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Sentenza

Sentenza del 25/11/2021 n. 1435 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune notificò sette avvisi di accertamento (IMU per 2013-2016 e TASI per 2014-2016) contestando il parziale/omesso versamento. L'ente ecclesiastico chiese annullamento in autotutela invocando l'esenzione, ma il Comune rilevò che gli immobili erano inagibili/inutilizzati e non destinati ad attività di culto, applicando comunque la riduzione del 50% prevista per gli immobili inagibili e annunciando la decurtazione delle sanzioni. Successivamente il Comune riformulò gli avvisi senza sanzioni e l'ente impugnò tali atti. In primo grado la CTP rigettò i ricorsi ritenendo che l'esenzione richiede la compresenza di requisiti soggettivi (ente non commerciale che svolga attività esenti) e oggettivi (utilizzo/destinazione esclusiva dell'immobile per le attività esenti). In appello la CTR ha confermato il rigetto, respingendo anche le eccezioni procedurali (mancanza di PVC, vizio di motivazione, principio di affidamento) e rigettando l'istanza di sospensione.

La decisione

Gli appelli sono stati rigettati e le sentenze di primo grado confermate. La Corte territoriale ha ritenuto che: l'esenzione IMU/TASI richiede sia il requisito soggettivo che quello oggettivo e che l'inagibilità/inutilizzo dell'immobile comporta la perdita della destinazione funzionale richiesta per l'esenzione; la motivazione degli avvisi era sufficiente anche per relationem; il processo verbale di constatazione non è obbligatorio per le verifiche 'a tavolino'; il principio di buona fede/affidamento può giustificare la riduzione delle sanzioni ma non l'annullamento dell'imposta dovuta; la richiesta di sospensione è stata rigettata per mancanza di identità di parti e questioni rispetto ad altre cause; le spese dei due gradi sono compensate per la natura interpretativa della controversia.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (art. 7, comma 1, lett. i))

    L'esenzione prevista richiede la compresenza di un requisito soggettivo (ente che svolge le attività esenti e che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) e di un requisito oggettivo (svolgimento esclusivo nell'immobile delle predette attività). L'immobile deve essere direttamente utilizzato per l'attività esente.

  • Accordo di Villa Madama 1984 (art. 7, comma 4)

    Non va interpretato isolatamente: il richiamo conferma la necessità che l'immobile sia direttamente e concretamente destinato alle attività esenti; la sola assenza di attività profane non è sufficiente se manca l'utilizzo/destinazione dell'immobile.

  • legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente, art. 10)

    Consente, in presenza di buona fede o difficoltà interpretative, la riduzione o esclusione delle sanzioni amministrative; il Comune ha applicato tale principio decurtando le sanzioni.

  • legge 27 luglio 2000, n. 212 (art. 7)

    Consente la motivazione per relationem degli atti impositivi quando il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza degli atti richiamati; in tali casi non si configura vizio invalidante della motivazione.

  • legge 7 gennaio 1929, n. 4 (art. 24)

    Il processo verbale di constatazione è previsto per accessi, ispezioni e verifiche in loco; non sussiste obbligo di PVC per le verifiche documentali 'a tavolino', per le quali il termine dilatorio dei 60 giorni non trova applicazione.

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (art. 87)

    Richiamato come norma che contribuisce a definire il requisito soggettivo (enti non commerciali) cui si riferisce l'art. 7 del d.lgs. 504/1992.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 17-bis)

    Norma procedurale richiamata in relazione all'istanza deflattiva prodotta dal contribuente prima del giudizio; disciplina le procedure di composizione stragiudiziale del contenzioso tributario.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 15, comma 2)

    Consente la compensazione delle spese processuali per ragioni di natura interpretativa; la CTR ha compensato le spese dei due gradi per la natura interpretativa della controversia.

Massime di principio

  • L'esenzione IMU/TASI per enti ecclesiastici richiede contempo raneamente un requisito soggettivo (ente non commerciale che svolga attività esenti) e un requisito oggettivo: l'immobile deve essere direttamente e concretamente utilizzato/destinato esclusivamente all'attività esente.
  • Un immobile inagibile o inutilizzato può perdere la 'destinazione' richiesta dalla norma agevolativa; l'assenza di utilizzo concretizza la mancanza del requisito oggettivo e quindi l'esclusione dall'esenzione.
  • La mancata redazione di un processo verbale di constatazione non è necessariamente vizio quando l'accertamento è frutto di verifiche documentali 'a tavolino'; l'obbligo del PVC riguarda le verifiche in loco (accessi/ispezioni).
  • La motivazione per relationem degli atti tributari è legittima se il contribuente aveva già integrale conoscenza degli atti richiamati (att i generali pubblicati), perciò non sempre costituisce vizio di motivazione invalidante.
  • Il comportamento precedente dell'amministrazione che abbia tollerato o omesso controlli può giustificare, per ragioni di affidamento e buona fede, la riduzione o esclusione delle sanzioni, ma di regola non annulla il principio impositivo se sussistono i presupposti dell'imposta.
  • La richiesta di sospensione in relazione a giudizi pendenti davanti alla Cassazione necessita di dimostrare identità di parti e identità delle questioni di fatto e diritto; l'esistenza di pronunce su questioni similari non impedisce comunque il deciso conforme a giurisprudenza consolidata.
  • Le rettifiche in diminuzione di precedenti avvisi non costituiscono nuove pretese autonome e pertanto, se compatibili, non sono soggette a nuove decorrenze di decadenza del potere impositivo.

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