Sentenza del 25/11/2021 n. 961 - Corte di Giustizia UE
Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 2 - Operazione soggetta a IVA - Nozione - Articolo 168, lettera a), e articolo 176 - Diritto a detrazione dell'IVA pagata a monte - Diniego - Servizi pubblicitari qualificati come eccessivamente costosi e non proficui dall'amministrazione finanziaria - Assenza di fatturato generato a beneficio del soggetto passivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La Amper Metal ha detratto l'IVA pagata su servizi pubblicitari (apposizione di adesivi su automobili in occasione di gare automobilistiche). L'amministrazione finanziaria ungherese ha negato la detrazione sostenendo che i servizi erano troppo costosi, non proficui e privi di nesso con l'attività economica della società (nessun aumento del fatturato), ravvisando una violazione dei criteri di "gestione ragionevole" della normativa fiscale nazionale.
La decisione
La Corte di giustizia (pronuncia pregiudiziale) ha stabilito che, ai fini dell'art. 168 lett. a) della direttiva 2006/112/CE, il diritto alla detrazione dell'IVA sussiste se i beni o i servizi acquistati a monte costituiscono un'operazione soggetta all'IVA e presentano un nesso diretto e immediato con operazioni imponibili a valle oppure con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo (a titolo di spese generali). La Corte ha dichiarato che: (i) la valutazione della redditività economica (es. aumento del fatturato) non è rilevante per l'esercizio del diritto a detrazione; (ii) il prezzo fatturato superiore al valore di mercato o a un riferimento fissato dall'amministrazione non giustifica, di per sé, il diniego della detrazione in operazioni tra parti indipendenti; (iii) la base imponibile e quindi l'IVA detraibile si determinano sulla base del corrispettivo effettivamente pagato risultante dalla fattura; (iv) l'art. 80 (rettifica al valore normale) non si applica se non sussistono legami stretti tra le parti. La Corte ha rimesso al giudice nazionale l'accertamento materiale se i servizi pubblicitari avessero realmente un nesso diretto/immediato con l'attività imponibile della Amper Metal o costituissero spese non professionali escluse dal diritto a detrazione (art. 176).
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE, art. 2, par. 1, lett. c)
"Sono soggette all'IVA le operazioni seguenti: (...) c) le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale"
Definisce la nozione di operazione imponibile: una prestazione di servizi è imponibile se è effettuata a titolo oneroso, ossia se sussiste uno scambio di prestazioni reciproche tra prestatore e beneficiario.
Direttiva 2006/112/CE, art. 73
"Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ... la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare ... comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni."
La base imponibile è costituita dal corrispettivo pattuito e pagato tra le parti; non è determinata in base a un valore oggettivo di mercato, salvo eccezioni previste dalla direttiva.
Direttiva 2006/112/CE, art. 80, par. 1
testo citato nella sentenza
Consente agli Stati membri, per prevenire elusione/evazione, di determinare la base imponibile al valore normale in caso di operazioni effettuate tra soggetti legati da stretti vincoli (familiari, di proprietà, gestionali, ecc.). Non è applicabile tra parti indipendenti come nel caso di specie.
Direttiva 2006/112/CE, art. 168, lett. a)
"Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto ... di detrarre ... l'IVA dovuta o assolta ... per i beni ... e per i servizi ... resi da un altro soggetto passivo."
Stabilisce il diritto alla detrazione in funzione della destinazione prospettica dei beni/servizi a operazioni imponibili; la detrazione non può essere subordinata a prova di economicità o aumento di fatturato.
Direttiva 2006/112/CE, art. 176, primo comma
"In ogni caso, saranno escluse dal diritto a detrazione le spese non aventi un carattere strettamente professionale, quali le spese suntuarie, di divertimento o di rappresentanza."
Limita il diritto a detrazione per spese non strettamente professionali; spetta all'amministrazione/judice nazionale valutare se una spesa rientri in tale categoria.
Legge ungherese sull'IVA, art. 119, 120
Prevedono regole nazionali su nascita del diritto a detrazione e condizioni di utilizzo dei beni/servizi ai fini di operazioni soggette ad imposta; la Corte ha verificato la compatibilità di tali disposizioni con la direttiva UE.
Legge ungherese sull'imposta sulle società, art. 8 e allegato 3 punto 4
Norme fiscali nazionali che escludono dalla deducibilità i costi ritenuti contraddittori con una "gestione ragionevole" (es. servizi il cui corrispettivo supera soglie e siano ritenuti antieconomici). La Corte ha ritenuto che criteri basati su antieconomicità non possono essere usati per negare il diritto alla detrazione ai sensi della direttiva.
Massime di principio
- Il diritto alla detrazione IVA si valuta in funzione della destinazione prospettica dei beni e servizi all'attività imponibile: è necessario che l'operazione a monte sia imponibile e che vi sia un nesso diretto e immediato con operazioni a valle o con il complesso dell'attività (spese generali).
- La detrazione non può essere negata sulla base della mancanza di redditività o dell'assenza di un aumento del fatturato: l'ineconomicità dell'operazione non è, di per sé, motivo valido ai sensi della direttiva per sottrarre il diritto alla detrazione.
- Il prezzo pagato tra parti indipendenti (corrispettivo fatturato) determina la base imponibile e l'IVA detraibile; un prezzo superiore al valore di mercato non giustifica automaticamente il diniego della detrazione, salvo casi di legami stretti richiamati dall'art. 80.
- Spetta all'amministrazione o al giudice nazionale verificare oggettivamente il contenuto dell'operazione e l'esistenza del nesso diretto/immediato: se manca tale nesso, la detrazione può essere negata perché la spesa non è inerente all'attività imponibile.
- Le spese non strettamente professionali (suntuarie, di rappresentanza, ecc.) restano escluse dalla detrazione ai sensi dell'art. 176; l'amministrazione deve provare che la spesa rientra in tale categoria.
- In pratica, in controversie simili il contribuente dovrà dimostrare (o almeno non essere contraddetto oggettivamente) che il servizio acquistato è stato destinato all'attività imponibile o costituisce spesa generale dell'impresa; l'amministrazione dovrà invece fornire elementi oggettivi (contenuto, finalità, nesso) per negare la detrazione.
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