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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/643

Regolamento delegato (UE) 2022/643 della Commissione del 10 febbraio 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’iscrizione di pesticidi, sostanze chimiche industriali, inquinanti organici persistenti e del mercurio e un aggiornamento dei codici doganali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0643

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna il regolamento (UE) n. 649/2012 per allinearne gli allegati alle più recenti decisioni e restrizioni dell'Unione e delle convenzioni internazionali pertinenti. Vengono iscritti, rimossi o riclassificati numerosi pesticidi e sostanze chimiche industriali, oltre a sostanze POP e a prodotti contenenti mercurio, e vengono adeguati alcuni codici della nomenclatura combinata. La modifica rafforza il coordinamento tra disciplina dell'esportazione/importazione di sostanze pericolose, restrizioni interne all'uso e divieti di esportazione.

Modifica il regolamento (UE) n. 649/2012 aggiornando gli elenchi di sostanze chimiche soggette a notifica di esportazione, alla procedura PIC e al divieto di esportazione, con particolare riguardo a pesticidi, sostanze chimiche industriali, inquinanti organici persistenti e mercurio, nonché ai codici doganali.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori che esportano sostanze chimiche pericolose e determinati articoli dall'Unione europea, nonché alle autorità degli Stati membri competenti per le notifiche di esportazione, la procedura PIC e i divieti di esportazione previsti dal regolamento (UE) n. 649/2012. Incide su esportazioni di pesticidi, sostanze chimiche industriali e sostanze soggette a restrizioni o divieti in base alla normativa unionale e alle convenzioni di Rotterdam e di Stoccolma; riguarda anche alcune categorie di articoli contenenti POP o mercurio. Non introduce un regime autonomo, ma aggiorna gli allegati I e V del regolamento base. Si applica dal 1° luglio 2022, pur entrando in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica del regolamento (UE) n. 649/2012 per l'aggiornamento degli elenchi di sostanze pericolose

Il regolamento delegato (UE) 2022/643 della Commissione aggiorna il sistema unionale per l'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose disciplinato dal regolamento (UE) n. 649/2012. L'intervento si colloca nel quadro della convenzione di Rotterdam sul previo assenso informato e tiene conto, oltre che delle decisioni internazionali, delle più recenti misure dell'Unione in materia di pesticidi, sostanze industriali, inquinanti organici persistenti e mercurio.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama il fatto che molte sostanze attive sono state oggetto di mancato rinnovo o ritiro dell'approvazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, con conseguente divieto di impiego nella categoria dei pesticidi. Altre sostanze sono invece divenute rilevanti perché soggette a rigorose restrizioni REACH, al regime POP o a limitazioni specifiche in materia di mercurio. Il regolamento serve quindi ad allineare gli elenchi del regolamento 649/2012 alle restrizioni sostanziali già vigenti nell'ordinamento dell'Unione.

Aggiornamento dell'allegato I: notifiche di esportazione, sostanze PIC e sostanze soggette a notifica PIC

L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento 649/2012. L'allegato comprende: l'elenco delle sostanze soggette a notifica di esportazione, l'elenco delle sostanze assoggettabili alla notifica PIC e l'elenco delle sostanze già soggette alla procedura PIC. Il testo aggiorna numerose voci, inserendo o ricollocando sostanze come benalaxyl, beta-ciflutrin, bromoxynil, clorpirifos, clorpirifos metile, fenamifos, mancozeb, metiocarb, tiacloprid, tiofanato-metile, e altre sostanze pesticide o industriali.

In particolare:

  • vengono iscritte sostanze per le quali l'Unione ha disposto il mancato rinnovo dell'approvazione come principi attivi fitosanitari o biocidi, con conseguente divieto di impiego nelle categorie interessate;
  • vengono incluse sostanze soggette a restrizioni REACH o ad altre limitazioni, come 2,4-dinitrotoluene (2,4-DNT), 4,4'-diamminodifenilmetano (MDA), mercurio, cadmio e composti, piombo, benzene come costituente di altre sostanze, decaBDE, PFOA e composti correlati;
  • vengono effettuati inserimenti o cancellazioni tecniche per riflettere l'evoluzione del regime di esportazione e della nomenclatura doganale.

Sostanze rimosse o spostate tra gli allegati

Il regolamento prevede anche specifiche correzioni di coordinamento. L'idrazide maleica e i suoi sali di colina, potassio e sodio sono rimossi dall'allegato I, parte 1, perché il loro impiego non è più vietato nella sottocategoria dei prodotti fitosanitari. L'ottabromodifeniletere è rimosso dagli elenchi dell'allegato I, parti 1 e 2, poiché già coperto dall'allegato I, parte 3, come sostanza soggetta alla procedura PIC.

Al contrario, talune sostanze vengono aggiunte all'allegato I, parte 1, per agevolare la trasmissione delle notifiche di esportazione, in particolare le sostanze o i gruppi di sostanze già iscritti nella parte 3 o soggetti alla procedura PIC in forza della convenzione di Rotterdam.

Aggiornamento dell'allegato V: divieti di esportazione

L'allegato II del regolamento sostituisce integralmente l'allegato V del regolamento 649/2012, che elenca le sostanze chimiche e gli articoli soggetti a divieto di esportazione ai sensi dell'articolo 15. La parte 1 riguarda gli inquinanti organici persistenti elencati negli allegati A e B della convenzione di Stoccolma; la parte 2 riguarda altre sostanze e prodotti, in particolare quelli contenenti mercurio.

