Sentenza del 27/02/2020 n. 260 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Agevolazioni per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento - Esenzione dell'imposta di Registro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contenzioso sull'obbligo di pagamento dell'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa (€50) relativa ad un atto del 02/05/2018, redatto a seguito di procedimento di mediazione e registrato dal notaio in esenzione. Il notaio ha invocato l'art. 17 D.Lgs. 28/2010 per ottenere l'esenzione dalle imposte; l'Agenzia ha invece ritenuto applicabile l'art. 10 del D.Lgs. 23/2011 (nella versione richiamata), che assoggetta gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento all'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa e sopprime alcune esenzioni.
La decisione
Il Tribunale ha rigettato l'appello del notaio confermando la decisione di primo grado (CTP) che aveva respinto il ricorso. La Corte ha ritenuto che l'art. 17 D.Lgs. 28/2010 esenti dal pagamento di bollo, tasse e diritti gli atti del procedimento di mediazione e preveda l'esenzione dell'imposta di registro entro il limite di valore di €50.000, ma non escluda il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale. Ha prevalso l'interpretazione secondo cui l'art. 10 del D.Lgs. 23/2011 (come modificato) impone l'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento; conseguentemente l'avviso di liquidazione è stato ritenuto legittimo. Il notaio è stato condannato alle spese di lite, liquidate in €300,00.
Norme richiamate
D.Lgs. 28/2010, art. 17
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti da bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente
L'art. 17 riconosce un'esenzione generale da bolli, tasse e diritti per gli atti del procedimento di mediazione e un'esenzione specifica dell'imposta di registro per il verbale entro il limite di valore; tuttavia non prevede espressamente l'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale.
D.Lgs. 23/2011, art. 10 (come modificato dall'art. 26 D.Lgs. 12/2013)
Gli atti ... e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie
La norma impone che gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento siano assoggettati all'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa (€50) e dispiega una regola di prevalenza/soppressione delle esenzioni per tali atti; perciò anche se il verbale di mediazione gode di alcune esenzioni, non si estende automaticamente alle imposte ipotecaria/catastale previste dall'art. 10.
Massime di principio
- L'esenzione prevista dall'art. 17 D.Lgs. 28/2010 riguarda bolli, tasse e diritti relativi al procedimento di mediazione e l'imposta di registro (entro il limite di valore indicato), ma non comporta automaticamente l'esenzione dall'imposta ipotecaria e catastale prevista per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali.
- Quando un accordo di mediazione comporta la costituzione o il trasferimento di diritti reali suscettibili di trascrizione, va verificata l'applicabilità dell'art. 10 D.Lgs. 23/2011: tale disposizione tende a imporre l'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa anche se l'atto nasce in sede di mediazione.
- Non è ammessa l'interpretazione analogica per estendere ulteriori esenzioni non previste espressamente dalla normativa specifica: le esenzioni previste per la mediazione non abrogano né sovvertono la disciplina speciale che impone imposte fisse per gli atti reali.
- Il notaio che riceve o trascrive l'accordo è tenuto a verificare e adempiere agli obblighi fiscali correlati al contenuto materiale dell'atto; in caso di omessa riscossione, può essere chiamato a rispondere in qualità di sostituto d'imposta.
- Per future situazioni simili, valutare separatamente (i) la natura formale dell'atto (verbale di mediazione) e le esenzioni formali riconosciute, e (ii) il contenuto sostanziale dell'accordo (costituzione/trasferimento di diritti reali) soggetto alla disciplina fiscale degli atti reali; seguire la regola specifica (art. 10 D.Lgs. 23/2011) quando applicabile.
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