Sentenza del 25/11/2021 n. 36599 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il notaio impugnava gli avvisi di liquidazione notificatigli dall'Agenzia delle Entrate per imposta ipotecaria e di registro in misura proporzionale su un atto costitutivo di trust ("Trust House") da lui rogato e registrato telematicamente con versamento dell'imposta in misura fissa. Il ricorrente deduceva (1) la tardività dell'avviso, notificato oltre il termine decadenziale di 60 giorni dalla registrazione telematica; (2) che la responsabilità solidale del notaio si estendeva solo all'imposta principale (autoliquidata o integrativa desumibile dall'atto) e non alle imposte complementari o suppletive, che gravano esclusivamente sulle parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo (tardività) e accolto il secondo motivo: ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso del notaio. Ha affermato che l'avviso di liquidazione impugnato riguardava un'imposta di natura complementare (derivante da valutazioni giuridiche e accertamenti extratestuali sull'inquadramento del trust) e non l'imposta principale desumibile immediatamente dall'atto. Ne consegue che la responsabilità solidale del notaio non poteva essere invocata per quella pretesa. Sono stati enunciati principi di diritto secondo cui, anche in caso di registrazione telematica, il notaio è solidalmente responsabile solo per l'imposta principale (quella applicata al momento della registrazione o richiesta dall'ufficio per correggere errori desumibili dall'atto), mentre le imposte complementari/suppletive restano a carico delle parti. Spese compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 ottobre 1997, n. 463, art. 3 ter
"Procedure di controllo sulle autoliquidazioni. 1. Gli uffici controllano la regolarità dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte e qualora, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notificano, anche per via telematica, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del modello unico informatico, apposito avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata. Il pagamento è effettuato, da parte dei soggetti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, art. 10, lett. b), approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, entro quindici giorni dalla data della suindicata notifica; trascorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori computati dalla scadenza dell'ultimo giorno utile per la richiesta della registrazione e si applica la sanzione di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 47, art. 13. ..."
La procedura telematica di controllo e l'avviso entro 60 giorni sono rivolti all'integrazione dell'imposta quando il maggior dovuto risulta "sulla base degli elementi desumibili dall'atto". La norma non estende la responsabilità del notaio alle imposte che richiedono approfondimenti extratestuali o valutazioni interpretative.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57
"la responsabilità solidale del notaio (e del pubblico ufficiale in genere) 'non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive'"
Il notaio è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta con le parti solo nei limiti dell'imposta principale; la responsabilità non si estende alle imposte complementari e suppletive.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 42
"è principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica; è suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; è complementare l'imposta applicata in ogni altro caso"
Definisce la nozione di imposta principale, suppletiva e complementare: l'imposta principale comprende sia l'autoliquidazione al momento della registrazione sia l'integrazione richiesta dall'ufficio quando il maggior dovuto risulta dagli elementi dell'atto; ogni altra pretesa di segno diverso ha natura complementare o suppletiva.
D.P.R. 26 settembre 1973, n. 600, art. 64, comma 3
Richiamata per il concetto generale di responsabile d'imposta: il notaio, in quanto soggetto obbligato a richiedere la registrazione, assume la qualità di responsabile d'imposta ai fini della procedura di riscossione, senza perciò essere contribuente sostanziale quando il presupposto impositivo riguarda le parti.
Circolari Agenzia Entrate n. 6/E (05/02/2003) e n. 18/E (29/05/2013)
Indicano che nell'ambito del controllo automatizzato occorre riscontrare solo errori/omissioni oggettivi, univoci e immediatamente desumibili dall'atto, evitando valutazioni non univoche o che richiedano istruttoria.
Massime di principio
- Il notaio risponde solidalmente con le parti solo per l'imposta principale: quella pagata all'atto dell'autoliquidazione e quella integrativa che l'ufficio richiede se il maggior dovuto risulta in modo univoco e immediato dagli elementi dell'atto.
- La procedura telematica e il termine dei 60 giorni per l'avviso si applicano soltanto quando la discrepanza emerge "ex tabulis" dall'atto trasmesso; se la pretesa richiede valutazioni giuridiche, interpretazioni o accertamenti extratestuali, la pretesa ha natura complementare o suppletiva e non coinvolge la responsabilità solidale del notaio.
- La notificazione tardiva oltre i 60 giorni non determina automaticamente l'estinzione della responsabilità del notaio: la questione della tempestività va valutata congiuntamente alla natura (principale vs complementare) della pretesa.
- In pratica, se l'ufficio pretende imposte sulla base di una rinnovata qualificazione giuridica dell'atto (es. inquadramento del trust come trasferimento imponibile), questa pretesa tende ad essere complementare e rivolta alle parti, non al notaio.
- Indicazioni operative: verificare se il maggior dovuto sia desumibile in modo immediato dall'atto; se non lo è, eccepire la natura complementare della pretesa e opporsi alla responsabilità solidale del notaio; conservare tutta la documentazione MUI e l'autoliquidazione per esercitare eventuale rivalsa o compensazione.
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