Tra i principali effetti figurano:

  • l'inclusione di POP come aldrin, clordano, clordecone, dicofol, dieldrin, DDT, endosulfan, endrin, esaclorobenzene, esaclorobutadiene, mirex, pentaclorobenzene, toxafene e altri;
  • l'estensione o precisazione del divieto a specifiche sostanze bromurate, tra cui pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere, eptabromodifeniletere, decabromodifeniletere e PBB;
  • l'inserimento di sostanze e articoli contenenti mercurio, con un elenco dettagliato di prodotti soggetti al divieto, come saponi cosmetici contenenti mercurio, mercurio metallico e sue miscele, composti specifici del mercurio, lampade, batterie, interruttori, cosmetici, pesticidi, biocidi, antisettici topici e dispositivi di misura non elettronici.

Deroghe al divieto di esportazione

Per alcune voci l'allegato V prevede deroghe puntuali. In particolare:

  • il divieto non si applica a prodotti con aggiunta di mercurio essenziali per impieghi militari o di protezione civile, a prodotti per ricerca, taratura o campioni di riferimento, e ad alcuni componenti di ricambio quando non esistono alternative adeguate prive di mercurio;
  • per il PFOS e i relativi sali e fluoruro di perfluorottano sulfonile, è prevista una deroga per l'uso come abbattitori di nebbie nella cromatura dura a carattere non decorativo in sistemi a ciclo chiuso;
  • per il PFOA e sostanze correlate, il divieto riguarda in particolare le schiume antincendio che le contengono o possono contenerle;
  • per i composti del mercurio e i materiali contenenti mercurio, sono previste esclusioni limitate, ad esempio per ricerca o analisi di laboratorio in alcune voci.

Codici doganali e adeguamento tecnico

Il regolamento aggiorna anche i codici della nomenclatura combinata/HS relativi a varie sostanze elencate negli allegati, in coerenza con le modifiche intervenute nella nomenclatura doganale. La Commissione richiama espressamente l'obbligo di riesame della classificazione di ogni sostanza elencata nell'allegato I alla luce di tali modifiche.

Entrata in vigore, applicazione e effetti pratici

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1° luglio 2022. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Per gli operatori italiani ciò comporta la necessità di verificare, prima di ogni esportazione, se la sostanza o l'articolo rientri negli elenchi aggiornati degli allegati I o V del regolamento 649/2012, con particolare attenzione a notifiche, obblighi PIC, divieti di esportazione e eventuali deroghe applicabili.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'allegato I del regolamento 649/2012

L'allegato I è sostituito integralmente. L'elenco delle sostanze soggette a notifica di esportazione, delle sostanze assoggettabili alla procedura PIC e delle sostanze già soggette alla procedura PIC viene aggiornato per includere, escludere o riallineare numerose sostanze, tra cui diversi pesticidi (ad esempio benalaxyl, beta-ciflutrin, bromoxynil, clorpirifos, clorpirifos metile, fenamifos, mancozeb, metiocarb, tiacloprid, tiofanato-metile, e altri), sostanze industriali (come 2,4-DNT, MDA, mercurio, cadmio e composti, piombo, benzene come costituente, decaBDE e PFOA) e sostanze POP o soggette a restrizioni. Sono inoltre aggiornati i codici NC/Nomenclatura combinata per diverse voci.

Aggiornamento dell'allegato V e divieto di esportazione

L'allegato V è sostituito integralmente e amplia/precisa l'elenco delle sostanze chimiche e degli articoli soggetti a divieto di esportazione ai sensi dell'articolo 15 del regolamento 649/2012. Sono ricompresi gli POP elencati negli allegati A e B della convenzione di Stoccolma, nonché ulteriori sostanze e articoli contenenti mercurio, incluse specifiche lampade, batterie, interruttori, cosmetici, pesticidi e dispositivi di misurazione. Sono previste alcune deroghe, ad esempio per ricerca, taratura, campioni di riferimento, impieghi militari/protezione civile e taluni ricambi; per PFOS è prevista una specifica eccezione per gli abbattitori di nebbie nella cromatura dura in sistemi a ciclo chiuso.

Rimozioni e ricollocazioni di sostanze

Alcune sostanze vengono rimosse o spostate tra gli elenchi per effetto di modifiche normative o scientifiche. In particolare, l'idrazide maleica e i suoi sali di colina, potassio e sodio sono rimossi dall'allegato I, parte 1, perché l'uso non è più vietato nella sottocategoria dei prodotti fitosanitari; il dicofol è spostato verso l'allegato V in quanto vietato all'esportazione; l'ottabromodifeniletere è rimosso dagli elenchi di cui all'allegato I, parti 1 e 2, perché coperto dalla voce dell'allegato I, parte 3; l'inserimento di alcune sostanze nella parte 1 dell'allegato I è giustificato dalla necessità di agevolare la notifica di esportazione.

Allineamento con la convenzione di Rotterdam e con la normativa UE

Il regolamento dà attuazione alle iscrizioni o modifiche operate nell'allegato III della convenzione di Rotterdam e tiene conto delle decisioni dell'Unione su approvazioni/non approvazioni di sostanze attive ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, delle restrizioni REACH, del regolamento sui POP, della disciplina sul mercurio e della classificazione armonizzata CLP. La Commissione richiama espressamente il proprio obbligo di riesame della classificazione delle sostanze nell'allegato I ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento 649/2012.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1° luglio 2022. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesostanze chimiche pericolosepesticidiinquinanti organici persistentimercuriodogane

Testo integrale

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