Sentenza del 25/11/2021 n. 1435 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune notificò sette avvisi di accertamento (IMU per 2013-2016 e TASI per 2014-2016) contestando il parziale/omesso versamento. L'ente ecclesiastico chiese annullamento in autotutela invocando l'esenzione, ma il Comune rilevò che gli immobili erano inagibili/inutilizzati e non destinati ad attività di culto, applicando comunque la riduzione del 50% prevista per gli immobili inagibili e annunciando la decurtazione delle sanzioni. Successivamente il Comune riformulò gli avvisi senza sanzioni e l'ente impugnò tali atti. In primo grado la CTP rigettò i ricorsi ritenendo che l'esenzione richiede la compresenza di requisiti soggettivi (ente non commerciale che svolga attività esenti) e oggettivi (utilizzo/destinazione esclusiva dell'immobile per le attività esenti). In appello la CTR ha confermato il rigetto, respingendo anche le eccezioni procedurali (mancanza di PVC, vizio di motivazione, principio di affidamento) e rigettando l'istanza di sospensione.
La decisione
Gli appelli sono stati rigettati e le sentenze di primo grado confermate. La Corte territoriale ha ritenuto che: l'esenzione IMU/TASI richiede sia il requisito soggettivo che quello oggettivo e che l'inagibilità/inutilizzo dell'immobile comporta la perdita della destinazione funzionale richiesta per l'esenzione; la motivazione degli avvisi era sufficiente anche per relationem; il processo verbale di constatazione non è obbligatorio per le verifiche 'a tavolino'; il principio di buona fede/affidamento può giustificare la riduzione delle sanzioni ma non l'annullamento dell'imposta dovuta; la richiesta di sospensione è stata rigettata per mancanza di identità di parti e questioni rispetto ad altre cause; le spese dei due gradi sono compensate per la natura interpretativa della controversia.
Norme richiamate
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (art. 7, comma 1, lett. i))
L'esenzione prevista richiede la compresenza di un requisito soggettivo (ente che svolge le attività esenti e che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) e di un requisito oggettivo (svolgimento esclusivo nell'immobile delle predette attività). L'immobile deve essere direttamente utilizzato per l'attività esente.
Accordo di Villa Madama 1984 (art. 7, comma 4)
Non va interpretato isolatamente: il richiamo conferma la necessità che l'immobile sia direttamente e concretamente destinato alle attività esenti; la sola assenza di attività profane non è sufficiente se manca l'utilizzo/destinazione dell'immobile.
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente, art. 10)
Consente, in presenza di buona fede o difficoltà interpretative, la riduzione o esclusione delle sanzioni amministrative; il Comune ha applicato tale principio decurtando le sanzioni.
legge 27 luglio 2000, n. 212 (art. 7)
Consente la motivazione per relationem degli atti impositivi quando il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza degli atti richiamati; in tali casi non si configura vizio invalidante della motivazione.
legge 7 gennaio 1929, n. 4 (art. 24)
Il processo verbale di constatazione è previsto per accessi, ispezioni e verifiche in loco; non sussiste obbligo di PVC per le verifiche documentali 'a tavolino', per le quali il termine dilatorio dei 60 giorni non trova applicazione.
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (art. 87)
Richiamato come norma che contribuisce a definire il requisito soggettivo (enti non commerciali) cui si riferisce l'art. 7 del d.lgs. 504/1992.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 17-bis)
Norma procedurale richiamata in relazione all'istanza deflattiva prodotta dal contribuente prima del giudizio; disciplina le procedure di composizione stragiudiziale del contenzioso tributario.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 15, comma 2)
Consente la compensazione delle spese processuali per ragioni di natura interpretativa; la CTR ha compensato le spese dei due gradi per la natura interpretativa della controversia.
Massime di principio
- L'esenzione IMU/TASI per enti ecclesiastici richiede contempo raneamente un requisito soggettivo (ente non commerciale che svolga attività esenti) e un requisito oggettivo: l'immobile deve essere direttamente e concretamente utilizzato/destinato esclusivamente all'attività esente.
- Un immobile inagibile o inutilizzato può perdere la 'destinazione' richiesta dalla norma agevolativa; l'assenza di utilizzo concretizza la mancanza del requisito oggettivo e quindi l'esclusione dall'esenzione.
- La mancata redazione di un processo verbale di constatazione non è necessariamente vizio quando l'accertamento è frutto di verifiche documentali 'a tavolino'; l'obbligo del PVC riguarda le verifiche in loco (accessi/ispezioni).
- La motivazione per relationem degli atti tributari è legittima se il contribuente aveva già integrale conoscenza degli atti richiamati (att i generali pubblicati), perciò non sempre costituisce vizio di motivazione invalidante.
- Il comportamento precedente dell'amministrazione che abbia tollerato o omesso controlli può giustificare, per ragioni di affidamento e buona fede, la riduzione o esclusione delle sanzioni, ma di regola non annulla il principio impositivo se sussistono i presupposti dell'imposta.
- La richiesta di sospensione in relazione a giudizi pendenti davanti alla Cassazione necessita di dimostrare identità di parti e identità delle questioni di fatto e diritto; l'esistenza di pronunce su questioni similari non impedisce comunque il deciso conforme a giurisprudenza consolidata.
- Le rettifiche in diminuzione di precedenti avvisi non costituiscono nuove pretese autonome e pertanto, se compatibili, non sono soggette a nuove decorrenze di decadenza del potere impositivo.
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