Sentenza n. 4790/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento, previa sospensione, - della determinazione dirigenziale di Roma Capitale del 16.12.2025, rep. QC/3391/2025 e prot. QC/148918/2025, relativa al lotto A.17 della gara indetta con d.d. del 14.2.2025 (rep. QC/462/2025, prot. QC/2025/14486, CIG: B5A7F58DA2), avente a oggetto: “Ottemperanza Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sezione Quinta Ter n.14197/2025 del 17.07.2025 e conseguente rettifica graduatoria definitiva afferente l’Avviso pubblico per l’affidamento di n. 31 concessioni di beni demaniali marittimi del Litorale di Roma Capitale, per finalità turistiche e ricreative […]” (pubblicata nell’albo pretorio in data 18.12.2025); - dell’allegato “A” alla suindicata d.d. 16.12.2025, recante “Rettifica graduatoria definitiva […]”; - del verbale del 12.12.2025 (prot. QC/ 148314), avente a oggetto: “gara telematica n. 4788 avviso pubblico per l’affidamento di n. 31 concessioni di beni demaniali marittimi del litorale di Roma Capitale per finalità turistiche e ricreative […]”; nonché per la dichiarazione di inefficacia della concessione-contratto, ove stipulata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di riammissione e rettifica della graduatoria definitiva del lotto A.17, con collocazione della controinteressata al primo posto, adottati in esecuzione di una precedente sentenza del TAR
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, originariamente prima classificata, ha contestato il verbale della commissione e la determinazione dirigenziale con cui la controinteressata, già esclusa per incongruità dell’offerta, è stata riammessa e collocata al primo posto dopo l’annullamento giudiziale dell’esclusione. Con unico motivo ha dedotto l’erronea interpretazione della precedente sentenza: secondo la ricorrente, l’amministrazione avrebbe dovuto rinnovare nel contraddittorio il giudizio di congruità dell’offerta, svolgendo un’adeguata istruttoria e fornendo una motivazione completa, anziché limitarsi alla riammissione. Roma Capitale ha eccepito la tardività, per applicabilità del termine di trenta giorni dell’art. 120 c.p.a., e l’inammissibilità, sostenendo che la ricorrente intendesse rimettere in discussione quanto già deciso inter partes. La controinteressata ha eccepito anch’essa l’inammissibilità e ha sostenuto che la riammissione fosse stata disposta non per automatica esecuzione della sentenza, ma perché non erano emersi elementi idonei a escludere la capacità solutoria dell’impresa. Il TAR ha esaminato direttamente il merito applicando il principio della ragione più liquida.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato e prescindendo dall’esame delle eccezioni pregiudiziali. Ha interpretato il vincolo conformativo della precedente sentenza nel contesto della lex specialis, rilevando che l’avviso pubblico non prevedeva come obbligatoria la verifica di congruità dell’offerta. La precedente pronuncia aveva censurato il quomodo della verifica già discrezionalmente avviata, per difetto di motivazione e mancato contraddittorio, ma non aveva imposto l’esercizio della verifica né necessariamente un nuovo giudizio negativo o positivo. L’amministrazione, pertanto, poteva riammettere l’offerta sulla base dei punteggi già attribuiti, non essendo emersi elementi tali da giustificarne l’esclusione. Il giudice ha richiamato i principi secondo cui la decisione di avviare o meno una verifica non obbligatoria è sindacabile solo per manifesta illogicità o irragionevolezza; la valutazione di congruità è espressione di discrezionalità tecnica; una motivazione rigorosa è necessaria soprattutto in caso di esito sfavorevole ed esclusione, mentre la mancata esclusione normalmente non richiede una motivazione specifica. La ricorrente, contestando l’aggiudicazione e il giudizio positivo di congruità, avrebbe dovuto indicare specifiche ragioni di insostenibilità dell’offerta della controinteressata e fornire almeno un principio di prova, senza limitarsi a censurare genericamente l’assenza di ulteriori approfondimenti. Tale onere non è stato assolto. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 120 c.p.a.
termine decadenziale di trenta giorni
La norma è stata richiamata dalla stazione appaltante per eccepire la tardività dell’impugnazione; il TAR non ha deciso l’eccezione, ritenendo sufficiente il rigetto nel merito secondo la ragione più liquida.
art. 60 c.p.a.
La disposizione ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa interlocuzione con le parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando la lex specialis non prevede come obbligatoria la verifica di congruità dell’offerta, la scelta dell’amministrazione di avviarla o non avviarla costituisce esercizio di discrezionalità ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità o irragionevolezza.
- L’annullamento giudiziale di una valutazione negativa di congruità per difetto di motivazione e mancato contraddittorio vincola l’amministrazione quanto alle modalità di esercizio del potere, ma non impone necessariamente l’avvio o la rinnovazione della verifica quando tale verifica non sia obbligatoria secondo la lex specialis.
- La valutazione di congruità dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica e non può essere sostituita dal giudice; il sindacato resta limitato alla manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, travisamento dei fatti e congruità dell’istruttoria.
- In caso di contestazione dell’aggiudicazione fondata sull’asserita incongruità dell’offerta positivamente valutata, il concorrente ricorrente deve indicare specifiche ragioni di insostenibilità e offrire elementi, almeno a livello di principio di prova, idonei a evidenziare la manifesta irragionevolezza o il travisamento della valutazione amministrativa.
- La mancata esclusione di un’offerta non richiede normalmente una motivazione specifica, diversamente dall’esclusione conseguente a una valutazione negativa di congruità, che deve essere sorretta da una motivazione rigorosa e analitica.
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