Cassazione Penale, Sentenza n. 51050/2023 del 20/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per concorso in estorsione aggravata (anche ai sensi dell'art. 416 bis.1 c.p.). Il ricorrente deduceva, con due motivi: (1) insufficiente motivazione e vizio di legge sul giudizio di gravità indiziaria perché l'ordinanza si fondava essenzialmente su due conversazioni intercettate tra terzi che menzionavano vagamente che Barba era stato incaricato di "seguire la vicenda" e che avrebbe incontrato un dirigente "veniva da Cosenza", senza però dimostrare in cosa consista concretamente il contributo di Barba, con omissione di valutazione di altre conversazioni che mettevano in dubbio l'intervento dei soggetti di Vibo; (2) vizio di motivazione sul pericolo di reiterazione derivato da modalità della condotta non chiarite e sostanzialmente inesistenti nella motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (con valore assorbente), annullando l'ordinanza impugnata e rinviando al Tribunale di Catanzaro per un nuovo giudizio ai sensi dell'art. 309, comma 7 c.p.p. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui, anche quando il contributo del concorrente sia atipico, il giudice deve motivare in che cosa consista concretamente la partecipazione e dimostrare la sua efficienza causale rispetto al reato collettivo. Nel caso esaminato il Tribunale era rimasto silente su profili decisivi: quale contributo concreto abbia dato Barba, in che termini abbia effettivamente "seguito la vicenda", se e quando abbia avuto interlocuzioni con il dirigente indicato e quale fosse il loro contenuto. Per tali carenze la motivazione è viziata; conseguentemente la misura cautelare è stata disposta nuovamente solo dopo che il giudice di merito avrà riesaminato la gravità indiziaria e le esigenze cautelari. La cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter c.p.p.
Norme richiamate
art. 416 bis c.p.
art. 416 bis.1 cod. pen. (capo M)
Norma invocata per qualificare l'aggravazione di tipo mafioso nell'ambito dell'estorsione; nel procedimento l'accusa assume l'intervento di diverse articolazioni di 'ndrangheta e la rilevanza di tale contesto aggravante.
art. 110 c.p.
Richiamato per il principio di concorso di persone nel reato: anche il contributo atipico del concorrente deve essere dimostrato e avere efficienza causale rispetto al fatto collettivo.
Sezioni Unite - giurisprudenza (Andreotti, Mannino, Franzese)
Sez. U. n. 45276/30.10.2003 (Andreotti); Sez. U. n. 33748/12.07.2005 (Mannino); Sez. U. n. 30328/10.07.2002 (Franzese)
La Corte ricorda i principi delle Sezioni Unite: l'atipicità del contributo non esonera dall'onere probatorio della causalità efficiente; non è sufficiente dimostrare un aumento del rischio ex ante o una mera prognosi pericolosa; serve la prova che il contributo sia stato condizione rilevante per la realizzazione del fatto.
art. 309, comma 7 c.p.p.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma invocata per individuare il giudice competente per il nuovo esame dell'ordinanza cautelare dopo l'annullamento della Cassazione: rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio.
art. 94, comma 1-ter c.p.p.
Riferimento procedurale agli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione della Corte.
Massime di principio
- Quando si contesta il concorso in reato, anche se il contributo è atipico, il giudice deve motivare quale sia stato concretamente il contributo del singolo e dimostrarne l'efficienza causale rispetto al risultato collettivo.
- Intercettazioni o dichiarazioni rese da terzi che menzionano vagamente il nome dell'indagato richiedono elementi corroboranti che specifichino tempi, modalità e contenuti dei contatti: la mera menzione non basta a fondare la gravità indiziaria.
- La nozione di concorso non può essere ricondotta a una semplice aumentata pericolosità ex ante; serve un nesso causale concreto e dimostrabile; altrimenti si anticipa indebitamente la soglia di punibilità.
- Se la motivazione del giudice di merito è silente su profili essenziali (cosa abbia fatto l'imputato, con chi e quando), la Cassazione annulla e rinvia per nuovo esame delle esigenze cautelari.
- In fase cautelare il giudice deve mantenere rigore probatorio anche rispetto agli elementi costituitivi del concorso: insufficienza motivazionale può rendere inidonea la misura cautelare.
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