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Sentenza

Sentenza del 25/11/2021 n. 726 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento che ha disposto il recupero di euro 22.084,76 (più sanzioni e interessi) per indebita utilizzazione di Crediti d'Imposta per investimenti in aree svantaggiate ex art. 62, comma 1, lett. d) L. 27/12/2002 n. 289. L'Ufficio aveva riscontrato che, nel 2006, il limite massimo compensabile era di euro 51.510,00 mentre la società aveva compensato complessivi euro 73.594,76, superando il limite per euro 22.084,76. In appello il contribuente ha dedotto: 1) nullità dell'avviso per omessa motivazione; 2) decadenza/prescrizione dei poteri di recupero perché il credito era noto all'Amministrazione e quindi assoggettato al termine più breve dell'art. 43 DPR 600/73 (quattro anni). L'Amministrazione ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità e, nel merito, ha sostenuto la correttezza della motivazione e l'applicabilità dei termini speciali (art. 27 commi 16-20 del D.L. n.185/2008 conv. L. n.2/2009) che prevedono un termine di decadenza di otto anni per l'atto di recupero.

La decisione

Il Collegio ha ritenuto ammissibile l'appello ma, nel merito, lo ha rigettato. Ha confermato che la Commissione Tributaria Provinciale aveva adeguatamente motivato la decisione (nessa nullità dell'avviso per difetto di motivazione) e che per gli atti di recupero relativi a utilizzi indebiti di crediti d'imposta trova applicazione la disciplina speciale di cui all'art. 27, comma 16, del D.L. n.185/2008 (conv. L. n.2/2009) che fissa il termine di decadenza in otto anni dall'utilizzo. Pertanto l'avviso notificato il 13/12/2012 relativo all'annualità 2006 era tempestivo (termine decadenziale 31/12/2014). Appello respinto; la società soccombente è condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 3.500,00.

Norme richiamate

  • L. 27/12/2002 n. 289, art. 62 comma 1 lett. d)

    Norma che prevedeva il credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate, origine del credito contestato; utilizzata per definire l'oggetto della pretesa impositiva.

  • DPR 29/09/1973 n. 600, art. 43 comma 1

    gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione

    Norma generale sui termini per la notifica degli avvisi di accertamento (4 anni). La Corte territoriale ha ritenuto che essa non sia applicabile agli atti di recupero per indebita utilizzazione di crediti d'imposta quando opera la disciplina speciale di cui all'art. 27 D.L. n.185/2008.

  • D.L. n.185/2008 art. 27, comma 16 (conv. L. n.2/2009)

    l'atto ... emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ... deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo

    Disciplina speciale che fissa un termine di decadenza ottennale per gli atti di recupero relativi a crediti d'imposta indebitamente utilizzati in compensazione, applicabile indipendentemente dall'originaria esistenza o meno del credito; prevale sulla disciplina generale dell'art. 43 DPR 600/73.

  • L. 30/12/2004 n. 311 art. 1 comma 421

    Richiamata come norma che individua l'atto di recupero cui si riferisce la disciplina speciale dell'art. 27 D.L. n.185/2008.

  • D.Lgs. 9/7/1997 n. 241, art. 17

    Norma sul meccanismo della compensazione dei crediti tramite modello F24; contesto normativo rispetto all'utilizzo dei crediti in compensazione.

  • Giurisprudenza (Cass. SS.UU. n.27199/2017 e altre)

    Principi sulla specificità dei motivi d'appello (atto di appello deve contenere la parte volitiva e argomentativa ma va interpretata restrittivamente la sanzione di inammissibilità) e su quando la riproposizione delle ragioni di primo grado è adeguata. Ulteriori sentenze (Cass. sez. V n.19237/2017; Cass. n.24093/2020) confermano l'applicabilità dell'art.27 D.L.185/2008 e l'interpretazione secondo cui il termine ottennale si applica sia ai crediti inesistenti sia a quelli non spettanti per uso non corretto.

Massime di principio

  • Quando si contesta un recupero relativo a indebita utilizzazione di crediti d'imposta in compensazione, verificare se l'atto è qualificabile come "atto di recupero" ai sensi dell'art. 27 D.L. n.185/2008 (conv. L. n.2/2009): in tal caso opera il termine decadenziale di 8 anni dall'utilizzo, non il termine generale di 4 anni dell'art. 43 DPR 600/73.
  • La circostanza che l'Amministrazione conoscesse l'esistenza del credito non converte automaticamente il caso nel regime ordinario di accertamento né determina la decadenza se l'atto è un recupero disciplinato dall'art. 27: conta la qualificazione giuridica dell'atto e la norma speciale applicabile.
  • L'omessa motivazione dell'atto impositivo è sanzionabile solo se il contenuto dell'atto non consente al destinatario di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa; il giudice verifica se la motivazione del primo grado è stata adeguata e comprensibile.
  • Nel processo tributario la specificità dei motivi d'appello va valutata in modo non eccessivamente formale: se dall'atto di gravame emergono chiaramente le doglianze (anche se riproposte dal primo grado) l'appello è ammissibile e il merito va esaminato.
  • In casi analoghi, prima di proporre impugnazione, controllare date di utilizzo in compensazione e data di notifica dell'atto di recupero per valutare tempestività rispetto al termine ottennale; altresì valutare ragioni probatorie sull'effettivo superamento dei limiti di compensazione.

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