Sentenza del 25/11/2021 n. 8417 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso di C.P.N. contro l'Avviso di Presa in Carico notificato per il pagamento di €65.513,67 relativo ad un Avviso di Accertamento a carico del padre deceduto. C.P.N. aveva rinunciato all'eredità con atto pubblico del 5 giugno 2019, anteriormente alla notifica dell'atto di riscossione. L'Agenzia contestava: (i) l'improcedibilità del ricorso di primo grado per violazione dei termini di cui all'art.17-bis D.Lgs.546/92; (ii) l'inammissibilità dell'impugnazione dell'Avviso di Presa in Carico (atto prodromico) ritenendosi impugnabile l'Intimazione di Pagamento notificata precedentemente; (iii) la presunta simulazione/fittizietà della rinuncia all'eredità e la configurabilità di abuso del diritto/evitamento della garanzia del credito tributario; (iv) la contraddittorietà della decisione della CTP che aveva ritenuto C.P.N. privo di legittimazione passiva e, al contempo, aveva deciso nel merito l'annullamento dell'atto.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Napoli ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado. Principali ragioni: (i) l'appello era tempestivamente notificato e ammissibile; (ii) non risultava provata la notifica dell'Intimazione di Pagamento agli eredi, pertanto C.P.N. aveva interesse e legittimazione ad impugnare l'Avviso di Presa in Carico; (iii) il requisito dei 90 giorni previsto dall'art.17-bis era rispettato in riferimento all'udienza; (iv) la rinuncia all'eredità, risultante da atto pubblico anteriore alla notifica, retroagisce alla data del decesso e rende il chiamato non obbligato per i debiti del de cuius; (v) la giurisprudenza recente (Cass. ord. n.24524/2021) non consente di configurare la simulazione della rinuncia unilaterale non recettizia, pertanto l'Agenzia non ha fornito prova efficace della fittizietà della rinuncia. Per questi motivi C.P.N. è privo di legittimazione passiva e l'appello è stato rigettato; spese di lite compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 546/1992, art. 19
L'Avviso di Presa in Carico, quale atto prodromico alla riscossione, è impugnabile davanti alla Commissione Tributaria; la Commissione lo ha ritenuto soggetto a giudizio ai sensi dell'art.19.
D.Lgs. 546/1992, art. 21
Riferimento alla disciplina dell'impugnazione degli atti tributari; l'Agenzia sosteneva l'inapplicabilità dell'impugnazione all'Avviso di Presa in Carico ma la CTR ha ritenuto diversamente quando l'atto produce effetti concretamente lesivi.
D.Lgs. 546/1992, art. 17-bis
Regola il termine minimo (90 giorni) fra notifica del ricorso e data dell'udienza; la CTR ha ritenuto rispettato il requisito verificando il computo in relazione all'udienza effettivamente tenutasi.
D.Lgs. 546/1992, art. 53
Disciplina i motivi dell'impugnazione in appello; la CTR ha ritenuto sufficientemente specifiche le censure dell'Agenzia, anche se riproposizione di censure di primo grado, in linea con giurisprudenza di legittimità.
DPR 600/1973, art. 65
Norma sulla notifica delle intimazioni di pagamento agli eredi; la CTR ha rilevato che non risultava provata la notifica dell'intimazione agli eredi e dunque l'Avviso di Presa in Carico era impugnabile.
Codice Civile, art. 519
Stabilisce gli effetti della rinuncia all'eredità; la rinuncia operando retroattivamente al momento della morte esclude l'obbligo del chiamato a rispondere dei debiti ereditari.
Codice Civile, art. 524
"se taluno rinunzia, benchè senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante ... al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti"
Prevede lo strumento a disposizione dei creditori pregiudicati dalla rinuncia: possono essere autorizzati a accettare l'eredità in nome del rinunziante per soddisfarsi sui beni ereditari; la CTR ha richiamato tale rimedio come alternativa alla teoria della simulazione.
Cassazione, ordinanza n.24524/2021
La Suprema Corte ha affermato l'impossibilità giuridica di configurare la simulazione della rinuncia all'eredità, trattandosi di negozio unilaterale non recettizio; tale principio è stato applicato dalla CTR per escludere la fittizietà della rinuncia non adeguatamente provata dall'Agenzia.
Cass. Sez. Unite, sent. n.27199/2017 e Cass. sent. n.27784/2020
Citazioni giurisprudenziali richiamate dalla CTR in tema di specificità dei motivi d'appello e interpretazione dell'atto di gravame (sufficiente che le censure siano ricavabili in termini inequivoci).
Massime di principio
- La rinuncia all'eredità, fatta con atto pubblico e anteriore alla notifica di atti di riscossione, retroagisce al momento del decesso e normalmente esclude la responsabilità del chiamato per i debiti del de cuius.
- La simulazione o accordo preordinato di rinuncia difficilmente è riconosciuto dalla giurisprudenza quando si tratta di rinuncia unilaterale non recettizia; il creditore pregiudicato deve utilizzare il rimedio previsto dall'art.524 c.c. per ottenere l'accettazione dell'eredità in nome del rinunziante.
- L'Avviso di Presa in Carico, pur essendo atto prodromico, può essere impugnato davanti alla Commissione Tributaria se produce effetti di pretesa e se il destinatario ha interesse a evitarne le conseguenze (ad es. quando non è stata provata la notifica della precedente Intimazione).
- In tema processuale, i termini del D.Lgs. 546/92 (es. art.17-bis) vanno valutati considerando il computo tra notifica del ricorso e data dell'udienza; è sufficiente che intercorrano oltre 90 giorni tra notifica e udienza. Le doglianze di appello devono comunque consentire di ricostruire, anche implicitamente, le ragioni di censura.
- Se si sospetta un'operazione volta ad eludere l'azione dei creditori (donazioni, rinunce), l'onere probatorio grava sull'Amministrazione che deve dimostrare la fittizietà o l'abuso; data la giurisprudenza recente, tale prova può risultare particolarmente gravosa.
- Per il creditore pubblico interessato (es. Agenzia delle Entrate), prima di procedere alla riscossione contro i chiamati all'eredità, è importante verificare la documentazione di notifica delle intimazioni e valutare l'azione prevista dall'art.524 c.c. se ritiene pregiudizievole una rinuncia.
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