Cassazione Civile, Sentenza n. 35081/2023 del 14/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della sentenza della CTR Campania che aveva annullato un avviso di accertamento relativo a IRES, IVA e IRAP per l'anno 2014 a carico di Ferkal s.r.l. in liquidazione. L'Ufficio aveva contestato la sussistenza di operazioni (forniture/servizi) ritenute fittizie sulla base di uno stralcio di p.v.c. del 24/05/2018 redatto a carico della Fratelli Dell'Era s.r.l.; la CTR aveva ritenuto invece che la contribuente avesse dimostrato l'effettività e la regolarità fiscale delle operazioni esibendo documentazione, anche bancaria. L'Agenzia ha impugnato per cassazione sostenendo errori di diritto e valutazione probatoria (richiamando, tra gli altri, art. 2700 c.c., artt. 2697 e 2727 c.c., art. 58 co.1 DL 331/93 e art. 8 co.1 lett. c) DPR 633/72).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che il p.v.c. prodotto dall'Ufficio possedesse valore probatorio idoneo a dimostrare l'inesistenza delle strutture/organizzazione delle società coinvolte e, dunque, a far gravare sulla contribuente l'onere di provare in modo sostanziale (non solo formale) l'effettiva esecuzione delle operazioni. La Corte ha inoltre precisato che il valore privilegiato del p.v.c. non riguarda la veridicità intrinseca di dichiarazioni di terzi e che, tuttavia, una volta dimostrata dall'Amministrazione l'insussistenza delle operazioni, la documentazione formale (fatture, DDT, movimenti bancari) esibita dal contribuente non è di per sé sufficiente a fornire la prova contraria. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Campania in diversa composizione per nuovo esame e liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 125 c.p.c. (domicilio digitale/pec)
Riconosciuta la validità della notifica a mezzo PEC effettuata ad uno solo dei co-difensori; la comunicazione PEC comunicata all'ordine ha efficacia estesa e non può essere limitata alle sole comunicazioni di cancelleria.
art. 2700 c.c.
Il p.v.c. (atto pubblico amministrativo) gode di fede privilegiata circa i fatti attestati dall'ufficiale, ma tale valore non è assoluto rispetto alla veridicità delle dichiarazioni rese da terzi o di documenti esaminati; ciò che è attestato può essere comunque confutato con prova contraria senza necessità di querela di falso.
art. 2697 c.c. (onere della prova)
Richiamato nel delineare il riparto dell'onere della prova: l'Amministrazione deve dimostrare l'insussistenza delle operazioni (anche mediante presunzioni), mentre una volta assolto tale onere il contribuente deve fornire prova efficace e sostanziale dell'effettiva esecuzione.
art. 2727 c.c.
Richiamato in relazione alle modalità probatorie tecniche; la Corte ne usa il riferimento per valutare la sufficienza delle prove offerte e il corretto riparto probatorio.
art. 58 co.1 DL 331/93
Norma rilevata dalla parte ricorrente in tema di presunzioni e fattispecie di operazioni inesistenti; la Corte ricorda che, in presenza di elementi probatori dell'Amministrazione, valgono le regole sul riparto dell'onere probatorio.
art. 8 co.1 lett. c) DPR 633/72
Richiamata in relazione ai presupposti della detrazione IVA e alla rilevanza della effettività dell'operazione: la detrazione è esclusa per operazioni inesistenti e, saltata la prova contraria del contribuente, la deduzione/non detrazione segue il risultato probatorio.
Massime di principio
- Il p.v.c. redatto da un pubblico ufficiale ha valore probatorio privilegiato rispetto ai fatti personalmente constatati e alle risultanze di cui l'ufficiale può avere diretto percepimento; tale documento può però essere confutato con prova contraria senza necessità di querela di falso.
- Quando l'Amministrazione dimostra, anche mediante presunzioni semplici o documenti ufficiali (es. stralcio di p.v.c.), l'insussistenza o la fittizietà di operazioni, l'onere probatorio si inverte: spetta al contribuente provare in modo sostanziale e non meramente formale l'effettiva esecuzione delle prestazioni contestate.
- La mera produzione di fatture, DDT, CMR e movimenti bancari tende a fornire una rappresentazione formale dell'operazione e, da sola, può risultare insufficiente a provare l'effettiva realtà di operazioni sospettate di essere fittizie; sono richieste prove concrete della struttura, della logistica e dell'effettivo compimento delle prestazioni (es. stock fisici, contratti di fornitura credibili, documentazione integrativa, testimonianze, attività aziendali coerenti).
- In tema di detrazione IVA per operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve fornire indizi idonei a mettere sull'avviso un operatore medio; se ciò avviene, il contribuente deve dimostrare di non essere consapevole e di aver adottato la diligenza massima esigibile.
- Le notifiche via PEC ad uno solo dei procuratori costituiti sono valide quando il destinatario era comunque il domicilio digitale processuale legittimamente comunicato, salva diversa specifica indicazione e compatibilmente con le regole sull'indicazione del domicilio digitale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 14 dic 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 35002/2023 del 14/12/2023
- Sentenza civile · 14 dic 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 35008/2023 del 14/12/2023
- Sentenza civile · 14 dic 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 35024/2023 del 14/12/2023
- Sentenza civile · 14 dic 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 35026/2023 del 14/12/2023
- Sentenza civile · 14 dic 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 35042/2023 del 14/12/2023
- Sentenza civile · 14 dic 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 35043/2023 del 14/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →