Sentenza n. 416/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento - del provvedimento -OMISSIS-emesso dal Questore di Caserta in data 25/11/2024 e notificato al ricorrente in data 26/11/2024 avente ad oggetto il respingimento della richiesta presentata dall’odierno ricorrente in data 02/08/2024 volta ad ottenere il rilascio della licenza di porto d’armi uso sport; - del parere sfavorevole espresso dal Commissariato P.S. di Aversa (CE); - della comunicazione di avvio del procedimento negativo ricevuta dall’odierno ricorrente in data 31 dicembre 2024 mediante l’invio del provvedimento -OMISSIS-; - di ogni altro atto ad esso pregresso presupposto e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio della licenza di porto di fucile per uso sportivo, preceduto da preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del Questore, il parere sfavorevole del Commissariato e gli atti connessi, deducendo violazione di legge, carenza di motivazione, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto e ingiustizia manifesta. L'amministrazione aveva fondato il diniego sulla ritenuta insussistenza dell'affidabilità e della buona condotta, valorizzando un decreto penale di condanna per ricettazione e violazione della normativa sul diritto d'autore, una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per incendio in concorso, simulazione di reato e fraudolento danneggiamento di beni assicurati, nonché deferimenti all'autorità giudiziaria per truffa e sostituzione di persona. Il ricorrente ha sostenuto di svolgere regolare attività lavorativa, di non frequentare persone pregiudicate, che i deferimenti non avevano condotto a condanna, che la condanna ex art. 444 c.p.p. si era estinta e che i fatti erano risalenti; ha inoltre dedotto che uno dei reati non sarebbe stato ostativo ai sensi dell'art. 43 T.U.L.P.S. ed era stato definito per prescrizione.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo l'esercizio dell'ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza nella valutazione prognostica dell'affidabilità del richiedente e del rischio di abuso delle armi. La detenzione e il porto di armi costituiscono un'eccezione al generale divieto e i relativi titoli hanno natura cautelare e non sanzionatoria; pertanto l'amministrazione può valorizzare anche fatti risalenti, episodi di modesto rilievo, procedimenti non conclusi con condanna e la mera possibilità di comportamenti inappropriati, purché la valutazione non sia abnorme, manifestamente illogica, contraddittoria, irragionevole, arbitraria o fondata sul travisamento dei fatti. Nel caso concreto, la pluralità degli episodi giustificava il giudizio di inaffidabilità. Il TAR ha inoltre escluso che l'estinzione del reato conseguente al decorso del termine previsto per il patteggiamento sia assimilabile alla riabilitazione: la prima opera automaticamente per il decorso del tempo e non implica una valutazione della condotta successiva, mentre la riabilitazione richiede, oltre al decorso temporale, la prova effettiva e costante della buona condotta. Poiché non risultava intervenuta la riabilitazione, l'amministrazione poteva attribuire rilievo ostativo alle condanne. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 2.000,00, oltre accessori, per spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 39 R.D. n. 773/1931
Attribuisce all'autorità di pubblica sicurezza un'ampia discrezionalità nella valutazione dell'affidabilità del soggetto rispetto al porto e alla detenzione di armi.
art. 43 R.D. n. 773/1931
È richiamato con riferimento alla disciplina dei requisiti ostativi al rilascio del titolo di polizia; il TAR ha ritenuto legittima la valorizzazione delle condanne in assenza di riabilitazione.
art. 699 c.p.
È richiamato per evidenziare che il porto e la detenzione di armi costituiscono un'eccezione al generale divieto.
art. 4 l. n. 110/1975
È richiamato quale conferma del carattere eccezionale della disponibilità di armi.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il provvedimento di diniego era preceduto dal preavviso di rigetto.
art. 445, comma 2, c.p.p.
L'estinzione del reato conseguente al decorso del termine opera di diritto e non comporta una valutazione della buona condotta successiva; non è quindi equiparabile alla riabilitazione.
art. 444 c.p.p.
Rileva in relazione alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti valorizzata dall'amministrazione.
art. 178 c.p.
La riabilitazione è considerata istituto distinto dall'estinzione del reato e richiede la prova effettiva e costante della buona condotta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme all'art. 10 del GDPR, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Ha costituito il presupposto per la tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati.
Massime di principio
- Nel rilascio dei titoli di polizia relativi al porto o alla detenzione di armi, l'autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nel formulare un giudizio prognostico sull'affidabilità e sull'autocontrollo del richiedente, sindacabile dal giudice solo in presenza di abnormità, palese contraddittorietà, manifesta irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
- Poiché il porto e la detenzione di armi costituiscono un'eccezione al generale divieto e i relativi provvedimenti hanno natura cautelare e preventiva, anche un singolo episodio, pure risalente o di modesto rilievo criminale, può giustificare il diniego o la revoca del titolo quando sia idoneo a far dubitare dell'affidabilità del soggetto.
- Nel giudizio amministrativo sull'affidabilità ai fini del porto d'armi, l'amministrazione può valutare il fatto-reato nella sua obiettiva dimensione storica anche se il procedimento penale sia stato archiviato, definito con prescrizione o il reato sia successivamente estinto, poiché la valutazione preventiva di pubblica sicurezza è distinta dalla funzione repressiva del processo penale.
- L'estinzione del reato prevista dall'art. 445, comma 2, c.p.p. non è equiparabile alla riabilitazione: la prima opera automaticamente per il decorso del tempo e non presuppone una verifica della condotta successiva del condannato, mentre la riabilitazione richiede una pronuncia giudiziale e la prova effettiva e costante della buona condotta.
- In assenza di riabilitazione, l'amministrazione può attribuire rilievo ostativo alle condanne riportate dal richiedente nel valutare l'affidabilità necessaria per il rilascio del porto d'armi.
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