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Sentenza

Sentenza del 25/11/2021 n. 1430 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Amministrazione ha impugnato le sentenze di primo grado che avevano favorevolmente deciso sui ricorsi introdotti dalle due società e dai soci, chiedendo la conferma degli avvisi di accertamento per l'anno 2011. Gli avvisi contestano l'utilizzo di fatture relative a sponsorizzazioni e pubblicità ritenute per operazioni oggettivamente inesistenti (emesse da associazioni sportive e da una s.r.l.), la disconoscimento della deducibilità dei costi e della detrazione IVA, nonché l'imputazione pro quota dei maggiori redditi ai soci. L'Agenzia ha basato l'accertamento su indagini bancarie (bonifici e prelevamenti in contanti), inattività delle controparti emittenti, incongruenze documentali e l'evidente sproporzione tra costi pubblicitari e risultati economici delle società; i contribuenti hanno prodotto principalmente materiale fotografico e dichiarazioni tardive che il giudice di appello ha ritenuto non idonee a superare gli indizi probatori dell'Ufficio.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto gli appelli dell'Agenzia delle Entrate, integralmente riformato le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale e confermato gli avvisi di accertamento nei confronti di XX sas, XY srl e l'imputazione pro quota ai soci. Sono stati confermati i maggiori redditi, la perdita della detrazione IVA relativa alle fatture ritenute inesistenti e l'illegittimità della deducibilità dei costi ritenuti non inerenti o sproporzionati. Sono state altresì confermate le sanzioni amministrative irrogate. La CTR ha liquidato le spese del doppio grado in favore dell'Agenzia delle Entrate: complessivamente 20.000 euro così ripartiti (14.000 euro a carico di XX sas e dei 4 soci in solido; 6.000 euro a carico di XY srl e 4.000 euro a favore dell'Agenzia delle Entrate di Treviso, a carico dei soci Caio, Tizia e Caia), oltre alle spese prenotate a debito. (Nel dispositivo la CTR ha richiamato e confermato, nei dettagli di motivazione, gli importi indicati negli avvisi: per XX sas recupero costi 372.000 euro + IVA 78.000 euro con rettifiche di reddito e IRAP e sanzione pari a 192.420 euro; per XY srl recupero costi 192.000 euro con IVA 40.200 euro e sanzione pari a 158.400 euro, con le relative maggiori imposte indicate in motivazione).

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 74, comma 2

    La deducibilità delle spese di sponsorizzazione è ammessa solo se il contribuente dimostra l'inerenza, la congruità e il concreto vantaggio potenziale; nel caso concreto la CTR richiama l'orientamento della Cassazione che richiede la dimostrazione dell'effettivo ritorno economico.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)

    Applica la presunzione, nelle società a ristretta base partecipativa, di attribuzione pro-quota ai soci degli utili non contabilizzati; ciò determina inversione dell'onere della prova a carico dei soci che devono dimostrare l'accantonamento o il reinvestimento dei maggiori ricavi.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41-bis

    Norma richiamata in relazione agli avvisi notificati ai soci per l'imputazione per trasparenza dei maggiori redditi societari.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 1

    Principio processuale richiamato per la condanna alle spese del doppio grado a favore dell'Agenzia delle Entrate.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53

    Richiamata nella controversia in ordine alla presunta carenza dei motivi di impugnazione; la CTR ha ritenuto che gli appelli dell'Amministrazione fossero sufficientemente motivati.

  • D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito), art. 83, comma 7, lett. h)

    Norma emergenziale che ha consentito la trattazione a trattazione scritta per motivi organizzativi e procedurali durante il periodo indicato; la controversia è stata trattata con questa modalità.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi consolidati)

    Il principio che l'Amministrazione, quando ritiene le fatture riferite a operazioni inesistenti, deve fornire elementi probatori dell'inesistenza e che poi grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni; inoltre autocertificazioni e dichiarazioni di parte tardive hanno scarso valore probatorio.

Massime di principio

  • Se l'Agenzia delle Entrate fornisce indizi precisi e concordanti (es. inattività della controparte, prelevamenti immediati in contanti dopo accrediti, mancanza di movimentazioni coerenti con attività dichiarata), l'onere della prova si sposta sul contribuente che deve dimostrare l'effettiva esecuzione delle prestazioni.
  • Fatture e regolarità formale delle scritture contabili non sono di per sé sufficienti a provare l'effettività di operazioni sospette: servono elementi probatori complementari e contemporanei (contratti dettagliati, elenchi partecipanti, report eventi, fatture dei fornitori terzi, documentazione logistica, originali digitali).
  • Materiale fotografico e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà depositate tardivamente e senza contestualizzazione hanno scarso valore probatorio e possono essere considerate indizi di compiacenza.
  • La sproporzione evidente tra costi sostenuti per sponsorizzazioni/pubblicità e i risultati economici dell'impresa (utile molto basso rispetto agli esborsi) costituisce indice di antieconomicità e può rafforzare il sospetto di operazioni non effettive.
  • Nelle società a base ristretta o familiari il giudice presumerà l'attribuzione pro quota ai soci dei maggiori redditi non dichiarati, salvo prova contraria adeguata da parte dei soci.
  • Per difendersi efficacemente: conservare e produrre documentazione preventiva e contestuale (file originali foto/video, contratti con dettagli sulle prestazioni, liste partecipanti, fatture dei fornitori degli eventi, conferme di alberghi/fornitori), rispondere e partecipare all'istruttoria già in fase di verifica e non solo in giudizio, e fornire prove economiche dell'effettivo ritorno sull'investimento pubblicitario (incremento clienti/ricavi riconducibile alle attività).
  • Indizi finanziari (bonifici tracciati, prelevamenti in contanti immediati, assenza di altre movimentazioni coerenti con l'attività) sono particolarmente persuasivi; la loro presenza impone al contribuente di fornire una spiegazione documentale precisa e credibile.

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