificati e valutazione del rischio

Il Regno Unito ha notificato cinque focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame: a Ross-on-Wye, Crewe, Byker, Calveley e Ashleworth. I focolai sono stati confermati con analisi di laboratorio RT-PCR nelle date del 20, 22, 25 e 28 gennaio 2022. Le autorità veterinarie britanniche hanno istituito zone di controllo di 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno applicato una politica di abbattimento totale. Sulla base delle informazioni ricevute e della propria valutazione epidemiologica, la Commissione ha ritenuto che l’ingresso nell’Unione di partite provenienti dalle zone soggette a restrizione non dovesse più essere autorizzato.

Modifiche agli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV secondo l’allegato del regolamento. Nell’allegato V, parte 1, alla voce relativa al Regno Unito sono inserite le nuove zone GB-2.91, GB-2.92, GB-2.93, GB-2.94 e GB-2.95, ciascuna associata a diverse categorie di pollame e di materiale germinale, tra cui:

  • pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti;
  • ratiti riproduttori e da reddito;
  • pollame e ratiti destinati alla macellazione;
  • pulcini di un giorno;
  • partite di meno di 20 capi;
  • uova da cova.

Per ciascuna zona è indicata una data di riferimento corrispondente al focolaio che ne ha determinato l’inserimento: 20 gennaio, 22 gennaio, 25 gennaio o 28 gennaio 2022.

Nell’allegato V, parte 2, sono riportate le descrizioni geografiche delle medesime zone, tutte definite come aree entro una circonferenza di 10 km con centro alle coordinate WGS84 specificate per ciascun focolaio. Le località interessate sono Ross-on-Wye, Crewe, Byker, Calveley e Ashleworth.

Nell’allegato XIV, parte 1, sono inserite le stesse zone GB-2.91-GB-2.95 per le categorie di carni fresche interessate, e in particolare:

  • carni fresche di pollame diverso dai ratiti;
  • carni fresche di ratiti;
  • carni fresche di selvaggina da penna. Anche qui le date di riferimento coincidono con quelle dei focolai notificati.

Effetti pratici e ambito sostanziale delle restrizioni

L’effetto concreto della modifica è l’esclusione dall’autorizzazione all’ingresso nell’Unione delle partite provenienti dalle zone britanniche colpite dai focolai e soggette a restrizione. Il regolamento non disciplina procedure nazionali di controllo né introduce un sistema sanzionatorio autonomo, ma aggiorna il perimetro geografico delle zone da cui l’importazione è consentita o preclusa ai sensi della normativa unionale di sanità animale.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione sottolinea l’urgenza dell’intervento, motivata dal grave rischio di introduzione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità nell’Unione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Presupposto sanitario e base normativa

La Commissione interviene sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare degli articoli 230, paragrafo 1, e 232, paragrafo 1, che disciplinano gli elenchi dei paesi terzi, territori, zone e compartimenti autorizzati all’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 definisce le prescrizioni sanitarie applicabili, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi autorizzativi da modificare.

Focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel Regno Unito

Il Regno Unito ha notificato alla Commissione cinque focolai rilevanti, localizzati presso Ross-on-Wye, Crewe, Byker, Calveley e Ashleworth, confermati rispettivamente il 20, 22, 25 e 28 gennaio 2022 mediante RT-PCR. Le autorità britanniche hanno istituito zone di controllo di 10 km e applicato una politica di abbattimento totale per contenere la malattia.

Modifica degli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento. Nell’allegato V sono aggiunte, nella parte 1 e nella parte 2, le zone GB-2.91, GB-2.92, GB-2.93, GB-2.94 e GB-2.95 per il Regno Unito, con le relative specie/categorie e date di decorrenza. Nell’allegato XIV sono inserite le stesse zone per le carni fresche di pollame diverso dai ratiti, carni fresche di ratiti e carni fresche di selvaggina da penna.

Effetto pratico delle nuove zone elencate

Per le zone GB-2.91, GB-2.92, GB-2.93, GB-2.94 e GB-2.95 sono indicate le coordinate WGS84 e un raggio di 10 km attorno a ciascun focolaio. Nell’allegato V le date di riferimento sono il 20 gennaio 2022, 22 gennaio 2022, 25 gennaio 2022 e 28 gennaio 2022; nell’allegato XIV le stesse date si applicano alle categorie di carni fresche interessate. La Commissione conclude che l’ingresso nell’Unione di partite provenienti da tali zone non dovrebbe più essere autorizzato.

Entrata in vigore e urgenza

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione giustifica l’urgenza con l’attuale situazione epidemiologica nel Regno Unito e con il grave rischio di introduzione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità nell’Unione. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecommercio di prodotti di origine animalecontrolli veterinari alle frontiereprevenzione delle malattie animaliimportazioni da paesi terzi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.